Ordinanza n. 39/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 269, secondo
comma, del codice civile e 118 del codice di procedura civile
promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1996 dal tribunale per i
minorenni di Salerno nel procedimento civile vertente tra Anna Rossi
e Daniele Angrisani ed altri iscritta al n. 966 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile di dichiarazione
giudiziale di paternità naturale il giudice istruttore del tribunale
per i minorenni di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt.
2, 3, 13, 30 e 32 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 269, secondo comma, del codice civile e
118 del codice di procedura civile;
che nel corso del predetto giudizio, a seguito della morte del
convenuto, la causa è stata riassunta dall'attrice nei confronti
degli eredi del presunto padre e che, richiesta la consulenza
immuno-ematologica al fine di accertare la paternità, uno dei
convenuti ha acconsentito e l'altro si è opposto a che tale indagine
venisse svolta sul cadavere del genitore;
che, in presenza di questa opposizione ed argomentando ex art.
118 cod. proc. civ., il giudice istruttore ha ritenuto di non poter
disporre la consulenza, sollevando nel contempo l'indicata questione
di legittimità costituzionale;
che ad avviso del rimettente le norme impugnate consentono al
diretto interessato di opporsi alle indagini sulla propria persona,
mentre nulla dispongono circa la necessità del consenso da parte
degli eredi in caso di morte, e che perciò tali norme devono
ritenersi costituzionalmente illegittime sia interpretandole nel
senso di ritenere sempre ammesso il prelievo dal cadavere sia
interpretandole nel senso contrario, ossia considerando tali prelievi
comunque vietati;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione
venga dichiarata manifestamente inammissibile;
Considerato che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte,
il giudice deve delibare la rilevanza e la non manifesta infondatezza
della questione di costituzionalità delle norme sulla base della
interpretazione che egli è tenuto a dare delle stesse, specie in
assenza di un diritto vivente, in modo da verificare se le eventuali
lacune dell'ordinamento possano essere colmate secondo i vari criteri
ermeneutici previsti dalle norme vigenti, e privilegiando
l'interpretazione maggiormente conforme a Costituzione (cfr., ex
plurimis sentenza n. 350 del 1997);
che questa Corte ha in più occasioni dichiarato
l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
sollevate in maniera perplessa o ancipite (v. ordinanze n. 222 del
1995 e n. 48 del 1996), tali dovendosi ritenere quelle nelle quali
sono configurate due possibili (talvolta contraddittorie)
interpretazioni, con diversi esiti correttivi;
che tuttavia la prospettazione della questione con una duplice
ipotetica interpretazione delle norme impugnate non implica di per
sé la sanzione dell'inammissibilità, a condizione che soltanto la
prima di esse sia considerata preferibile dal giudice, oppure nel
caso in cui il rimettente indichi espressamente che il vizio di
costituzionalità consiste proprio nell'ambiguità del sistema, in
quanto suscettibile di opposte soluzioni interpretative tutte
egualmente plausibili;
che nel caso specifico il giudice a quo ha del tutto omesso di
prendere posizione sul problema interpretativo, limitandosi a
configurare l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate in
entrambe le letture da lui fornite, con la conseguente
contraddittoria conclusione di ritenere contrari alla Costituzione
sia il totale divieto che la generale ammissibilità dei prelievi da
cadavere ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità;
che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 269, secondo comma, del
codice civile e 118 del codice di procedura civile sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 13, 30 e 32 della Costituzione, dal
giudice istruttore del tribunale per i minorenni di Salerno con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraiio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte