Ordinanza n. 391/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 820/1983
- art. 2d.P.R. 820/1983
- art. 3d.P.R. 820/1983
- art. 4d.P.R. 820/1983
- art. 6d.P.R. 820/1983
- art. 8d.P.R. 820/1983
- art. 11d.P.R. 820/1983
- art. 13d.P.R. 820/1983
- art. 14d.P.R. 820/1983
- art. 15d.P.R. 820/1983
- art. 17d.P.R. 820/1983
- art. 1legge 319/1980
- art. 2legge 319/1980
usata come parametro
citata
- art. 134Costituzione
- art. 11legge 319/1980
- art. 3legge 319/1980
- art. 4legge 319/1980
- art. 6legge 319/1980
- art. 8legge 319/1980
- art. 13legge 319/1980
- art. 14legge 319/1980
- art. 15legge 319/1980
- art. 17legge 319/1980
- art. 1legge 87/1953
- art. 2legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo
comma, e 2, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (compensi spettanti ai
periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le
operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) e degli
artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15 e 17 del d.P.R. 14 novembre
1983, n. 820 (Approvazione delle tabelle contenenti la misura degli
onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti
tecnici ecc.), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1984 dal
Tribunale di Messina, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1985
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226- bis
dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel giudizio di opposizione ex art. 11 della legge 8
luglio 1980, n. 319 avverso il decreto del giudice istruttore di
liquidazione dell'onorario al consulente tecnico di ufficio il
Tribunale di Messina ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della
Costituzione, degli artt. 1, secondo comma, e 2 della legge 8 luglio
1980, n. 319, nella parte in cui - disponendo che gli onorari dei
consulenti tecnici sono variabili, fissi o commisurati al tempo e che
la misura di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte avendo
riguardo alle tariffe professionali - consentono la determinazione
degli onorari variabili dei consulenti tecnici secondo la percentuale
sul valore della controversia e, conseguentemente, limitano al detto
criterio la determinazione quantitativa delle prestazioni soggette,
senza tenere nella debita considerazione la natura pubblicistica
dell'incarico;
che inoltre il dubbio di legittimità costituzionale è stato
esteso sia all'art. 1 del d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, nella
parte in cui stabilisce che, per la determinazione degli onorari a
percentuale, si abbia riguardo, per la consulenza tecnica, al valore
della controversia, sia agli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15 e 17
del d.P.R. sopracitato che determinano, per i consulenti tecnici, gli
onorari a percentuale per una serie di prestazioni;
che, secondo il giudice rimettente, il criterio del compenso a
percentuale sul valore della controversia viola il principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., privilegiando ingiustamente i
consulenti tecnici delle cause di valore più elevato rispetto a
quelli delle cause di minor valore, nonostante che a tutti i
consulenti tecnici d'ufficio sia richiesto il massimo impegno
professionale, e determinando, così, una disparità di trattamento,
non sanabile neppure con l'esercizio della facoltà di aumento degli
onorari fino al doppio, prevista dall'art. 5 della citata legge n.
319 del 1980;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
sostenendo, in primo luogo, l'inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale sollevata in ordine al d.P.R. 14 novembre
1983, n. 820 che, in quanto atto amministrativo, sarebbe da
considerare estraneo alle previsioni dell'art. 134 Cost. ed
argomentando, inoltre, per l'infondatezza della questione concernente
gli artt. 1, secondo comma, e 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319;
che, secondo l'interveniente, non possono essere considerate
irragionevoli o lesive del principio di eguaglianza le disposizioni
della legge n. 319 del 1980, che prevedono per i consulenti d'ufficio
onorari variabili secondo criteri e misure rimessi ad un successivo
provvedimento amministrativo, in quanto esse consentono di tener
conto, in sede applicativa, di situazioni oggettivamente
diversificate e stabiliscono il principio del contemperamento delle
disposizioni delle tariffe professionali, assunte come parametro di
riferimento, con la natura pubblicistica dell'incarico;
che, ad avviso dell'interveniente, l'ipotesi prospettata
nell'ordinanza di rinvio, secondo cui i consulenti potrebbero essere
indotti ad aumentare artificiosamente i valori stimati allo scopo di
far lievitare i loro compensi, rientra nella patologia e non nella
fisiologia della funzione e non può perciò essere addotta per
sostenere il contrasto della normativa impugnata con gli artt. 101 e
104 Cost., soprattutto in considerazione del fatto che gli
accertamenti dei consulenti restano soggetti al vaglio critico del
giudice, peritus peritorum;
Considerato che il d.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, che approva le
tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli
variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni
eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile
e penale, non può essere qualificato atto avente forza di legge ed
è perciò sottratto al sindacato di questa Corte;
che pertanto va dichiarata manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 6,
8, 11, 13, 14, 15 e 17 del citato d.P.R.;
che le disposizioni contenute negli artt. 1, secondo comma, e 2
della legge 8 luglio 1980, n. 319 - alle quali va limitato il
riscontro di legittimità costituzionale - non appaiono in contrasto
con l'art. 3 Cost., perché la previsione, per i consulenti tecnici
d'ufficio, di onorari variabili, "con tabelle redatte con riferimento
alle tariffe professionali... concernenti materie analoghe,
contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico", consente, da
un lato, di adeguare gli onorari stessi a situazioni diverse e di
ancorare, con la necessaria elasticità, i compensi dei consulenti
d'ufficio a quelli degli altri professionisti; essa permette,
dall'altro lato, di tenere nel debito conto sia la specifica
posizione dei consulenti tecnici d'ufficio (che agiscono come
ausiliari del giudice e non sono perciò assimilabili ai soggetti che
lavorano in regime di lavoro autonomo) sia l'esigenza di mantenere
entro limiti ragionevoli le spese giudiziali grazie ad opportuni
correttivi;
che in particolare la normativa censurata non è di per sé
idonea a dar vita alle ingiustificate disparità di trattamento
denunciate nell'ordinanza di rinvio, soprattutto se si considera che
il giudice è chiamato a determinare gli onorari variabili tenendo
conto delle difficoltà dell'indagine, della completezza e del pregio
della prestazione fornita (art. 2, secondo comma, legge n. 319 del
1980) ed ha facoltà di aumentare fino al doppio gli onorari per le
prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà
(art. 5 legge cit.);
che, in un siffatto contesto normativo, l'esistenza di una
correlazione (come si è visto non assoluta e non automatica) tra il
valore economico della controversia e la misura degli onorari dei
consulenti tecnici d'ufficio è tutt'altro che irrazionale, giacché
essa riflette il grado, normalmente differente, di complessità delle
indagini e delle attività strumentali svolte dal consulente in
controversie di differente valore economico ed è, inoltre, da
considerare collegata alla misura delle responsabilità assunte dal
consulente stesso per gli eventuali danni che egli abbia a cagionare
alle parti;
che infine - come è stato giustamente osservato nell'atto di
intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri - le censure
di illegittimità costituzionale formulate con riferimento al rischio
di parzialità del consulente tecnico d'ufficio, che sarebbe
interessato ad un artificioso aumento dei valori stimati per
aumentare la misura del proprio onorario, si appuntano esclusivamente
sulla patologia della funzione, ignorando, tra l'altro, che al
giudice spetta il controllo sull'utilità e necessità degli
accertamenti posti in essere dai consulenti;
che per le ragioni sopraesposte la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 della legge n. 319
del 1980 va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14,
15 e 17 del d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 101 e 104 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 della legge 8 luglio
1980, n. 319, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101 e 104
Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte