Art. 17 c.p.Pene principali: specie

[1]Le pene principali stabilite per i delitti sono:

[2]1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224;

[3]2° l'ergastolo; 139

[4]3° la reclusione;

[5]4° la multa.

[6]Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

[7]1° l'arresto;

[8]2° l'ammenda.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

139

La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".

Testo vigente dal 5 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 144 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art17 · fonte su Normattiva