Ordinanza n. 39/1980
Altra decisione · depositata il 25/03/1980 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 694/1975
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 14d.P.R. 643/1972
- art. 15d.P.R. 643/1972
- art. 8legge 904/1977
usata come parametro
- art. 42Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 47Costituzione
- art. 48d.P.R. 634/1972
- art. 49d.P.R. 634/1972
- art. 2d.P.R. 643/1972
- art. 4d.P.R. 643/1972
- art. 7d.P.R. 643/1972
- art. 16d.P.R. 643/1972
citata
- art. 3legge 904/1977
- art. 53legge 904/1977
- art. 8d.P.R. 643/1972
- art. 14legge 2/1980
- art. 15legge 2/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 e
dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694, e dell'art. 8 della legge 16
dicembre 1977, n. 904 (Incremento di valore degli immobili), promossi
con le ordinanze pronunziate dalle Commissioni tributarie di primo
grado di Santa Maria Capua Vetere il 22 novembre 1976; di Pordenone, il
5 marzo 1977; di Arezzo, il 15 febbraio 1977; di Trani, il 7 maggio
1977; di Mondovì, il 6 giugno 1977 (6 ordinanze); di Padova, l'11
luglio 1977; di Chiavari, il 25 ottobre 1977; di Vercelli, il 17 giugno
1977; di Sondrio, il 21 dicembre 1977; di Pistoia, il 2 novembre 1977;
di Lanciano, l'11 ottobre 1977; di Aosta, il 4 marzo 1978; di Verona,
il 24 febbraio 1978; di Cuneo, il 4 febbraio 1977; di Perugia, il 12
luglio 1978; di Tolmezzo e di Como, il 27 settembre 1978; dalle
Commissioni tributarie di secondo grado di Foggia, il 10 aprile 1978;
di Bolzano, il 25 ottobre 1978 (2 ordinanze); di Ravenna, il 19
dicembre, il 14 novembre, il 5 dicembre e il 3 ottobre 1978 (7
ordinanze); dalla Commissione tributaria di primo grado di Cuneo, il 21
aprile 1978; dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna,
il 6 febbraio e il 14 novembre 1978 (3 ordinanze); dalle Commissioni
tributarie di primo grado di Lecco, il 25 gennaio 1979 (2 ordinanze);
di Cuneo, il 15 dicembre 1978; dalle Commissioni tributarie di secondo
grado di Ravenna, il 14 novembre 1978, il 6 e il 20 febbraio 1979 (3
ordinanze); di Livorno, il 13 febbraio 1979; dalla Commissione
tributaria di primo grado di Bolzano, il 9 novembre 1978; dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, il 3 aprile 1979;
dalle Commissioni tributarie di primo grado di Cuneo, il 19 gennaio
1979; di Brindisi, il 13 dicembre 1978; dalle Commissioni tributarie di
secondo grado di Milano, il 21 marzo 1979; di Alessandria, il 31 marzo
1979; dalle Commissioni tributarie di primo grado di Alessandria, il 19
maggio 1979; di Chiavari, il 13 e il 20 marzo 1979 (2 ordinanze); dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, il 28 febbraio e il
26 gennaio 1979 (2 ordinanze); dalle Commissioni tributarie di primo
grado di Rieti, il 12 e il 26 gennaio 1979 (5 ordinanze); di Verona, il
12 gennaio 1979 (2 ordinanze); di Rieti, il 12 gennaio 1979; di Arezzo,
il 9 febbraio 1979 (3 ordinanze); di Santa Maria Capua Vetere, il 21
giugno 1978 e di Livorno, il 19 dicembre 1978 (23 ordinanze),
rispettivamente iscritte ai numeri 146, 374 e 438 del registro
ordinanze 1977; 35, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 83, 91, 112, 145, 280, 375,
406, 428, 628 e 629 del registro ordinanze 1978; 204, 241, 246, 250,
279, 280, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 334, 365, 366, 367, 382,
383, 384, 385, 417, 418, 422, 440, 444, 488, 493, 530, 531, 572, 573,
590, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 619, 620, 631, 636, 637, 638,
639 e da 734 a 756 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 127, 279 e 321 del 1977; 87,
101, 115, 121, 149, 250, 293, 313 e 327 del 1978 e 52, 108, 119, 133,
154, 168, 175, 182, 189, 196, 210, 237, 251, 284, 291, 298, 304, 310,
318 e 325 del 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1980 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto: A) che con tutte le ordinanze in epigrafe sono state
sollevate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 14
e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (modificati dal d.P.R. 23
dicembre 1974, n. 688 e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694), nonché
dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, denunciati
separatamente o congiuntamente in riferimento agli artt. 3 e 53 (o al
solo art. 53) Cost., ed anche, da alcune ordinanze, all'art. 42 della
Costituzione;
B: a) che con l'ordinanza n. 91/1978 (Commissione tributaria di
primo grado di Chiavari) è stata sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 53 Cost., anche la questione di costituzionalità dell'art. 1 del
d.P.R. n. 643 del 1972;
b) che con le ordinanze n. 246/1979 (Commissione tributaria di
primo grado di Como), e n. 734 - 756/1979 (Commissione tributaria di
primo grado di Livorno) è stata denunciata l'intera disciplina
normativa dell'INVIM;
c) che con l'ordinanza n. 639/1979 (Commissione tributaria di primo
grado di S. Maria Capua Vetere) è stata denunciata, in riferimento
agli artt. 3,42 e 53 Cost., la costituzionalità degli artt. 6, 14 e 15
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, anche in relazione agli artt. 48 e
49 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, per palese sproporzione
dell'imposta alla capacità contributiva, in quanto la legge assume
quale valore finale il valore venale accertato agli effetti
dell'imposta di registro, il cui presupposto è "il contenuto
dell'atto, che viene colpito dall'imposta indipendentemente dalla
realizzazione della sua potenzialità", e "perciò si identifica
raramente con il valore reale dell'immobile";
d) che con le ordinanze n. 365, 366, 367, 385, 417, 418/1979
(Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna) è stata
denunciata anche la incostituzionalità dell'art. 8, secondo comma,
della legge n. 904 del 1977, in quanto "escludendo dalla applicazione
della variazione dell'aliquota tutti i rapporti non accertati né
accertabili in futuro, per i casi in cui il presupposto si è
verificato prima dell'entrata in vigore di tale legge, può violare
l'art. 3 della Costituzione".
Considerato che le questioni di costituzionalità prospettate sub
A) sono già state decise da questa Corte con sentenza 8 novembre 1979
n. 126, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre
1977, n. 904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il
calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in
relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso -
ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti passivi del
tributo", e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità
degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione;
e che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono
addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza;
che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la
disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto - legge
12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12
gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643
del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote
stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che
le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della
loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali
tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare
quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme
precedentemente in vigore" (art. 3); che conseguentemente si ravvisa la
necessità di disporre la restituzione degli atti alle Commissioni
tributarie sopraindicate, perché accertino se, ed in qual misura, le
questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie
elencate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte