Ordinanza n. 392/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 200Codice penale
- art. 80-bisCodice della strada
- art. 142legge 1689/1981
citata
- art. 3legge 1689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 200, comma
primo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno
1982 dal Pretore di Biella, iscritta al n. 649 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60
dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Biella, con ordinanza 25 giugno 1982,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 200,
primo comma, cod. pen., in quanto, con l'imporre l'applicazione delle
misure di sicurezza (nella specie della misura della confisca del
veicolo, prevista dall'art. 80- bis del codice della strada,
introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 1689) anche
per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che le
prevede, concreterebbe una violazione del principio di eguaglianza
(art. 3) e del principio della irretroattività della legge penale
(art. 25, secondo e terzo comma);
Considerato che non è condivisibile la premessa della ritenuta
retroattività delle misure di sicurezza, da cui erroneamente muove
l'ordinanza del Pretore di Biella, in quanto, come già la Corte ha,
in altra occasione, messo in rilievo, tale retroattività deve
negarsi "attesa la correlazione delle misure alla pericolosità, che
è situazione, per sua natura, attuale" (cfr. sent. n. 19 del 1974),
che non vengono addotte valide ragioni per mutare, in punto tale
orientamento;
Visti gli artt. 26, secondo co., legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo co., delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 200, primo co., c.p., sollevata, dal Pretore
di Biella con ordinanza 25 giugno 1982, in riferimento agli artt. 3 e
25, secondo e terzo co., della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, palazzo della Consulta il
29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte