Ordinanza n. 393/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 55/1983
usata come parametro
citata
- art. 6d.P.R. 643/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, terzo
comma, ultima parte, del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti
urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,
n. 131, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1996 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Como sul ricorso proposto
dall'immobiliare Torriani s.a.s. contro l'ufficio del registro di
Como iscritta al n. 814 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie
speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un procedimento conseguente
all'impugnazione, da parte di una società in accomandita semplice,
dell'avviso di liquidazione dell'Invim straordinaria, la Commissione
tributaria di primo grado di Como ha sollevato, senza espressa
indicazione di alcun parametro, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, terzo comma, ultima parte, del d.-l. 28
febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della
finanza locale per l'anno 1983), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
che a parere del giudice rimettente l'ufficio del registro di
Como, nel liquidare l'Invim dovuta dalla società ricorrente ai sensi
della norma censurata, aveva modificato il valore iniziale dei beni
in questione sulla base del cosiddetto "titolo di provenienza",
costituito dalla precedente dichiarazione Invim straordinaria
compiuta dalla società in data 29 giugno 1983;
che in quest'ultima dichiarazione la ricorrente, avvalendosi del
sistema di liquidazione forfettaria previsto dalla norma impugnata,
aveva indicato come valore finale, da assumere come iniziale per la
successiva dichiarazione, un valore di gran lunga inferiore rispetto
a quello poi realmente assunto;
che ad avviso del giudice a quo un simile sistema di imposizione,
oltre a frustrare le finalità del tributo sugli incrementi di
valore, viene ad assumere, in caso di liquidazione forfettaria, un
carattere intollerabilmente oneroso per il contribuente, tale da
determinare un prelievo fiscale in tutto assimilabile ad una sorta di
espropriazione, con violazione anche del principio della capacità
contributiva;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile per totale mancanza di motivazione sulla
rilevanza o, comunque, manifestamente infondata;
Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte (v.
sentenza n. 99 del 1997), "in caso di omissione, nel dispositivo
dell'ordinanza di rinvio, dell'indicazione di parametri
costituzionali, la sollevata questione può ritenersi ugualmente
proposta in modo valido quando i medesimi parametri risultino
chiaramente deducibili, anche se solo in maniera implicita, dal
contesto della motivazione";
che dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione si deduce che
i parametri invocati sono gli artt. 42, secondo comma, e 53, primo
comma, della Costituzione;
che secondo l'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, la base
imponibile ai fini dell'Invim è data dalla differenza tra il valore
finale del bene e quello iniziale, dovendosi intendere per valore
iniziale l'ultimo valore fiscalmente noto all'amministrazione
tributaria (quale risulta dall'atto d'acquisto tra vivi o per causa
di morte o, comunque, dalla precedente tassazione);
che la norma impugnata, nell'istituire un'Invim straordinaria, ha
consentito al contribuente di commisurare forfettariamente l'imposta
ad un incremento del 15 per cento del valore iniziale per ogni anno,
stabilendo che nelle successive applicazioni dell'imposta "si assume
come valore iniziale quello del bene alla data dell'acquisto o della
tassazione antecedente a quella di cui al presente comma, maggiorato
dell'incremento imponibile forfettariamente determinato";
che questa Corte ha già ribadito che "il ricorso alle
presunzioni legali in materia tributaria è lecito, essendo volto a
proteggere l'interesse generale contro ogni tentativo di evasione"
(sentenza n. 137 del 1997), a condizione che tali presunzioni si
fondino su indici "concretamente rivelatori di ricchezza e idonei,
perciò, a conferire all'imposizione una base non fittizia"
(ordinanza n. 586 del 1987);
che comunque nel caso specifico la liquidazione del tributo in
via forfettaria è rimessa alla libera scelta del contribuente, il
quale deve valutare la convenienza di tale opzione nel momento del
pagamento dell'Invim straordinaria, con la consapevolezza che il
valore indicato come finale a seguito del calcolo a forfait dovrà
essere assunto come iniziale per la dichiarazione Invim successiva;
che la stessa natura non obbligatoria del sistema di calcolo
contestato vale ad escludere i lamentati vizi di legittimità
costituzionale, poiché l'elevato incremento di valore oggi rilevato
dall'ufficio del registro è conseguente alla modestia di quello
denunciato dal contribuente all'atto del precedente pagamento
dell'Invim.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, terzo comma, ultima parte, del d.-l. 28
febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della
finanza locale per l'anno 1983), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata, in
riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 53, primo comma, della
Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Como con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte