Ordinanza n. 391/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 66d.P.R. 616/1977
- art. 71d.P.R. 616/1977
- art. 1legge 382/1975
- art. 9legge 382/1975
- art. 10legge 1766/1927
- art. 29legge 1766/1927
- art. 30r.d. 332/1928
- art. 31r.d. 332/1928
- art. 9r.d. 332/1928
- art. 10r.d. 332/1928
- art. 29r.d. 332/1928
usata come parametro
citata
- art. 9legge 1766/1927
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), degli artt. 9 e 10
della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e degli artt. 29, 30 e 31 del
regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento
per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul
riordinamento degli usi civici nel Regno), promosso con ordinanza
emessa il 15 ottobre 1997 dal Commissario regionale per il
riordinamento sugli usi civici in Abruzzo, nel procedimento civile
vertente tra il comune di Civita D'Antino e l'Istituto Diocesano per
il sostentamento del clero di Sora e altri, iscritta al n. 40 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto
l'accertamento della natura demaniale o allodiale di vari fondi siti
nel territorio del comune di Civita d'Antino, alcuni tra i molteplici
ricorrenti formulavano, in via subordinata all'accertamento della
natura demaniale dei fondi da loro occupati, domanda di
legittimazione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927 n.
1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751,
riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno);
che il Commissario regionale per il riordinamento degli usi
civici provvedeva sulla domanda di accertamento, dichiarando la
natura demaniale dei fondi occupati dai ricorrenti, e si riservava di
decidere, nelle forme opportune, sulla domanda di legittimazione;
che tale sentenza era annullata dalla Corte d'appello di Roma,
sezione specializzata per gli usi civici, secondo la quale la
formulazione di una domanda di legittimazione costituiva implicito
riconoscimento della natura demaniale del fondo occupato, non essendo
possibile chiedere la legittimazione di un fondo privato;
che gli atti venivano così trasmessi nuovamente al Commissario
regionale per il riordinamento degli usi civici, il quale, prima di
procedere all'istruzione del giudizio di legittimazione, sollevava
questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), a sua volta recante
"Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della
pubblica amministrazione", degli artt. 9 e 10 della citata legge n.
1766 del 1927, degli artt. 29, 30 e 31 del regio decreto 26 febbraio
1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della
legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel
Regno);
che il giudice rimettente dubita in particolare, in riferimento
agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione, della legittimità
costituzionale delle suddette norme ove interpretate nel senso che il
potere di emettere il provvedimento di legittimazione sia stato
sottratto al Commissario dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, e
trasferito alle Regioni.
Considerato che il procedimento di legittimazione previsto
dall'art. 9 della richiamata legge n. 1766 del 1927 ha natura
amministrativa e non giurisdizionale;
che il Commissario regionale per il riordinamento degli usi
civici, nel corso del procedimento di legittimazione, ha il potere di
statuire con accertamento avente natura giurisdizionale soltanto
qualora insorga controversia tra le parti circa la sussistenza dei
presupposti per la legittimazione (durata dell'occupazione, apporto
di migliorie, conservazione della continuità dei terreni);
che nel caso di specie non consta dall'ordinanza di rimessione,
né risulta altrimenti, se nel procedimento a quo sia insorta
controversia tra le parti circa la sussistenza dei requisiti di cui
all'art. 9, comma primo, della legge n. 1766 del 1927;
che, in assenza di tale precisazione, non può stabilirsi se il
procedimento nel corso del quale è stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale debba considerarsi di natura
amministrativa o giurisdizionale;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della
questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382); 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766
(Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751,
riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno); 29, 30 e 31
del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del
regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766,
sul riordinamento degli usi civici nel Regno), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione, dal
Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici
dell'Abruzzo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte