Ordinanza n. 390/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/11/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 110Costituzione
- art. 134Costituzione
- art. 38legge 1766/1927
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato sollevato dal Commissario per la liquidazione
degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria nei confronti
del Ministro dell'agricoltura e del Ministro di grazia e giustizia,
con ricorso depositato in Cancelleria il 30 luglio 1993 ed iscritto
al n. 49 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, con note nn. 4389, 4531 e 4791 in data,
rispettivamente, 7, 11 e 22 giugno 1993, il Ministero
dell'agricoltura e foreste ha disposto il trasferimento degli uffici
e dell'archivio del Commissariato per la liquidazione degli usi
civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria dalla sede in Roma, Largo
di Torre Argentina 11, dove non possono più essere allogati, presso
i locali demaniali di via Sallustiana 10, malgrado la decisa
opposizione del Commissario, che giudica tali locali inidonei
all'esercizio delle sue funzioni;
che il Ministero di grazia e giustizia, con nota n. 60/43 del 25
giugno 1993, si è dichiarato incompetente "in merito al trasloco di
cui trattasi";
che in seguito ai detti provvedimenti il Commissario, con
ricorso depositato il 30 luglio 1993, ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Ministro
dell'agricoltura e del Ministro di grazia e giustizia, chiedendo a
questa Corte di:
a) dichiarare che la competenza a provvedere i commissariati
agli usi civici dei locali d'ufficio, dei servizi e del personale di
segreteria appartiene oggi, de iure condito, non più al Ministro
dell'agricoltura, ma al Ministro di grazia e giustizia ai sensi
dell'art. 110 della Costituzione, annullando di conseguenza le note
sopra indicate dei rispettivi Ministeri;
b) in subordine, ove fosse ritenuta la vigenza dell'art. 38
della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che attribuisce la competenza al
Ministero dell'agricoltura, dichiarare che essa non consente di
imporre al Commissario, in contrasto con l'art. 104, primo comma,
della Costituzione, la propria decisione in ordine alla scelta della
sede, delle modalità e dei tempi del trasloco, annullando di
conseguenza le note sopra indicate del Ministero dell'agricoltura;
c) in ulteriore subordine, sollevare d'ufficio davanti a se
medesima questione di legittimità costituzionale del citato art. 38
della legge sugli usi civici, per contrasto con gli artt. 3 e 97
della Costituzione;
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è chiamata in questa fase a
delibare senza contraddittorio l'ammissibilità del ricorso, in
quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla sua competenza";
che a tal fine deve ulteriormente accertarsi, sempre in linea di
sommaria delibazione, se concorrono i requisiti, di ordine soggettivo
e oggettivo, necessari a norma dell'art. 37, primo comma, per aversi
conflitto tra poteri dello Stato rientrante nella previsione
dell'art. 134 della Costituzione;
che nella specie palesemente non sussiste materia di conflitto,
posto che il potere rivendicato nei confronti del Ministro
dell'agricoltura non appartiene al Commissario ricorrente, bensì,
secondo la sua interpretazione fondata sull'art. 110 della
Costituzione, al Ministro di grazia e giustizia;
che non è prospettabile nemmeno un'invasione delle attribuzioni
giurisdizionali spettanti al Commissario, limitativa dell'autonomia
garantitagli dall'art. 104 della Costituzione, atteso il principio di
effettività della funzione giurisdizionale, in quanto momento
necessario dell'ordinamento, la quale non può essere impedita o
sospesa da carenze o insufficienze dei locali o dei servizi forniti
dall'organo amministrativo preposto all'organizzazionemateriale della
funzione (cfr. ord. n. 23 del 1993);
che tali rilievi assorbono il profilo soggettivo della questione
di ammissibilità del ricorso, onde la Corte è dispensata
dall'esaminare se spetti ai singoli Ministri la legittimazione a
resistere al presente conflitto;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato proposto dal Commissario per la liquidazione degli
usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria nei confronti del
Ministro dell'agricoltura e del Ministro di grazia e giustizia con
l'atto in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 3 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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AVVERTENZA: La decisione sopra pubblicata è relativa al ricorso
n. 49 reg. unico amm. confl. riportato alla pag. 17 della presente
Gazzetta Ufficiale.
ECLI:IT:COST:1993:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte