Ordinanza n. 39/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/02/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del codice
penale militare di pace, promosso nell'ambito di un procedimento
penale con ordinanza emessa il 29 febbraio 2000, iscritta al n. 202
del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24,
25, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 173 del codice penale militare
di pace;
che il rimettente premette di essere investito della
richiesta del pubblico ministero di emettere decreto penale di
condanna nei confronti di un carabiniere scelto, imputato del reato
di disobbedienza (art. 173 cod. pen. mil. di pace) per essersi
rifiutato di eseguire l'ordine impartito da un maresciallo capo, suo
superiore in grado, "di spostarsi e cedere il posto anteriore della
vettura di servizio riservata al "capo macchina ";
che ad avviso del rimettente risulterebbero provati tutti gli
elementi in base ai quali ravvisare, "secondo consolidata
giurisprudenza", l'esistenza di un legittimo rapporto gerarchico e,
di conseguenza, di una legittima manifestazione di volontà del
superiore diretta ad imporre un facere o un non facere a un
inferiore;
che la riconducibilità della condotta al reato contestato
dipenderebbe, a parere del rimettente, dalla circostanza che la
fattispecie incriminatrice, "caratterizzata da astrattezza e
genericità del fatto tipico", è costruita in modo da demandare alla
volontà del superiore l'individuazione del comportamento penalmente
sanzionabile, in linea con la volontà del legislatore del 1941 di
"tutelare un concetto di disciplina militare eticamente inteso";
che alla luce dei principi costituzionali e della legge
11 luglio 1978, n. 382, recante le norme di principio sulla
disciplina militare, la norma censurata "dovrebbe essere riscritta"
dal legislatore, utilizzando criteri di maggiore determinatezza,
quali quelli contenuti nei reati di disobbedienza previsti dalle
leggi 1° aprile 1981, n. 121, e 15 dicembre 1990, n. 395;
che ad avviso del rimettente l'attuale formulazione
dell'art. 173 cod. pen. mil. di pace si pone in contrasto, in primo
luogo, con il principio della riserva assoluta di legge in materia
penale dettato dall'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto il
legislatore del 1941 avrebbe configurato una norma penale in bianco,
nella quale la definizione del precetto è totalmente demandata ad
"atti normativi secondari, sottordinati nella gerarchia delle fonti
del diritto", quali sono le contingenti e "particolari intimazioni
verbali di un qualsiasi superiore di un qualsiasi ente militare", sì
che la disposizione censurata è priva di "sufficiente determinazione
legale";
che il principio di legalità risulterebbe violato anche
sotto il profilo della mancanza di tassatività della fattispecie,
perché la norma in questione, demandando la determinazione del
precetto all'amministrazione, senza fissarne presupposti, contenuti e
limiti, non assicura la certezza della legge e rende il giudice
"arbitro assoluto" nella definizione della disobbedienza penalmente
rilevante;
che dalla violazione dei principi di riserva di legge e di
tassatività deriverebbe il contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto
il "cittadino militare" da un lato è posto nell'impossibilità di
conoscere con certezza ciò che è consentito e ciò che è vietato
dalla legge, dall'altro vede menomato il proprio diritto di difesa,
potendo opporre alla contestazione del reato di disobbedienza solo
argomentazioni basate su difformi precedenti giurisprudenziali,
nonché con l'art. 112 Cost., in quanto sarebbe impedito al pubblico
ministero di individuare con certezza i comportamenti in relazione ai
quali esercitare l'azione penale;
che la disciplina censurata violerebbe poi il principio di
eguaglianza per la possibilità di diverse letture della norma e,
quindi, per il pericolo di decisioni diverse e di differenti
trattamenti in presenza di identiche situazioni di fatto, nonché per
la disparità di trattamento tra militari e appartenenti alla Polizia
di Stato e al Corpo di polizia penitenziaria, in quanto gli artt. 72
della legge n. 121 del 1981 e 20 della legge n. 395 del 1990
prevedono per tali soggetti un reato di disobbedienza di "non incerta
prescrittività";
che, infine, sarebbero violati anche gli artt. 25, secondo
comma, e 13 Cost., in quanto la norma censurata istituirebbe un reato
di pericolo presunto e punirebbe condotte di mera disobbedienza,
disancorate dalla "effettiva lesione al bene giuridico servizio
militare";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata.
Considerato che l'essenza delle censure mosse al reato di
disobbedienza, previsto dall'art. 173 cod. pen. mil. di pace, si basa
sulla supposta violazione dei princìpi di legalità e determinatezza
della fattispecie incriminatrice, non essendo gli altri parametri
costituzionali richiamati dal rimettente che corollari del dedotto
contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost.;
che il rimettente lamenta che l'individuazione del
comportamento penalmente sanzionabile sia totalmente rimessa alla
volontà del superiore gerarchico, sì che l'art. 173 cod. pen. mil.
di pace sarebbe caratterizzato da assoluta genericità e
indeterminatezza del fatto tipico;
che, come rileva lo stesso rimettente senza peraltro dedurne
le logiche conseguenze interpretative, il quadro normativo nel quale
si inserisce il reato di disobbedienza previsto dall'art. 173 cod.
pen. mil. di pace è radicalmente mutato rispetto a quello vigente al
momento di emanazione del codice del 1941;
che il principio enunciato dall'art. 52, terzo comma, Cost.,
secondo cui l'"ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica", ha trovato compiuta attuazione nella
legge n. 382 del 1978 (Norme di principio sulla disciplina militare)
e nel relativo regolamento (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545) (cfr. da
ultimo sentenze n. 519 del 2000 e n. 4 del 1997);
che, con particolare riferimento al reato di disobbedienza,
da un lato l'art. 4, quarto comma, della legge n. 382 del 1978
stabilisce che "gli ordini devono, conformemente alle norme in
vigore, attenere alla disciplina, riguardare il servizio e non
eccedere i compiti di istituto", dall'altro l'art. 5, comma 1, del
d.P.R. n. 545 del 1986 definisce l'obbedienza come l'esecuzione
"degli ordini attinenti al servizio ed alla disciplina";
che tali disposizioni si inseriscono in un contesto in cui la
disciplina non è più concepita come un valore fine a se stesso, ma
risulta funzionale "ai compiti istituzionali delle Forze armate ed
alle esigenze che ne derivano" (art. 2, comma 1, del regolamento);
che il nuovo assetto normativo è inconciliabile con la
costruzione, prospettata dal giudice rimettente, dell'art. 173 cod.
pen. mil. di pace come norma penale in bianco, nella quale
l'individuazione dei comportamenti penalmente sanzionabili sarebbe
rimessa alla mera volontà del superiore gerarchico, in linea con
l'intenzione del legislatore del 1941 di "tutelare un concetto di
disciplina militare eticamente inteso";
che la disposizione censurata, in cui il rifiuto, il ritardo
o l'omissione di obbedienza sono comunque puntualizzati con
riferimento a "un ordine attinente al servizio o alla disciplina", va
pertanto letta - come è preciso dovere dell'interprete - alla luce
del quadro normativo che si è progressivamente formato nel corso del
periodo repubblicano;
che le norme sopra menzionate rendono evidente che il reato
non si sostanzia nella disobbedienza ad un "ordine" qualsiasi
proveniente da un superiore gerarchico, in quanto solo la
disobbedienza a un ordine funzionale e strumentale alle esigenze del
servizio o della disciplina, e comunque non eccedente i compiti di
istituto, integra gli estremi del modello legale di cui all'art. 173
cod. pen. mil. di pace;
che, infatti, oggetto della tutela apprestata dalla norma
censurata non è il prestigio del superiore in sé e per sé
considerato, ma il corretto funzionamento dell'apparato militare, in
vista del conseguimento dei suoi fini istituzionali, così come
puntualmente messo in rilievo da quella giurisprudenza di
legittimità e di merito che ha sottolineato che l'ordine deve sempre
avere fondamento nell'interesse del servizio o della disciplina e non
può trovare causa in pretese di carattere personale o in contrasti
di natura privata tra superiore e inferiore;
che, non essendo dato riscontrare alcuna violazione dei
parametri costituzionali evocati dal rimettente, la questione va
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 173 del codice penale militare
di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, secondo
comma, e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari del tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte