Ordinanza n. 394/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.l. 384/1992
- art. 7legge 384/1992
usata come parametro
citata
- art. 4d.l. 681/1982
- art. 2d.l. 333/1992
- art. 2legge 438/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, settimo
comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), promossi con n. 7 ordinanze emesse il 5 maggio 1993 dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi proposti
da Borile Paolo ed altri contro l'Ufficio Italiano dei cambi,
iscritte ai nn. 28, 29, 91, 92, 387, 388 e 389 del registro ordinanze
1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 12
e 27 prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione di Borile Paolo ed altri, Nardo
Massimo, Lo Coco Anna Maria, Caleffi Adriano, Bertini Stefano ed
altri e dell'Ufficio Italiano dei Cambi nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del giudizio instaurato da alcuni
dipendenti dell'Ufficio Italiano dei Cambi per richiedere la
declaratoria del diritto ad ottenere la ricostruzione della carriera
ai fini economici, con attribuzione, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito dalla legge 20 novembre
1982, n. 869, dello stipendio in godimento ai dipendenti immessi nel
grado di funzionario di II livello in possesso di una anzianità nel
medesimo grado inferiore a quella dei ricorrenti, il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 5 maggio
1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 108 e
113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, settimo comma, del decreto legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (R.O. n. 28 del
1994);
che il giudice remittente nell'ordinanza ha premesso che ai
ricorrenti, transitati per concorsi interni nella carriera direttiva,
viene corrisposta una retribuzione inferiore a quella attribuita ad
altri funzionari malgrado questi abbiano minore anzianità nel
medesimo grado (funzionario di II livello), in applicazione di alcune
norme regolamentari che disciplinano il trattamento economico del
personale dell'Ufficio Italiano Cambi, e che a tale disparità
dovrebbe porsi rimedio facendo applicazione del principio
dell'allineamento stipendiale, sancito dall'art. 4, secondo comma,
seconda parte, del decreto legge 27 settembre 1982, n. 681 convertito
dalla legge 20 novembre 1982 n. 869, per la dirigenza statale e
ritenuto applicabile dalla giurisprudenza a tutto il pubblico impiego
quale rimedio correttivo di carattere generale;
che il giudice a quo, dopo aver richiamato la propria
giurisprudenza con la quale aveva riconosciuto in fattispecie
analoghe l'applicabilità del principio dell'allineamento
stipendiale, ha rilevato che nelle more del giudizio in questione
sono intervenute le disposizioni dell'art. 2, quarto comma, del
decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, che ha abrogato, a decorrere dalla sua entrata in
vigore, le norme sull'allineamento stipendiale, e, soprattutto,
l'art. 7, comma settimo, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, di interpretazione
del citato art. 2, comma quarto, che dispone che "dalla data di
entrata in vigore del predetto decreto legge non possono essere più
adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi
effetti anteriori all'11 luglio 1992";
che - sempre ad avviso del giudice remittente - sulla base del
sopravvenuto quadro normativo il ricorso dovrebbe essere respinto, e
risulta pertanto rilevante la questione di costituzionalità che il
giudice medesimo solleva nei confronti della norma interpretativa
impugnata;
che nell'ordinanza di rimessione si osserva che un primo profilo
di illegittimità della disposizione impugnata riguarda il contrasto
con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal momento che la
stessa disposizione inibisce al giudice amministrativo la pronuncia
su questioni sottoposte al suo giudizio, in ciò ravvisandosi la
violazione del diritto di difesa e del principio secondo il quale
contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale;
che, sempre in riferimento ai poteri del giudice, un secondo
profilo di illegittimità prospettato nell'ordinanza concerne il
contrasto con gli artt. 3, 101 e 108 Cost., dal momento che al
giudice investito della causa è preclusa la possibilità di tener
conto della legislazione vigente al momento della presentazione del
ricorso da parte degli interessati e al momento in cui si sono
verificati i presupposti sui quali si fonda la domanda, e che, infine, secondo il giudice remittente, la norma impugnata viola gli
artt. 3 e 97 Cost. sia perché dissimula, sotto le spoglie della
norma interpretativa, una norma retroattiva che incide su posizioni
giuridiche soggettive aventi consistenza di diritti soggettivi già
perfezionati, sia in quanto produce una ingiustificata disparità di
trattamento tra dipendenti pubblici, e in particolare tra coloro che
hanno già ottenuto un provvedimento di allineamento stipendiale
prima dell'entrata in vigore della disposizione in questione e chi,
anche per ragioni casuali, in relazione allo stesso periodo di
maturazione del diritto, non abbia ancora ottenuto il medesimo
beneficio;
che con altre sei ordinanze emesse in data 5 maggio 1993, di
contenuto identico alla precedente, il Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, ha sollevato la medesima questione di
costituzionalità (R.O. nn. 29, 91, 92, 387, 388, 389 del 1994);
che in tutti i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata
infondata, e che sono intervenute anche le parti private Borile Paolo
e altri, che hanno depositato memorie ribadendo le argomentazioni a
sostegno dell'ordinanza del giudice remittente, e l'Ufficio Italiano
Cambi, che ha richiesto che la questione sollevata sia dichiarata
manifestamente infondata;
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano un'identica
questione e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti;
che questa Corte, con la sentenza n. 6 del 1994 e con
l'ordinanza n. 105 del 1994, ha già dichiarato, rispettivamente,
infondata e manifestamente infondata una identica questione di
legittimità costituzionale, affermando che "la soppressione con
efficacia retroattiva dell'istituto dell'allineamento stipendiale è
stata determinata dalla irrazionalità e dalle diseguaglianze che si
sono andate determinando nelle applicazioni pratiche di tale
istituto" e che neppure l'eventuale disparità tra coloro che hanno
potuto già acquisire l'allineamento e coloro che ne sono esclusi in
applicazione della norma impugnata potrebbe giustificare la
sopravvivenza dell'istituto dell'allineamento "che si è voluto
espungere radicalmente dall'ordinamento proprio in relazione alla sua
intrinseca irrazionalità", mentre la disposizione impugnata "non ha
sottratto ai ricorrenti alcun strumento di tutela giurisdizionale nei
confronti degli atti della pubblica amministrazione, né ha menomato
l'autonomia riconosciuta al potere giurisdizionale nell'applicazione
del diritto oggettivo ai fini della definizione delle singole
controversie";
che il giudice a quo, nelle ordinanze di rimessione, ripropone
la questione di costituzionalità dell'art. 7, comma settimo, del
decreto legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del
1992, senza introdurre nuove argomentazioni, mentre risulta privo di
rilievo, ai fini del presente giudizio, il riferimento operato dalle
parti private alle norme regolamentari che disciplinano il personale
dipendente dell'Ufficio Italiano Cambi, dal momento che l'oggetto del
giudizio di costituzionalità deve limitarsi all'esame della
disposizione di legge impugnata dal giudice remittente nelle
ordinanze in epigrafe;
che, pertanto, la questione di legittimità sollevata nel
presente giudizio va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma settimo, del decreto legge 19
settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di
sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),
convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 108 e 113 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte