Art. 13Individualizzazione del trattamento

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalita' di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. Nei confronti dei condannati e degli internati e' predisposta l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento. Nell'ambito dell'osservazione e' offerta all'interessato l'opportunita' di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonche' sulle possibili azioni di riparazione. ((Nei confronti dei condannati e degli internati e' favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.)) L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed e' compilato il relativo programma, che e' integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione e' redatta entro sei mesi dall'inizio dall'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attivita' di osservazione e di trattamento.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 115 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art13 · fonte su Normattiva