Ordinanza n. 390/1988
Altra decisione · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice
di procedura civile (Incapacità a testimoniare), promosso con
ordinanza emessa il 25 ottobre 1983 dalla Corte di appello di Roma,
iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185- bis dell'anno 1985;
Visti l'atto di costituzione della Fasco Europe s.a. nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 ottobre 1983 nel
procedimento civile fra la Fasco Europe s.a. ed altri e il Banco di
Roma s.p.a. ed altra la Corte di appello di Roma ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c., in
riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella
parte in cui non prevede il divieto di testimoniare in sede civile
sui fatti per i quali il testimone sia imputato in un processo
penale: a) contrasterebbe con il principio nemo tenetur contra se
edere, che riceverebbe nell'art. 2 Cost. riconoscimento e tutela; b)
violerebbe l'art. 24 Cost., costituendo ostacolo alla ricerca della
verità, e quindi al corretto svolgimento del processo civile,
l'eventuale deposizione testimoniale di un soggetto imputato di un
reato avente per oggetto un fatto identico ovvero connesso, in tutto
od in parte, con quello che forma oggetto della prova testimoniale
civile; c) sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, di
cui all'art. 3 Cost., per il motivo di riservare,
ingiustificatamente, al teste-imputato nel processo civile un
trattamento differente rispetto a quello previsto, per la medesima
fattispecie, nel processo penale, ai sensi dell'art. 348, comma
terzo, c.p.p.;
che avanti la Corte si è costituita la Fasco Europe s.a.
concludendo per l'infondatezza della prospettata questione;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha
richiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di
infondatezza della questione medesima;
Considerato che gli atti vanno restituiti al giudice a quo perché
motivi la rilevanza della questione sul punto relativo alla effettiva
qualità di imputati dei testimoni Barone, Ventriglia e Carli,
dedotta a seguito di una mera affermazione di parte senza il
necessario accertamento e controllo da parte dello stesso giudice;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma per
il riesame del requisito della rilevanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte