Ordinanza n. 394/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 94d.P.R. 431/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996 dal Tribunale di
sorveglianza di Perugia, iscritta al n. 102 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,
prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996, pervenuta a
questa Corte il 25 febbraio 1997, il Tribunale di sorveglianza di
Perugia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 della Costituzione,
dell'art. 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà);
che il Tribunale remittente, chiamato a decidere su due istanze
di liberazione anticipata di un detenuto, afferma di non essere nelle
condizioni di poter valutare se sia da concedersi o meno la misura
richiesta, e cioè se l'instante abbia profittato delle opportunità
di trattamento, e sia meritevole della misura, in quanto l'equipe di
trattamento ha riferito che il detenuto, essendo sottoposto a regime
differenziato in base a provvedimento ministeriale adottato ai sensi
dell'art. 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, non ha
potuto fruire del trattamento individualizzato previsto dall'art. 13
dell'ordinamento penitenziario, né ha potuto essere effettuata nei
suoi confronti l'osservazione scientifica della personalità prevista
dal medesimo art. 13;
che secondo il giudice a quo tale situazione non sarebbe conforme
a legge e ai principi costituzionali citati, costituendo anzi
"violazione di precise norme costituzionali con conseguente denegata
giustizia";
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che l'interveniente rileva che il giudice a quo ha errato
nell'identificare le norme da sottoporre a sindacato, che avrebbero
semmai dovuto essere gli artt. 41-bis e 54 dell'ordinamento
penitenziario, nella parte in cui si sostiene precludano la
concessione della liberazione anticipata al detenuto nei cui
confronti sia stata disposta la sospensione delle regole di
trattamento, e non l'art. 13, che si limita a stabilire, in positivo,
i principi di individualizzazione del trattamento e di osservazione
della personalità; e che, in ogni caso, la pretesa preclusione non
sussiste, in quanto, ai fini della concessione della liberazione
anticipata, in mancanza di un programma individuale di trattamento,
il giudice dovrebbe basarsi sulla regolarità del comportamento del
detenuto, ai sensi dell'art. 94 del regolamento di esecuzione
dell'ordinamento penitenziario, di cui al d.P.R. 29 aprile 1976, n.
431.
Considerato che la lamentata impossibilità di valutare se debba
concedersi la liberazione anticipata, a causa dell'assenza di
trattamento e di osservazione della personalità del detenuto,
sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2,
dell'ordinamento penitenziario (impossibilità peraltro da escludere,
quando si interpreti quest'ultima norma in modo conforme a
Costituzione: sent. n. 376 del 1997), non può in alcun modo
ricondursi alla impugnata disposizione dell'art. 13 dell'ordinamento
penitenziario che stabilisce in via generale i principi di
individualizzazione del trattamento e di osservazione della
personalità nel corso dell'esecuzione bensì, casomai,
all'applicazione del medesimo art. 41-bis, comma 2, e dell'art. 54
dell'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata;
che pertanto la questione è posta nei riguardi di una
disposizione del tutto estranea alla situazione e alle conseguenze
lamentate dal remittente, onde essa deve ritenersi manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), sollevata, in
riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 della Costituzione, dal
tribunale di sorveglianza di Perugia, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte