Ordinanza n. 393/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/11/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 17Codice penale
- art. 28Processo penale minorile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444 del
codice di procedura penale e 164 del codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 28 novembre 1992 dal Pretore di Roma - Sezione
distaccata di Frascati - nel procedimento penale a carico di Catoni
Mario, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 444 del codice di procedura penale, in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede,
per gli imputati tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di
recupero, istituti processuali analoghi a quello previsto dall'art.
28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), che
conferisce al giudice il potere di sospendere il processo al fine di
valutare la personalità dell'imputato;
b) dell'art. 444 del codice di procedura penale, in riferimento
all'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui, per i processi
riguardanti imputati tossicodipendenti che abbiano in corso un
programma di recupero e che non possano usufruire dei benefici di
legge, non prevede "forme di sanzioni sostitutive alternative" a
quelle previste dall'art. 17 del codice penale;
c) degli artt. 164 del codice penale e 444 del codice di
procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, "laddove impediscono di concedere per la terza volta la
pena sospesa per un imputato con in corso un programma terapeutico di
recupero, semprecché, il cumulo delle pene sole o congiunte a pene
pecuniarie non superi il tetto degli anni 2";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale, nel richiedere che le questioni siano dichiarate non
fondate, ha tuttavia osservato, in sede di memoria, che le recenti
modifiche legislative riguardanti il "trattamento dei detenuti
tossicodipendenti (decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139)" sembrano
imporre la restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame
della rilevanza alla stregua dello ius superveniens;
Considerato che il mutamento del quadro normativo evocato
dall'Avvocatura (decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito,
con modificazioni, nella legge 14 luglio 1993, n. 222) non presenta
dirette interferenze con le disposizioni oggetto di impugnativa né
appare essere in alcun modo satisfattivo del petitum che il giudice a
quo fa mostra di perseguire, sicché difettano nella specie i
presupposti per assoggettare a nuovo esame del rimettente la
rilevanza delle questioni sottoposte allo scrutinio di questa Corte;
che la questione sub a) è manifestamente inammissibile, in
quanto la evidente eterogeneità delle situazioni poste a raffronto
impedisce di ritenere soluzione costituzionalmente imposta, alla
stregua dei parametri invocati, quella di estendere agli imputati
tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di recupero, un
istituto tipico ed esclusivo del processo minorile quale è quello
previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, cosicché qualsiasi
diversa opzione in proposito non può che essere frutto delle scelte
discrezionali riservate al legislatore;
che per analoghi rilievi questa Corte (v. ordinanza n. 100 del
1992) ha già dichiarato manifestamente inammissibile la questione
sub b) e che pertanto identica pronuncia deve adottarsi in merito
alla questione qui proposta, non adducendo il rimettente argomenti
nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati;
che in merito alla questione sub c) questa Corte ha in più
occasioni affermato che, fondandosi il beneficio della sospensione
condizionale della pena su una "prognosi di ravvedimento", è del
tutto "coerente non consentire la sospensione in caso di recidiva
plurima al fine di non contraddire l'anzidetto giudizio "che
diverrebbe sempre meno plausibile, una volta che si andasse oltre la
recidiva primaria" (v. sentenze n. 361 del 1991 e n. 133 del 1980),
sicché, non prospettando il giudice a quo temi diversi da quelli
già esaminati, l'ultima delle questioni proposte deve essere
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura
penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati,
con l'ordinanza in epigrafe;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 164 del codice penale e 444 del codice di
procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dal medesimo giudice con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte