Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo civile - Prova testimoniale - Incapacità a testimoniare delle persone che sono o potrebbero essere presenti nel processo come parti - Omessa previsione che tali persone, nel caso in cui non si disponga di alcun altro strumento di prova, possano essere assunte come testimoni - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., "nella parte in cui non consente, neppure nel caso in cui non si disponga di alcun strumento di prova, di assumere come testimoni persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura già presenti nel processo come parti", deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, sul rilievo che, non essendo state formulate richieste istruttorie dalla parte attrice al fine di provare la sussistenza del nesso causale tra danno e condotta del veicolo che si assume essere investitore, la parte convenuta potrebbe limitarsi ad una mera contestazione, senza indicare prove sul punto, nella considerazione che la presunzione legale di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ. non si estende anche alla presunzione della sussistenza del nesso causale. Ed invero, in tema di operatività della presunzione della responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, non risulta formatosi un consolidato indirizzo giurisprudenziale nel senso indicato dalla difesa pubblica.
Processo civile - Prova testimoniale - Incapacità a testimoniare delle persone che sono o potrebbero essere presenti nel processo come parti - Omessa previsione che tali persone, nel caso in cui non si disponga di alcun altro strumento di prova, possano essere assunte come testimoni - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., "nella parte in cui non consente, neppure nel caso in cui non si disponga di alcun strumento di prova, di assumere come testimoni persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura già presenti nel processo come parti", deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, sul rilievo che l'obiettiva impossibilità, per la convenuta di provare, nel giudizio a quo , i fatti a sé favorevoli altrimenti che con la dedotta prova testimoniale, deriverebbe solo dalla sua negligenza di non avere acquisito le generalità delle altre persone presenti al sinistro stradale, da indicare tempestivamente come testimoni. Ed invero, tale testi si fonda sull'errato presupposto interpretativo che la parte processuale non sia libera di indicare come testimoni coloro che reputa più idonei.
Processo civile - Prova testimoniale - Incapacità a testimoniare delle persone già presenti nel processo come parti - Omessa previsione che tali persone, nel caso in cui non si disponga di alcun altro strumento di prova, possano essere assunte come testimoni - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché del diritto di difesa - Asserita lesione del principio di parità delle parti - Dedotta violazione dell'art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Esclusione - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone già presenti nel processo come parti, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in quanto la preclusione di cui si duole il rimettente non deriva dalla norma censurata - che non si riferisce alla parte già presente nel giudizio - ma, piuttosto, dal sistema processuale che, stante l'ineludibile antitesi tra la posizione del teste e quella della parte, consente a quest'ultima di essere fonte del convincimento giudiziale attraverso istituti diversi dalla testimonianza.
Processo civile - Prova testimoniale - Incapacità a testimoniare delle persone che sarebbero legittimate a partecipare al giudizio - Omessa previsione che tali persone, nel caso in cui non si disponga di alcun altro strumento di prova, possano essere assunte come testimoni - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone che sarebbero legittimate a partecipare al processo, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, essendo del tutto razionale la previsione che impedisce a chi sia portatore di un interesse che ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio di essere teste nel medesimo, potendo questi giovarsi, in base alla disciplina sostanziale, degli effetti della sentenza; né l'irragionevolezza di una tale disciplina può farsi derivare dal diverso trattamento previsto per la testimonianza nel processo penale, ancorché resa da chi si sia costituito parte civile, trattandosi di due sistemi, quello civile e penale, autonomi e non comparabili ai fini della violazione del principio di uguaglianza. - Sul punto, vedi, quale precedente, citata, sentenza n. 62/1995.- Sulla distinzione ed autonomia tra processo penale e processo civile, vedi, citate, ordinanze n. 500/2002 e n. 30/2000.
Processo civile - Prova testimoniale - Incapacità a testimoniare delle persone che sarebbero legittimate a partecipare al giudizio - Omessa previsione che tali persone, nel caso in cui non si disponga di alcun altro strumento di prova, possano essere assunte come testimoni - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché del principio di parità delle parti - Dedotta violazione dell'art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone che sarebbero legittimate a partecipare al processo, sollevata in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, dovendosi escludere che la disciplina censurata determini sia una violazione del principio della "parità delle armi" tra le parti, anche sotto il profilo della ridotta possibilità di esercitare il diritto a difendersi provando, sia un contrasto con l'art. 6, primo comma, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea per i diritti dell'uomo - poiché l'art. 246 cod. proc. civ., applicandosi a tutte le parti del processo, non pone una delle due parti in causa in posizione di svantaggio nei confronti dell'altra.
PROCESSO CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - IMPOSSIBILITA' PER LE PERSONE AVENTI NELLA CAUSA UN INTERESSE IDONEO A LEGITTIMARE LA LORO PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO, DI ESSERE ASSUNTE COME TESTIMONI - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata. E', peraltro, palesemente da escludere l'asserita irragionevolezza della norma impugnata, poiche' la stessa esprime - nella forma di una presunzione assoluta di incapacita' a testimoniare delle parti, anche potenziali - l'insuperabile antinomia tra teste e titolare dell'interesse fatto valere; e cio' trova la sua ragione nel bilanciamento tra i contrapposti diritti di difesa, attuato dal legislatore nel disciplinare i modi di partecipazione al processo e nel distinguere tra fonti di prova e mezzi istruttori (cfr. O. n. 494/1987). - S. n. 248/1974. red.: G. Leo
sentenza 75/1997massima n. 23157 PROVA CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - PERSONE INCAPACI A TESTIMONIARE - DIVIETO DI TESTIMONIANZA PER IL CONIUGE IN CAUSA IN CUI E' PARTE L'ALTRO CONIUGE E CHE VERTA SU QUESTIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO COMUNE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - IMPUGNATIVA DI COMBINATO DISPOSTO DI NORMA DEL CODICE CIVILE (ART. 159) ESTRANEA ALLA QUESTIONE, E DI NORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (ART. 246) GIA' RICONOSCIUTA DALLA CORTE NON ILLEGITTIMA - NON FONDATEZZA.
La incapacita' a testimoniare, per il coniuge, nella causa in cui - come nel caso di specie - e' in parte l'altro coniuge e sono in discussione entita' patrimoniali riguardanti il patrimonio comune, denunciata come effetto incostituzionale del combinato disposto degli articoli 246 cod. proc. civ. e 159 cod. civ., non puo' farsi discendere da quest'ultimo - che si limita a disporre quale regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, la comunione dei beni - essendo ascrivibile unicamente all'art. 246 cod.proc.civ., secondo il quale "non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio". Pertanto ogni considerazione circa la denunciata violazione dell'art. 24 Cost. rimane assorbita da quelle gia' svolte dalla Corte (sent. n. 248 del 1974) nell'escludere l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione, mentre va senz'altro respinto, per converso, l'altro assunto del giudice 'a quo', secondo cui, per effetto del censurato combinato disposto dei suddetti articoli, sarebbe tornato in vita il divieto di testimonianza gia' previsto, bensi' per il coniuge, dall'art. 247 cod. proc. civ. nella causa in cui e' parte l'altro coniuge, ma anche in mancanza - che non si da' nella specie - di un suo interesse all'esito della stessa e solo percio' riconosciuto illegittimo dalla menzionata sentenza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 159 cod. civ. e 246 cod. proc. civ.). - V. S. n. 248/1974, gia' citata nel testo. Sulla ragionevolezza, in quanto rientrante nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore, del negare fiducia alle dichiarazioni rese da chi abbia nella causa un interesse qualificato, v. anche O. n. 497/1987. red.: S.P.
sentenza 62/1995massima n. 21897 Riguarda ancheart. 159 Codice civile
PROVA CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - PERSONE INCAPACI A TESTIMONIARE - DIVIETO DI TESTIMONIANZA PER IL CONIUGE IN CAUSA IN CUI SIA PARTE L'ALTRO CONIUGE E CHE VERTA SU QUESTIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO COMUNE - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE TRA I CONIUGI PER CUI VIGA IL REGIME DI COMUNIONE DEI BENI,ED AI QUALI IL DIVIETO DI TESTIMONIANZA SI APPLICA, RISPETTO AI CONIUGI CHE, AVENDO OPTATO PER IL REGIME DI SEPARAZIONE, RISULTANO AD ESSO SOTTRATTI - INCOMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disparita' di trattamento tra i coniugi nei cui riguardi vige il regime legale di comunione e quelli per cui invece vige il regime di separazione dei beni, denunciata nei confronti del combinato disposto dagli art. 159 cod. civ. e 246 cod. proc. civ. per essere soltanto per i primi esclusa la legittimazione a testimoniare in causa in cui sia parte l'altro coniuge e siano in discussione entita' patrimoniali riguardanti il patrimonio comune non e' determinata dalla legge bensi' dalla stessa volonta' delle parti, cui l'art. 159 rimette appunto la liberta' di optare in favore del regime (convenzionale) di separazione oppure di quello (altrimenti applicabile per norma suppletiva di legge) della comunione dei beni, che comporta, fra le tante conseguenze, anche la c.d. incapacita' prevista dal'art. 246 cod. proc. civ.. Pertanto - contro quanto prospettato dal giudice 'a quo' - tale disparita' non da' luogo a violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 150 cod. civ. e 246 cod. proc. civ.). - V. massima precedente. red.: S.P.
sentenza 62/1995massima n. 21898 Riguarda ancheart. 159 Codice civile
PROCEDIMENTO CIVILE CAPACITA' A TESTIMONIARE - CONIUGE IN PRESUNTO REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI, DI CUI ALLA SEZ. III, CAPO VI COD. CIV., OGGETTO DEL GIUDIZIO, IN CUI E' PARTE IN CAUSA L'ALTRO CONIUGE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO ART. 246 COD. PROC. CIV. E ART. 159 COD. CIV. - COST., ARTT. 3 E 24.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza.
Riguarda ancheart. 159 Codice civile
PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA TESTIMONIALE - TESTIMONIANZA SUI FATTI PER I QUALI IL TESTE E' IMPUTATO IN PROCESSO PENALE - DIVIETO - OMESSA PREVISIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - COD. PROC. CIV., ART. 246. - COST., ARTT. 2, 3, 24.
La rilevanza della questione di costituzionalita' dell'art. 246 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede il divieto di testimoniare in sede civile sui fatti per i quali il testimone sia imputato in un processo penale, dipende dall'effettiva qualita' di imputato di chi dovrebbe testimoniare nel giudizio civile a quo, onde il giudice rimettente deve accertarne l'esistenza, non potendo limitarsi a dedurla da una mera affermazione di parte. (Restituzione degli atti al giudice a quo perche' motivi, sul punto, la rilevanza della questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.).
PROVA CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - PERSONE INCAPACI A TESTIMONIARE - INTERROGATORIO LIBERO SUI FATTI DI CAUSA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Non appare irragionevole la scelta del legislatore, effettuata nell'esercizio del suo potere discrezionale, di non accordare fiducia alle dichiarazioni rese da chi abbia nella causa un interesse qualificato; ne`, attesa la natura speciale del processo del lavoro, puo` essere instaurato raffronto con la disciplina che lo concerne. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 246 cod.proc.civ., nella parte in cui non consente l'interrogatorio libero sui fatti di causa delle persone incapaci di testimoniare).
PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA - TESTIMONIANZA - INCAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI NELLA CAUSA UN INTERESSE CHE POTREBBE LEGITTIMARE LA LORO PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO - ESPRESSA PREVISIONE PER IL GIUDICE DEL LAVORO DEL POTERE DI INTERROGARE LIBERAMENTE DETTE PERSONE SUI FATTI DI CAUSA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DEI CITTADINI DI AGIRE IN GIUDIZIO - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROSPETTATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente per insufficiente motivazione in punto di rilevanza gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost. - dell'art. 246 cod. proc. civ., che vieta di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio; questione sollevata con riguardo all'art. 421, ultimo comma, stesso codice, che, nel testo novellato, prevede espressamente per il giudice del lavoro il potere di interrogare liberamente sui fatti di causa anche quelle persone che sono incapaci a testimoniare a norma dell'art. 246 citato o a cui sia vietato a norma del successivo art. 247, per cui l'incapacita' a testimoniare, sancita dalla disposizione impugnata, piu' non vigerebbe per il rito speciale e per le controversie di cui agli artt. 30 e 45 richiamati nell'art. 46 legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di locazione di immobili urbani. - S. n. 139/1975, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo illegittimo l'art. 247 cod. proc. civ., nella parte in cui sancisce il divieto di testimoniare per il coniuge ancorche' separato, i parenti e affini in linea retta e coloro che sono legati da vincoli di affiliazione.
PROVA TESTIMONIALE - DISTINZIONE DEI PRINCIPI "NEMO TENETUR EDERE CONTRA SE" E "NEMO TESTIS IN CAUSA PROPRIA" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La posizione dell'imputato nel processo penale e la situazione di parte nel processo civile non sono giuridicamente comparabili e, ancor meno, equiparabili: una cosa e` "nemo testis in causa propria", cui s'ispira l'art.246 c.p.c.; e un'altra e` "nemo tenetur edere contra se", che permea l'art.384 c.p. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.246 c.p.c. in relazione all'art.384, co.II, c.p., sollevata, in riferimento agli artt.3 e 24 , co.II, Cost.)
Riguarda ancheart. 384 Codice penale
PROVA TESTIMONIALE - FALSA TESTIMONIANZA - PRETESA LESIONE DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'imputato di falsa testimonianza non puo` dirsi offeso nel diritto di difesa per essere costretto al dilemma di autoaccusarsi o di esporsi a responsabilita` penale per falsa testimonianza, perche` gli soccorrerebbe l'art. 384, co. 1^, c.p. e, piu` a monte, l'art. 376 c.p.C (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 246 c.p.c., in relazione all'art.384, co. 2^, c.p., sollevata in riferimento all'art. 24, co. 2^, Cost.)
Riguarda ancheart. 384 Codice penale
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI REMISSIONE - INCERTEZZA SUGLI ESATTI TERMINI DELLA QUESTIONE PROPOSTA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 246 cod. proc. civ., in quanto alla lettura dell'ordinanza di rimessione residuano non superabili dubbi sul se il giudice a quo abbia inteso denunciare l'incostituzionalita' di detta norma per l'irrazionalita', da cui la sua applicazione al caso di specie sarebbe affetta, ovvero per l'inestensibilita', a livello applicativo, del novellato art. 421, quarto comma, al rito ordinario, e - a monte - sul se le peculiarita' del caso, con privare il soggetto della cui capacita' a testimoniare si discute della legittimazione a partecipare al giudizio, persuadano a definire irrilevante la proposta questione.
PROCESSO CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - COD. PROC. CIV., ART. 246 - INCAPACITA' DI TESTIMONIARE DELLE PERSONE AVENTI NELLA CAUSA UN INTERESSE CHE POTREBBE LEGITTIMARE LA LORO PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO - GIUSTIFICAZIONE - INCOMPATIBILITA' DELLE POSIZIONI DI PARTE E DI TESTE NEL GIUDIZIO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ.. Tale norma - che vieta l'assunzione come teste non di chi abbia un qualsiasi interesse, ma soltanto delle persone "aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio" - essendo dettata in funzione del principio, proprio del nostro ordinamento, di incompatibilita' delle posizioni di parte e di teste nel giudizio, mira, infatti, ad impedire che il giudicato si formi con il contributo di chi potrebbe, secondo le regole del diritto sostanziale, invocarne poi l'efficacia diretta o riflessa. Il divieto in parola e', quindi, pienamente razionale e non mette in discussione il "diritto difesa"; ne', d'altra parte, vulnera il principio di uguaglianza, per la differenza di trattamento rispetto al processo penale - in cui l'offeso del reato, anche se costituito parte civile, puo' essere chiamato a deporre come testimone - poiche' tale diversita' di disciplina e' in funzione della diversa rilevanza degli interessi che sono in giuoco nel processo penale.