Art. 200 c.p.
Applicabilita' delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
[1]Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
[2]Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza e' diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.
[3]Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.
[4]Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva