Ordinanza n. 391/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/11/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse
il 28 marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Roma, il 12 marzo 1996 dalla Corte d'appello
di Napoli, il 1 aprile 1996 dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Bologna e l'11 aprile 1996 dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, rispettivamente
iscritte ai nn. 500, 513, 535 e 597 del registro ordinanze 1996 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 24, 25 e
27, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Roma, con ordinanza del 28 marzo 1996 (r.o.
500 del 1996), la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 12
marzo 1996, in sede di procedimento incidentale di ricusazione (r.o.
513 del 1996), il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Bologna, con ordinanza del 1 aprile 1996 (r.o. 535 del
1996), e il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Palermo, con ordinanza dell'11 aprile 1996 (r.o. 597 del 1996)
hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art.
34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice
per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare
personale, in riferimento a diversi parametri costituzionali,
variamente individuati dai giudici rimettenti negli artt. 3, 24, 25 e
101, secondo comma, della Costituzione;
che le ordinanze di rimessione sopra indicate individuano una
lesione dei parametri costituzionali di volta in volta invocati nella
sostanziale duplicazione di valutazioni nel merito che viene ad
essere effettuata dal giudice chiamato a definire il giudizio,
nell'ambito del rito abbreviato, allorché si sia espresso, in una
fase anteriore del processo, sugli elementi sostanziali che
condizionano l'applicabilità di una misura cautelare personale,
richiamando, a tale riguardo, le enunciazioni della sentenza n. 432
del 1995 di questa Corte;
Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano identiche
questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e
decisi congiuntamente;
che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di
questa Corte, sotto il profilo indicato;
che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, successiva
alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al
giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia
disposto una misura cautelare personale nei confronti dello stesso
imputato (capo a) del dispositivo della sentenza richiamata);
che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già
dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai
giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili (v. anche ordinanze nn. 184, 283 e 286
del 1996);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.
3, 24, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, dai giudici per
le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Roma e
presso i Tribunali di Bologna e Palermo, e dalla Corte d'appello di
Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte