Art. 5
Con l'osservanza dei limiti generali indicati nello articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:
- 1)NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2;
- 2)disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;
- 3)istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;
- 4)((NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 26 GENNAIO 2026, N. 1));
- 5)NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 23 SETTEMBRE 1993, N. 2;
- 6)istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 7)disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
- 8)ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche nella Regione;
- 9)istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
- 10)miniere, cave e torbiere;
- 11)espropriazione per pubblica utilita' non riguardanti opere a carico dello Stato;
- 12)linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
- 13)polizia locale, urbana e rurale;
- 14)utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni: opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
- 15)istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
- 16)igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonche' il recupero dei minorati fisici e mentali;
- 17)cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
- 18)((edilizia residenziale pubblica));
- 19)toponomastica;
- 20)servizi antincendi;
- 21)annona;
- 22)opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali.
Testo vigente dal 24 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva