Ordinanza n. 393/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1997 dal pretore
di Roma, sezione distaccata di Frascati, iscritta al n. 802 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di
alcuni imputati del reato di cui all'art. 688 del codice penale, il
pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati, con ordinanza in
data 16 luglio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale della citata
norma incriminatrice, che punisce con l'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila chiunque in luogo
pubblico o aperto al pubblico è colto in stato di manifesta
ubriachezza;
che, secondo il medesimo pretore, la disposizione censurata
darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento
rispetto alla disciplina dell'uso personale di sostanze stupefacenti,
ormai privo di rilevanza penale a seguito dell'entrata in vigore
dell'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, che, in esito al
referendum indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993, ha dichiarato
l'intervenuta abrogazione dell'art. 76 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
che, ad avviso del remittente, lo stato di ubriachezza
presenterebbe "una certa affinità sintomatica" con l'ingerimento di
sostanze stupefacenti, sicché apparirebbe del tutto irragionevole il
permanere della sanzione penale a carico di chi ingerisce sostanze
alcoliche.
Considerato che, ad avviso del pretore, la disparità di
trattamento tra l'ubriachezza, prevista come contravvenzione
dall'art. 688 del codice penale, e l'alterazione psichica per abuso
di sostanze stupefacenti, non più penalmente sanzionata,
conseguirebbe all'entrata in vigore dell'art. 1 del d.P.R. 5 giugno
1993, n. 171, dichiarativo del risultato della consultazione popolare
del 18 aprile 1993, e, in particolare, all'intervenuta abrogazione
dell'art. 76 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
che, contrariamente a quanto supposto dal remittente,
quest'ultima disposizione non sanzionava lo stato di alterazione
psichica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti ma
elencava i provvedimenti che l'autorità giudiziaria avrebbe potuto
adottare nei confronti di chi non avesse ottemperato alle
prescrizioni di cui all'art. 75 del decreto ora citato e prevedeva le
sanzioni penali in caso di inosservanza dei provvedimenti medesimi,
sicché non appare chiaro, nell'ordinanza di remissione, il quadro
normativo dal quale deriverebbe la denunciata disparità di
trattamento;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 688 del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
di Roma, sezione distaccata di Frascati, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte