Ordinanza n. 394/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/11/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 333/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi con
ordinanze emesse il 15 marzo 1993 (n. 2 ordinanze), il 21 marzo 1993
(n. 2 ordinanze) ed il 6 aprile 1993 dal Pretore di Venezia ed il 29
aprile ed il 21 maggio 1993 dal Pretore di Perugia, iscritte ai nn.
286, 287, 288, 289, 348, 378 e 390 del 1993 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25, 27 e 29, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visti l'atto di costituzione di Arborio Rigano Angela Maria e
Arborio Mario nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che i Pretori di Venezia (con due ordinanze emesse il 15
marzo 1993, con due successive ordinanze del 21 marzo 1993 ed, infine, con ordinanza emessa il 6 aprile 1993) e di Perugia (con due
ordinanze emesse il 29 aprile 1993 ed il 21 maggio 1993), in
altrettanti giudizi di convalida di licenza o di sfratto per finita
locazione per scadenze contrattuali successive al 14 agosto 1992,
hanno sollevato, in riferimento all'art. 42 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2- bis,
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;
che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso e
con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto, la proroga di diritto del contratto per due
anni, nel caso in cui le parti non concordino sulla determinazione
del canone;
che i giudici rimettenti prospettano l'illegittimità della
disposizione legislativa nella sua interezza, perché essa
comprimerebbe in maniera indiscriminata il diritto di proprietà, non
correlando il limite imposto al diritto di godimento ad alcun
vantaggio per l'utilità generale, e sacrificherebbe unilateralmente
il locatore, impedendo una valorizzazione delle sue concrete
situazioni personali e patrimoniali;
che in uno dei giudizi promossi dal Pretore di Perugia si sono
costituiti Arborio Rigano Angela Maria e Arborio Mario, chiedendo che
la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della disposizione
denunciata;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o,
comunque, per l'infondatezza delle questioni;
Considerato che tutti i giudizi, prospettando questioni identiche,
relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti
e decisi congiuntamente;
che i giudici rimettenti, dubitando della legittimità
costituzionale della proroga delle locazioni stabilita dall'art. 11,
comma 2- bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, inserito dalla legge
di conversione n. 359 del 1992, hanno sollevato questioni già
esaminate dalla Corte, che con sentenza n. 323 del 1993 ha ritenuto
la limitazione alla facoltà di godimento del bene determinata per il
proprietario dalla proroga biennale delle locazioni non contrastante
con l'art. 42 della Costituzione. Difatti la disposizione censurata
è inserita nel contesto di una disciplina volta ad aprire una fase
di graduale transizione: dalla determinazione del canone di locazione
secondo parametri vincolanti stabiliti dal legislatore alla libera
negoziazione del canone stesso tra le parti; essa non contiene una
protrazione della durata del contratto fine a se stessa, idonea a
configurare una sostanziale riedizione del regime vincolistico, ma
risponde all'esigenza eccezionale e transitoria di consentire, per un
periodo di tempo limitato e attraverso un meccanismo bilanciato volto
a secondare l'accordo tra le parti, un graduale passaggio ad un nuovo
sistema, caratterizzato dal tendenziale superamento del principio
della quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni
abitative. Inoltre la norma denunciata, correttamente interpretata,
consente di ritenere che la proroga può essere impedita quando
ricorrano le specifiche e comprovate esigenze del locatore previste
dalla legge;
che, pertanto, le questioni sollevate, senza prospettare profili
o argomenti nuovi, con le menzionate ordinanze di rimessione, emesse
tutte prima della sentenza n. 323 del 1993, devono essere dichiarate
manifestamente infondate (ordinanza n. 354 del 1993);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2- bis,
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate dai
Pretori di Venezia e di Perugia, in riferimento all'art. 42 della
Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte