Ordinanza n. 393/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del r.d. 16
luglio 1905, n. 646 (Approvazione del testo unico delle leggi sul
credito fondiario), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dal
Tribunale di Alessandria, iscritta al n. 487 del registro ordinanze
1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
39/prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti l'atto di costituzione dell'Istituto Bancario S. Paolo di
Torino nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 nel procedimento
civile di opposizione all'esecuzione in corso tra il fallimento della
s.n.c. Cantele & C. di Cantele Carlo e l'Istituto Bancario S. Paolo
di Torino ed altri, il Tribunale di Alessandria ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del r.d. 16
luglio 1905, n. 646, in relazione all'art. 3, primo comma, della
Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella
parte in cui consente agli istituti di credito fondiario di
proseguire nella azione esecutiva nonostante l'avvenuta dichiarazione
di fallimento del debitore, violerebbe il principio di eguaglianza,
di cui al cit. art. 3 Cost., perché sottrarrebbe ingiustificatamente
l'istituto di credito fondiario procedente in via esecutiva
all'applicazione dell'art. 52 della legge fallimentare;
che il giudice a quo, pur essendo a conoscenza che la stessa
questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 211 del
1976, chiede che la Corte la riesamini insistendo, in particolare,
sull'irragionevolezza del trattamento privilegiato riservato agli
istituti di credito fondiario di fronte ad un fatto eccezionale,
quale il fallimento;
che avanti la Corte si è costituito l'Istituto Bancario S.
Paolo di Torino, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
analogamente chiedendo che la questione, sulla base della sentenza n.
211 del 1976, sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che l'argomentazione della ordinanza introduttiva del
presente giudizio, sostanzialmente ripetitiva di quella già
esaminata con la predetta sentenza, non è affatto idonea ad indurre
la Corte a discostarsi dalla precedente pronuncia, in cui è stato
posto in luce come la destinazione delle disponibilità finanziarie
degli istituti in questione all'esigenza primaria di assicurare il
buon funzionamento del credito fondiario giustifichi gli strumenti,
eventualmente speciali, di sollecita e sicura soddisfazione delle
loro posizioni creditorie;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 42 r.d. 16 luglio 1905, n. 646 sollevata, in
riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Tribunale di
Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte