Ordinanza n. 390/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 32Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 299Codice di procedura penale
- art. 275Codice di procedura penale
- art. 279Codice di procedura penale
- art. 4-bisd.P.R. 447/1988
- art. 41-bislegge 11/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma
2-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta), promosso, nell'ambito di un procedimento penale,
dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del
29 ottobre 2001, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2002 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie
speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 101 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 3
[recte: comma 2-bis], della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta), nella parte in cui "non
prevede l'esistenza del potere del giudice, che procede al giudizio
penale nel cui ambito è stato emesso il titolo cautelare in
esecuzione, di sindacare il contenuto del decreto ministeriale di
sottoposizione al regime carcerario speciale, nei limiti in cui tale
verifica si renda assolutamente necessaria ai fini di tutela del
diritto alla salute dell'imputato detenuto";
che la Corte rimettente premette di essere investita, ex
art. 299 del codice di procedura penale, di una richiesta di revoca o
sostituzione, per motivi di salute, della custodia cautelare in
carcere nei confronti di un imputato per il quale era stato adottato
(e reiterato nel tempo) il decreto ministeriale di sospensione delle
regole ordinarie di trattamento a norma dell'art. 41-bis comma 2,
dell'ordinamento penitenziario;
che a causa dell'insorgenza di un "rilevante disturbo
psichico" da porsi in stretta correlazione con le condizioni di vita
carceraria e, in particolare, con la limitata possibilità di fruire
di colloqui con i propri familiari (il decreto ministeriale prevedeva
un unico colloquio mensile), il collegio giudicante aveva prospettato
con "diversi provvedimenti" all'autorità ministeriale competente la
necessità di incrementare, ad esclusivi fini terapeutici, il numero
di colloqui mensili e che a seguito di tali provvedimenti l'autorità
ministeriale aveva disposto l'ammissione temporanea (dal febbraio
al luglio del 2001) dell'imputato a due colloqui mensili con i
familiari;
che da una successiva perizia medico-legale era emerso che il
temporaneo e parziale incremento del numero dei colloqui aveva
contribuito ad evitare, pur nella sostanziale stabilità del quadro
patologico già riscontrato, un peggioramento delle condizioni di
salute dell'imputato, e che quindi risultava necessario che egli
continuasse ad usufruire di tale "possibilità terapeutica mediante
un'ammissione con carattere di stabilità ai colloqui con i
familiari";
che il collegio, investito di una precedente richiesta di
revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in
carcere, nel rigettare la relativa domanda aveva sollecitato la
competente autorità ministeriale ad ammettere l'imputato in via
permanente alla fruizione di quattro colloqui mensili, ma detta
autorità aveva confermato "la sussistenza del regime detentivo
speciale al quale il detenuto [...] è sottoposto e l'inopportunità
di prorogare ulteriormente il provvedimento con cui il detenuto è
stato ammesso a fruire di due colloqui visivi senza il vetro
divisorio";
che, nel prendere in esame la nuova richiesta di revoca della
misura cautelare, il giudice rimettente rileva che, allo stato, la
"condizione patologica del detenuto" non è tale da determinare una
"assoluta incompatibilità con la carcerazione" dal momento che dai
risultati delle perizie medico-legali emerge che il protrarsi della
detenzione sarebbe possibile ove fosse "assicurato in concreto, oltre
al supporto farmacologico, un ulteriore supporto terapeutico
consistente, quantomeno, nella ordinaria fruibilità dei colloqui tra
il detenuto e i suoi familiari"; possibilità peraltro preclusa dalla
decisione negativa dell'autorità amministrativa;
che, al riguardo, il rimettente osserva che in base
all'attuale formulazione dell'art. 41-bis, comma 2-bis,
dell'ordinamento penitenziario il controllo giurisdizionale sulla
legittimità del provvedimento ministeriale è demandato in via
esclusiva al tribunale di sorveglianza, mentre al giudice che
procede, pure competente a valutare ai sensi dell'art. 275 cod. proc.
pen. l'adeguatezza della misura cautelare in atto, non è consentito
sindacare il contenuto delle prescrizioni ministeriali neppure al
fine di tutelare la salute dell'imputato;
che nel caso di specie la mancata previsione di un potere di
controllo affidato al giudice procedente determinerebbe
l'impossibilità di contemperare le esigenze cautelari con il diritto
alla salute dell'imputato;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il collegio
rileva che in base "agli artt. 273 e seguenti" cod. proc. pen. al
giudice che procede è affidato il compito di verificare il permanere
delle condizioni di legittimità della misura cautelare e la sua
adeguatezza anche a fronte dell'insorgere di condizioni di salute
patologiche, tali da richiedere il ricorso a trattamenti terapeutici;
che sarebbe dunque evidente il contrasto dell'art. 41-bis
comma 2-bis dell'ordinamento penitenziario con l'art. 32 Cost., in
quanto al giudice procedente è precluso qualsiasi intervento
modificativo a fini terapeutici del provvedimento ministeriale di
sospensione delle ordinarie regole di trattamento, nonché con gli
artt. 3 e 101 Cost., giacché il medesimo giudice risulta
"irragionevolmente destinatario di determinazioni insindacabili
dell'autorità amministrativa che incidono sui diritti del soggetto
imputato, diritti che il sistema processuale (art. 275 cod. proc.
pen.) affida alle determinazioni del suddetto organo giurisdizionale,
e ciò proprio in virtù del loro rilievo costituzionale";
che, infine, la tutela dei diritti dell'imputato non potrebbe
dirsi assicurata attraverso il reclamo al tribunale di sorveglianza
previsto dal comma 2-bis dell'art. 41-bis considerato che: 1) "in
presenza di patologie riscontrate a mezzo accertamento peritale, la
decisione sulla "adeguatezza" della misura cautelare in corso è di
esclusiva competenza del giudice investito della cognizione
processuale, individuabile ex art. 279 cod. proc. pen."; 2) "a tale
giudice, pertanto, andrebbero devolute tutte le questioni che
attengono al rapporto tra la legittimità della protrazione della
misura detentiva e la tutela della salute dell'imputato"; 3) "in tale
contesto, ove si ipotizzi un contrasto tra il contenuto del decreto
ministeriale e le esigenze di tutela della salute, la decisione
dell'organo giurisdizionale competente ex artt. 279 e 275 cod. proc.
pen. non può farsi dipendere dall'attivazione di un ulteriore
procedimento (il reclamo) innanzi a giudice diverso";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che secondo l'Avvocatura il giudice, tenuto ad orientare le
proprie scelte secondo il principio del necessario contemperamento
fra le esigenze di cautela processuale e la tutela della salute
dell'imputato, deve privilegiare la scelta di misure cautelari meno
afflittive là dove il regime carcerario sia in concreto
incompatibile con lo stato di salute del soggetto e a tal fine può
prendere in considerazione anche la circostanza che l'imputato sia
sottoposto al regime derogatorio di cui all'art. 41-bis comma 2,
dell'ordinamento penitenziario;
che d'altra parte l'attribuzione in via esclusiva al
tribunale di sorveglianza del potere di sindacare la legittimità dei
provvedimenti ministeriali soddisfa l'esigenza di garantire un
controllo giurisdizionale da parte di un organo specializzato, idoneo
a evitare che in concreto i provvedimenti ministeriali contraddicano
le finalità rieducative della pena, comportino trattamenti contrari
al senso di umanità, ovvero violino diritti della persona.
Considerato che il giudice rimettente, investito di una richiesta
di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in
carcere per motivi di salute, vorrebbe essere abilitato, nei limiti
in cui sia necessario per tutelare il diritto alla salute, a
sindacare il contenuto del decreto ministeriale di sospensione delle
ordinarie regole di trattamento disposto nei confronti dell'imputato
a norma dell'art. 41-bis comma 2, dell'ordinamento penitenziario;
che, ad avviso del rimettente, l'art. 41-bis comma 2-bis
dell'ordinamento penitenziario, che attribuisce in via esclusiva al
tribunale di sorveglianza la competenza a decidere sui reclami
avverso i provvedimenti del Ministro della giustizia emessi a norma
del comma 2 del medesimo articolo, si pone in contrasto con gli
artt. 3, 32 e 101 Cost., in quanto al giudice che procede è
irragionevolmente precluso qualsiasi controllo sui contenuti del
provvedimento ministeriale di sospensione delle ordinarie regole di
trattamento al fine di tutelare il diritto alla salute del detenuto;
che nel caso di specie il giudice a quo pur ritenendo che il
"rilevante disturbo psichico" dell'imputato, provocato dalle
condizioni di vita carceraria e, in particolare, dalla limitazione
dei colloqui con i familiari imposta con il decreto ministeriale, non
fosse, allo stato, tale da determinare una incompatibilità assoluta
con la custodia cautelare a norma degli artt. 299, comma 4-ter e 275,
comma 4-bis cod. proc. pen., aveva sollecitato, peraltro senza esito,
la competente autorità ministeriale ad ammettere l'imputato a fruire
di quattro colloqui mensili con i familiari;
che, a norma degli artt. 299, comma 4-ter, e 275, commi 4-bis
e ter cod. proc. pen., il giudice non può disporre né mantenere la
custodia cautelare in carcere quando le condizioni di salute
dell'imputato risultano incompatibili con lo stato di detenzione
ovvero sono comunque tali da non consentire adeguate cure in carcere;
che, nell'ambito dei provvedimenti di sua competenza, il
giudice che procede, al fine di dare piena attuazione al diritto alla
salute, è certamente abilitato a intervenire anche nei confronti del
detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis comma 2,
dell'ordinamento penitenziario, valutandone gli effetti sulle
condizioni di salute dell'imputato ai fini del giudizio di
compatibilità in concreto con lo stato di detenzione;
che la competenza del giudice che procede opera su un piano
diverso e non confliggente con quella del tribunale di sorveglianza
che, a norma dell'art. 41-bis comma 2-bis dell'ordinamento
penitenziario, decide sui reclami avverso i provvedimenti
ministeriali di sospensione delle ordinarie regole di trattamento;
che, ove il sindacato sul contenuto del provvedimento
ministeriale di sospensione venisse attribuito, come richiesto dal
rimettente, anche al giudice che procede, ne deriverebbe una
sovrapposizione delle competenze del giudice di cognizione e del
tribunale di sorveglianza, che potrebbe dare luogo a contrasti di
pronunce tra i due organi ed anche tra diversi giudici che procedono
nei confronti del medesimo imputato;
che a tali possibili contrasti ha appunto inteso porre
rimedio l'art. 41-bis, comma 2-bis dell'ordinamento penitenziario,
prevedendo che sui reclami avverso il provvedimento ministeriale è
sempre competente il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione
sull'istituto a cui è assegnato il detenuto, anche nel caso di
trasferimenti disposti a norma dell'art. 42 del medesimo ordinamento;
che del resto, già prima della introduzione nell'art. 41-bis
dell'ordinamento penitenziario del comma 2-bis ad opera della legge
7 gennaio 1998, n. 11, questa Corte aveva affermato che la competenza
a sindacare la legittimità dei provvedimenti di sospensione delle
ordinarie regole di trattamento "deve riconoscersi a quello stesso
organo giurisdizionale cui è demandato il controllo
sull'applicazione [...] del regime di sorveglianza particolare, ai
sensi dell'art. 14-ter dell'ordinamento penitenziario" posto che tale
istituto "nella sua concreta applicazione viene ad assumere un
contenuto largamente coincidente con il regime differenziato"
previsto dall'art. 41-bis comma 2, del medesimo ordinamento (v.
sentenza n. 410 del 1993, che a sua volta richiama la sentenza n. 349
del 1993);
che, in particolare, questa Corte ha avuto modo di precisare
che, ai fini del sindacato del tribunale di sorveglianza sui
provvedimenti disposti ex art. 41-bis comma 2, dell'ordinamento
penitenziario, "appaiono particolarmente pregnanti" le indicazioni
contenute nell'art. 14-quater comma 4, dell'ordinamento penitenziario
(v. sentenza n. 351 del 1996), tra le quali figura - per quanto
rileva nel caso di specie - un richiamo alle esigenze di tutela della
salute;
che la tutela del diritto alla salute, di cui l'imputato
detenuto lamenti la lesione a causa dei contenuti del provvedimento
ministeriale di sospensione delle regole ordinarie di trattamento,
risulta così assicurata, da un lato, dai poteri conferiti in materia
di libertà personale al giudice che procede e, dall'altro, dal
controllo esercitato, in sede di reclamo, dal tribunale di
sorveglianza a garanzia dei diritti del detenuto;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata in riferimento a tutti i parametri evocati dal rimettente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 101 della Costituzione,
dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte