Art. 42
Testo unico-art. 42 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Testo unico-art. 42 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
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Spiegazione
Spiegazione generata
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CREDITO FONDIARIO - ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO - PROSECUZIONE DELL'AZIONE ESECUTIVA IN PENDENZA DI FALLIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - R.D. 16 LUGLIO 1905 N. 646, ART. 42. - COST., ART. 3, COMMA PRIMO.
La destinazione delle disponibilita' finanziarie degli istituti di credito fondiario all'esigenza primaria di assicurare il buon funzionamento del credito fondiario giustifica gli strumenti, eventualmente speciali, di sollecita e sicura soddisfazione delle loro posizioni creditorie. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, r.d. 16 luglio 1905 n. 646, nella parte in cui consente ai suddetti istituti di proseguire nell'azione esecutiva nonostante l'avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore; questione gia' risolta con precedente pronuncia nel senso dell'infondatezza). - cfr. S. n. 211/1976.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - GIUDICE DELL'ESECUZIONE (IN LUOGO DEL TRIBUNALE) - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE LIMITATA A PROPORRE SOLO QUESTIONI CONCERNENTI NORME DA APPLICARE DURANTE IL CORSO DELL'ESPROPRIAZIONE CHE NON SI RIFERISCANO A PUNTI CONTROVERSI LA CUI DECISIONE SPETTI AL TRIBUNALE.
Il giudice dell'esecuzione non e' legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimita' costituzionale nell'ipotesi in cui sorga una controversia sulla spettanza o meno al creditore esecutante del diritto di agire in via esecutiva al di fuori della procedura concorsuale. E' invece legittimato a proporre questione di legittimita' costituzionale nell'ipotesi in cui davanti a lui sorga controversia in ordine all'istanza di vendita ed all'ammissibilita' o fondamento della stessa: infatti in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione deve fare diretta o indiretta applicazione delle norme della cui legittimita' si tratta. - S. nn. 109/1962, 62/1966, 45/1969, 60/1970, 88/1970.
Riguarda ancheart. 38 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)art. 51 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)art. 54 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)art. 41 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)art. 49 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)art. 60 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)e altri 5
PROCESSO CIVILE - ESECUZIONE - R.D. 16 LUGLIO 1905, N. 646, ART. 42, SECONDO COMMA - CREDITORI LEGITTIMATI AD AGIRE IN VIA ESECUTIVA CONTRO I LORO DEBITORI - DISCRIMINAZIONE IN FAVORE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO - GIUSTIFICAZIONE NELLA PECULIARE NATURA E POSIZIONE DEGLI ISTITUTI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non contrasta con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, della Costituzione, l'art. 42 secondo comma del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, concernente approvazione del testo unico delle leggi sul credito fondiario, per il fatto che detta una disciplina differenziata per codesti istituti: a riguardo, infatti, trova applicazione il principio della discrezionalita' del legislatore il cui limite e' rappresentato dal criterio della ragionevolezza, criterio che nella fattispecie trova puntuale applicazione in considerazione dei fini pecuniari che gli istituti di credito fondiario perseguono. Inoltre la detta normativa non viola il diritto di difesa in quanto pur nella peculiarita' della situazione l'interesse dei creditori non ammessi alla esecuzione individuale viene ad avere una ragionevole ed adeguata tutela. - S. n. 166/1963.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 r.d. 16 luglio 1905, n. 646 sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Tribunale di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988. Il Pre…
ECLI:IT:COST:1988:393 · leggi il testo integrale
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 38, comma primo, 41, comma secondo, 49, comma primo, 52, comma primo, 53, 54 e 60, comma secondo, e degli artt. 40, 41, commi primo e terzo, 42, commi primo e secondo, 45, in relazione all'art. 41, comma primo, 49, comma secondo, 51, comma primo, 55, commi primo e secondo, e 60, commi primo e terzo, del r.…
ECLI:IT:COST:1976:211 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 1
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Art. 2
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Art. 3
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Art. 4
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Art. 5
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Art. 6
Testo unico-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-16;646~art42 · fonte su Normattiva