Ordinanza n. 39/1999
Altra decisione · depositata il 19/02/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 513legge 267/1997
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2,
del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto
1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura
penale in tema di valutazione delle prove), promossi con ordinanze
emesse il 12 novembre 1997 dal tribunale di Monza, il 13 novembre
1997 dal tribunale di Lecco e il 7 gennaio 1998 dal tribunale di
Crotone, rispettivamente iscritte ai nn. 36, 66 e 144 del registro
ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, nn. 6, 7 e 11, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il tribunale di Monza (r.o. n. 36 del 1998), il
tribunale di Lecco (r.o. n. 66 del 1998) e il tribunale di Crotone
(r.o. n. 144 del 1998) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3,
24, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267
(Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema
di valutazione delle prove), nella parte in cui subordina all'accordo
delle parti l'utilizzabilità ai fini della decisione delle
dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari
dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento
della facoltà di non rispondere;
che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di
dibattimenti nei quali alcuni imputati in procedimenti connessi,
citati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267
del 1997, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, e che le
parti non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle
dichiarazioni rese in precedenza;
che, secondo i rimettenti, la norma impugnata sarebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole
diversità della disciplina riservata alle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento
connesso che in dibattimento si avvalga della facoltà di non
rispondere rispetto a quella dettata per le stesse dichiarazioni
quando per fatti o circostanze imprevedibili non sia possibile
ottenere la presenza del soggetto citato ai sensi dell'art. 210 cod.
proc. pen. (r.o. n. 66 del 1998), nonché rispetto alla disciplina
riservata alle dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle
indagini preliminari (r.o. n. 144 del 1998);
che i rimettenti lamentano inoltre che la norma impugnata,
vietando in mancanza dell'accordo delle parti l'acquisizione di
quanto legittimamente acquisito prima del dibattimento, deroghi
irragionevolmente al principio di non dispersione della prova e
impedisca al giudice la piena conoscenza dei fatti del giudizio,
così sacrificando l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui
fine è quello della ricerca della verità, con conseguente lesione
anche del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, in
contrasto con gli artt. 3, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 della
Costituzione (r.o. n. 36 del 1998 in riferimento agli artt. 3, 25,
101, secondo comma, e 112 Cost.; r.o. n. 144 del 1998 in riferimento
agli artt. 3, 111 e 112 Cost., nonché all'art. 24 Cost., sotto il
profilo della violazione del diritto dell'imputato raggiunto dalle
dichiarazioni accusatorie al contraddittorio sulle fonti di prova);
che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 36 e
144 del r.o. del 1998 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni,
al contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di
costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787
del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.
Considerato che tutte le ordinanze di rimessione, muovendo dal
quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7
agosto 1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di
inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell'accordo
delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini
preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in
dibattimento della facoltà di non rispondere;
che i giudizi, attesa la sostanziale identità delle questioni,
vanno riuniti;
che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa
Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro
normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale, tra l'altro,
dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura
penale "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante
rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti
concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue
precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla
lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di
procedura penale";
che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti
affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina
applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni
sollevate siano tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale
di Monza, al tribunale di Lecco, al tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte