Ordinanza n. 392/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.P.R. 915/1982
usata come parametro
citata
- art. 674Codice penale
- art. 25Costituzione
- art. 56d.lgs. 22/1997
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R.
10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442
relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/318 relativa ai
rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa il 18 agosto
1997 dal pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, iscritta
al n. 749 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno
1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene,
nel corso del processo a carico di due imputati della contravvenzione
di cui all'art. 674 del codice penale, per avere incenerito rifiuti
speciali a cielo aperto, in data 18 agosto 1997 ha nuovamente
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dell'art. 25 del d.P.R. 10
settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442
relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/318 relativa ai
rifiuti tossici e nocivi), nella parte in cui stabilisce una sanzione
più grave di quella prevista dall'art. 674 cod. pen., per le sole
ipotesi di smaltimento di rifiuti speciali attraverso impianto di
innocuizzazione e di eliminazione non autorizzato e non anche per le
ipotesi di smaltimento di rifiuti speciali mediante incenerimento a
cielo aperto;
che nel medesimo procedimento penale il giudice remittente aveva
già sollevato la questione che oggi torna all'esame di questa Corte,
la quale, con ordinanza n. 221 del 3 luglio 1997, dopo aver rilevato
che la disposizione censurata era contenuta in un atto legislativo
espressamente abrogato dall'art. 56 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), aveva disposto la
restituzione degli atti al pretore per un nuovo esame della
rilevanza;
che il remittente, nel valutare nuovamente la rilevanza della
questione, asserisce che la fattispecie di cui all'art. 25 del d.P.R.
n. 915 del 1982 sarebbe stata sostituita dalle previsioni di cui agli
artt. 51 e 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
che le nuove disposizioni, a suo avviso, prevederebbero "un
impianto sanzionatorio surdimensionato, sia pur soltanto quanto alla
pena pecuniaria, cumulativa con quella detentiva, rispetto al
previgente impianto edittale", sicché, trattandosi di norme meno
favorevoli al reo, "non potrebbero tenere luogo delle previgenti
quanto alle condotte tenute sotto l'impero della precedente normativa
sullo smaltimento dei rifiuti"; ne conseguirebbe che, nonostante
l'intervenuta abrogazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982,
non sarebbe venuta meno la necessità che questa Corte si pronunci
nel merito in ordine alla questione di costituzionalità già
sollevata e che viene pertanto riproposta;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
devono ritenersi interamente reiterate le motivazioni già svolte
nella precedente ordinanza di remissione, che cioè l'art. 25 del
d.P.R. n. 915 del 1982 contrasterebbe con gli artt. 3 e 9 della
Costituzione, in quanto, se si applicasse il solo art. 674 cod. pen.
al fatto di chi incenerisce rifiuti speciali a cielo aperto e senza
un apposito impianto risulterebbe punita meno gravemente una condotta
che possiede maggiore impatto ambientale, con conseguente
arretramento della tutela approntata dagli evocati principi
costituzionali;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, sul rilievo
che la valutazione di maggiore pericolosità della condotta
sanzionata dall'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, rispetto a quella
descritta nell'art. 674 cod. pen., sarebbe espressione non
censurabile della discrezionalità del legislatore.
Considerato che il pretore di Vicenza, sezione distaccata di
Thiene, denuncia, in relazione agli artt. 3 e 9 della Costituzione,
l'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, nella parte in cui prevede una
sanzione più grave di quella stabilita dall'art. 674 cod. pen., per
le sole ipotesi di smaltimento di rifiuti speciali attraverso
impianto non autorizzato, e non anche per le ipotesi in cui i
medesimi rifiuti vengano accatastati su un'area e inceneriti a cielo
aperto senza l'utilizzazione di alcun impianto;
che all'esame nel merito della suddetta questione, reiteratamente
sollecitato dal remittente, osta il secondo comma dell'art. 25 della
Costituzione, il quale, nell'affermare il principio che nessuno può
essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima
del fatto commesso, esclude che la Corte costituzionale possa
introdurre nell'ordinamento penale in via additiva nuovi reati o che
l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o
aggravare figure di reato già esistenti (v., da ultimo, sentenze nn.
330 del 1996 e 411 del 1995; ordinanze nn. 90 del 1997, 432, 332 e
288 del 1996, 132 e 25 del 1995);
che pertanto la questione, dichiaratamente tesa a provocare una
pronuncia di questa Corte in malam partem attraverso l'ampliamento di
una fattispecie punitiva più grave, deve essere ritenuta
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 10 settembre
1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai
rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e
dei policlorotrifenili e n. 78/318 relativa ai rifiuti tossici e
nocivi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 9 della
Costituzione, dal pretore di Vicenza, sezione distacca di Thiene, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte