Ordinanza n. 39/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 46/1958
usata come parametro
citata
- art. 6legge 791/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo
comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle
pensioni ordinarie a carico dello Stato) e 4, primo comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1989 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Cims
Elena contro il Ministero della Difesa, iscritta al n. 424 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Cims Elena nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale
amministrativo regionale per la Campania dubita, in riferimento agli
artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale
degli artt. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46
(Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e 4,
primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato), in quanto impongono il collocamento a
riposo dei dipendenti statali al compimento del sessantacinquesimo
anno di età anche in caso di mancato raggiungimento dell'anzianità
di servizio necessaria per il conseguimento del diritto a pensione,
fissata, per i dipendenti civili, in quindici anni di servizio
effettivo (art. 42 decreto del Presidente della Repubblica cit.);
che ciò darebbe luogo a disparità di trattamento rispetto ai
dipendenti privati - cui è invece consentito, in tal caso, di
continuare a prestare la propria opera (art. 6 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 54) - e si risolverebbe in menomazione della tutela
previdenziale, comportando il mancato conseguimento di mezzi adeguati
alle esigenze di vita in caso di vecchiaia;
che la parte privata Cims Elena ha aderito alla prospettazione
dell'ordinanza, mentre il Presidente del Consiglio dei ministri ha
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che la medesima questione, già sollevata in relazione
al solo art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, è stata
dichiarata non fondata, in riferimento ad entrambi i profili sopra
prospettati, con la sentenza n. 461 del 1989; che l'estensione della
censura all'art. 1, primo comma, della legge n. 46 del 1958 non
modifica i termini della questione, trattandosi della medesima norma
nel testo vigente anteriormente all'emanazione del citato testo
unico; che l'ordinanza in esame non prospetta argomentazioni o
profili nuovi rispetto a quelli già considerati nella predetta
sentenza; che ciò vale anche quanto al richiamo al più elevato
limite di età (settanta anni) fissato ai fini del collocamento a
riposo per talune categorie di dipendenti statali, trattandosi di
disposizioni particolari derogatorie rispetto alla regola generale
vigente - come limite superiore non valicabile - sia per l'impiego
pubblico che per l'impiego privato;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, primo comma, della legge 15 febbraio
1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello
Stato) e 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con ordinanza
del 22 marzo 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte