Ordinanza n. 392/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 442legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 566, ottavo
comma, 452, secondo comma, e 442, secondo comma, del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1990
dal Pretore di Vercelli nel procedimento penale a carico di Arimatea
Massimo, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Vercelli con ordinanza del 2 febbraio
1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 102, primo
comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 566,
ottavo comma, 452, secondo comma, e 442, secondo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevedono la sindacabilità,
da parte del giudice, del dissenso del pubblico ministero sulla
richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio
abbreviato;
Considerato che oggetto di censura è in effetti il solo art. 452,
secondo comma, del codice di procedura penale, le due rimanenti
disposizioni risultando coinvolte nel giudizio di legittimità
soltanto perché l'una contiene un espresso richiamo all'art. 452,
secondo comma, e l'altra perché contempla la riduzione di un terzo
della pena in caso di condanna a seguito dell'abbreviazione del rito;
e che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del
codice di procedura penale, proprio "nella parte in cui non prevede
che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso,
ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa
applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.
442, secondo comma, dello stesso codice";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice
di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza n. 183 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, dello stesso codice", questione sollevata dal Pretore di
Vercelli con ordinanza del 2 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte