Ordinanza n. 394/2001
Altra decisione · depositata il 11/12/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.lgs. 517/1999
- art. 5d.lgs. 517/1999
- art. 6legge 419/1998
- art. 5legge 419/1998
usata come parametro
citata
- art. 9Costituzione
- art. 3legge 419/1998
- art. 5d.lgs. 254/2000
- art. 72legge 448/1998
- art. 25legge 87/1953
- art. 3legge 87/1953
- art. 3d.lgs. 254/2000
- art. 15-quinquiesd.lgs. 254/2000
- art. 5d.lgs. 502/1992
- art. 71TU pubblico impiego
- art. 35d.P.R. 761/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi
da 1 a 12, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998,
n. 419), promossi con ordinanze emesse il 12 aprile 2000 (numero due
ordinanze), il 29 marzo 2000, il 12 aprile 2000, il 29 marzo 2000
(numero due ordinanze), il 12 aprile 2000 (numero due ordinanze), il
21 giugno 2000 (numero quattro ordinanze), il 12 luglio 2000, il
5 luglio 2000, il 28 settembre 2000 (numero tre ordinanze), il
5 luglio 2000 (numero cinquantanove ordinanze), il 25 ottobre 2000
(numero due ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sezione III, iscritte ai numeri da 453 a 458, 461, 462, da 661
a 664, 798, 799, da 803 a 805, da 815 a 818, da 829 a 834, da 841 a
850 del registro ordinanze 2000 ed ai numeri da 10 a 24, da 31 a 42,
da 47 a 50, da 74 a 77, da 88 a 91, 149 e 150 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri
36, 37, 46, 52, prima serie speciale, dell'anno 2000 e numeri 1, 3,
4, 5, 6, 7 e 10, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Mauro Vittorio Nicita ed altri,
dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, di Lucio Giuliani ed
altri, Luciano Conti ed altri, di Cesare Selli, Oreste Terranova, Ugo
Menchini, Eugenio Brunocilla ed altri, Enzo Ballotta ed altri,
Antonio Beltrame ed altro, Mario Bertolini ed altri, Emilio Piccione,
Dario Sorrentino ed altro, Ettore Ambrosioni, Luigi Allegra ed altri,
Valerio Sansone, Francesco Boccardo ed altri, Giovanni Bonomo ed
altri, Enrico Di Salvo ed altro, Paolo Pagnini ed altri, Michelangelo
Rizzo, Pietro Attilio Tonali ed altri, Amato Amati ed altri,
Gianfranco Amicucci ed altri, Umberto Bianchi ed altro, Paolo
Marchetti ed altri, Gian Vincenzo Di Muria ed altri, Ornella Barbieri
ed altri, Giorgio Gagna ed altri, Antonio Ambrosini ed altri,
Maurizio Procaccini ed altro, Nicola Picardi, Sergio Dalla Volta,
Francesco Carta ed altri, Augusto Arullani, Paolo Pavone, Davide
Fiore ed altri, Benedetto Busnardo ed altri, di Luciano Cerulli,
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, di Salvatore Dessole,
Furio Pirozzi Farina ed altri, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Coordinamento italiano
medici ospedalieri - Associazione sindacale medici dirigenti
(Cimo-Asmd) e delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana;
Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Uditi gli avvocati Antonio Saitta per Mauro Vittorio Nicita ed
altri, Fabio Merusi e Piero d'Amelio per Lucio Giuliani ed altri,
Luciano Conti ed altri, Mario Racco per Cesare Selli, Enzo Ballotta
ed altri, Antonio Beltrame ed altro, Mario Bertolini ed altri, Emilio
Piccione, Dario Sorrentino ed altro, Ettore Ambrosioni, Luigi Allegra
ed altri, Valerio Sansone, Francesco Boccardo ed altri, Giovanni
Bonomo ed altri, Enrico Di Salvo ed altro, Paolo Pagnini ed altri,
Michelangelo Rizzo, Pietro Attilio Tonali ed altri, Amato Amati ed
altri, Gianfranco Amicucci ed altri, Umberto Bianchi ed altro, Paolo
Marchetti ed altri, Gian Vincenzo Di Muria ed altri, Ornella Barbieri
ed altri, Giorgio Gagna ed altri, Antonio Ambrosini ed altri,
Maurizio Procaccini ed altro, Nicola Picardi, Sergio Dalla Volta,
Francesco Carta ed altri, Augusto Arullani, Paolo Pavone, Davide
Fiore ed altri, Benedetto Busnardo ed altri, Sergio Panunzio e Mario
Racco per Luciano Cerulli, Fabio Lorenzoni per l'Università
Cattolica del Sacro Cuore, Mario Racco per Salvatore Dessole, Furio
Pirozzi Farina ed altri, Rosaria Russo Valentini per la Regione
Emilia-Romagna e per Cimo-Asmd, Fabio Lorenzoni per la Regione
Toscana e l'Avvocato dello Stato Chiarina Aiello e l'Avvocato
generale dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione III, solleva, con settantotto ordinanze in data 29 marzo,
12 aprile, 21 giugno, 5 luglio, 12 luglio, 28 settembre e 25 ottobre
2000, questione di legittimità costituzionale delle seguenti
disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998,
n. 419): art. 5, comma 8, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione; art. 5, comma 7, in riferimento agli artt. 33 e 76
della Costituzione; art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché
art. 3 - quest'ultimo nella parte in cui non prevede una
partecipazione diretta degli organi universitari nelle scelte delle
aziende ospedaliero-universitarie in materia di collegamento tra le
attività di assistenza, didattica e ricerca - in riferimento agli
artt. 33 e 76 della Costituzione; art. 5, comma 12, in via derivata e
in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione
(quest'ultima norma è stata impugnata esclusivamente dalle ordinanze
iscritte ai numeri 661, 662, 663, 664 e 803 del registro ordinanze
dell'anno 2000);
che, con argomentazioni in larga misura coincidenti, le
ordinanze impugnano anzitutto l'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517
del 1999, che stabilisce un termine perentorio entro il quale i
professori ed i ricercatori universitari (infra: medici universitari)
esercitano o rinnovano l'opzione - prevista dal comma 7 - per
l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività
assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero professionale
extramuraria, disponendo che, in mancanza di comunicazione, si
intende effettuata l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva;
che, secondo i giudici a quibus, la norma, fissando detto
termine indipendentemente dalla individuazione delle strutture
all'interno delle quali può essere svolta la attività assistenziale
intramuraria, violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in
quanto la loro preventiva identificazione configurerebbe un
presupposto dell'opzione, cosicché la disposizione inciderebbe
negativamente sulla compenetrazione tra attività assistenziale ed
attività didattico-scientifica, recando vulnus ai principi di
coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento, nonché di buon andamento
dell'amministrazione, sotto il profilo sia del difetto di
proporzionalità dei mezzi scelti rispetto alle esigenze ed agli
scopi da realizzare, sia della razionale organizzazione dei servizi;
che, inoltre, a loro avviso, l'art. 5, comma 7, del d.lgs.
n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese e connesse - ossia
i commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 - nonché l'art. 3, nella parte
riguardante l'organizzazione interna delle aziende
ospedaliero-universitarie, si porrebbero in contrasto con gli
artt. 33 e 76 della Costituzione;
che, secondo i rimettenti, la configurazione dell'opzione per
l'attività assistenziale esclusiva quale requisito per
l'attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui al
comma 4 della norma impugnata violerebbe il principio di
compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale ed attività
didattica e di ricerca scientifica e, in contrasto con il principio
dell'autonomia universitaria, assoggetterebbe l'attività
assistenziale svolta dal medico universitario alle determinazioni
organizzative del direttore generale dell'azienda
ospedaliero-universitaria;
che, secondo tutte le ordinanze di rimessione, agli organi
dell'università sarebbero stati attribuiti compiti marginali nel
coordinamento degli interessi concernenti l'insegnamento e la ricerca
scientifica, in quanto la relativa programmazione risulterebbe
condizionata dalle scelte del direttore del dipartimento, il quale
risponde della programmazione e della gestione delle risorse al
direttore generale e dovrebbe privilegiare le esigenze dell'attività
assistenziale rispetto a quelle dell'attività didattica e
scientifica, cosicché non sarebbe assicurato lo svolgimento delle
attività assistenziali "funzionali alle esigenze della didattica e
della ricerca", in contrasto con l'art. 6, comma 1, lettera b), della
legge 30 novembre 1998, n. 419;
che, ad avviso dei rimettenti, "la normativa delegata in
materia di opzione" (ossia l'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11,
nonché l'art. 3 del d.lgs. n. 517 del 1999 "in parte qua"),
violerebbe gli artt. 33 e 76 della Costituzione sia in quanto il
divieto di attribuire al medico universitario che non abbia scelto
l'attività assistenziale esclusiva la direzione delle strutture e
dei programmi finalizzati alla integrazione di queste attività non
assicurerebbe "la coerenza fra l'attività assistenziale e le
esigenze della formazione e della ricerca" (art. 6, comma 1, lettere
b e c della legge n. 419 del 1998), sia in quanto avrebbe modificato
lo stato giuridico del personale universitario, in contrasto con i
principi ed i criteri direttivi della legge-delega, non essendo
riferibile ai medici universitari quello dell'art. 2, comma 1,
lettera q) della legge n. 419 del 1998;
che, inoltre, l'art. 5, comma 12, del d.lgs. n. 517 del 1999,
secondo i giudici a quibus i quali impugnano anche questa norma,
disciplinerebbe l'opzione tra rapporto di lavoro a tempo pieno ed a
tempo definito in modo difforme dalla regolamentazione offertane
dall'ordinamento universitario e, poiché dalla scelta per uno di
essi deriverebbe un diverso status del medico universitario, la norma
si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 della
Costituzione, recando vulnus al principio dell'autonomia
universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali, didattici e
scientifici, realizzando una intrinseca contraddittorietà della
disciplina concernente i medici universitari, modificando altresì il
loro stato giuridico, in mancanza di ogni previsione in tal senso
nella legge-delega;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti
i giudizi con separati atti di contenuto sostanzialmente coincidente,
depositando inoltre memorie in prossimità dell'udienza pubblica e
chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque
infondate;
che, ad avviso della difesa erariale, il d.lgs. 28 luglio
2000, n. 254, ha inciso sulle censure riferite all'art. 5, comma 8,
del d.lgs. n. 517 del 1999, in quanto ha attribuito ai medici
universitari la facoltà di esercitare l'attività
libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale presso i
propri studi, nei casi di carenza di strutture e di spazi idonei
all'interno delle aziende ospedaliero-universitarie;
che, secondo l'interveniente, detta norma, fissando un
termine perentorio per l'esercizio dell'opzione in esame, non sarebbe
legata da alcun nesso con il comma 7, in virtù del quale i medici
universitari, al momento in cui effettuano la scelta, sono peraltro
consapevoli degli effetti che ne derivano, apparendo altresì
ragionevole che l'individuazione delle strutture destinate
all'attività assistenziale esclusiva segua all'esercizio delle
opzioni, in quanto esse vanno approntate tenendo conto sia del numero
delle opzioni esercitate per l'attività intramoenia sia della
tipologia della specializzazione dei medici universitari;
che, ad avviso dell'Avvocatura, le censure riferite
all'art. 5, comma 7, cit., ed alle disposizioni ad esso sottese,
sarebbero infondate, in quanto gli incarichi di direzione dei
programmi del comma 4 sono stati ragionevolmente riservati ai medici
universitari i quali, scegliendo il rapporto esclusivo, assicurano
piena disponibilità per la loro realizzazione;
che, secondo la difesa erariale, le norme censurate non
violerebbero il principio di compenetrazione tra attività
assistenziale ed attività didattica e di ricerca in riferimento ai
medici universitari che scelgono il rapporto non esclusivo, sia
perché essi continuano a svolgere l'attività di ricerca e didattica
strumentale rispetto a quella assistenziale, sia perché, applicando
correttamente i principi della legge-delega, sarebbe stata realizzata
una convergenza delle strutture sanitarie ed universitarie,
attribuendo priorità all'assistenza sanitaria, ossia alla salute del
singolo e della collettività, e ragionevolmente sarebbe stato
stabilito che essi rispondano delle attività assistenziali al
direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, restando
ferma la previsione del rettore quale referente per l'attività
didattica e di ricerca, cosicché, sotto tale profilo, le censure
sarebbero inammissibili, in quanto i rimettenti contrappongono al
modello di rapporto tra università e Servizio sanitario nazionale
(di seguito: Ssn) un modello differente, che involge una scelta
riservata alla discrezionalità del legislatore;
che, a suo avviso, sarebbero infondate le censure riferite
all'art. 76 della Costituzione, poiché la legge-delega ha inteso
rafforzare la collaborazione tra università e S.s.n. mediante
modelli di gestione aziendalistici, realizzando la coerenza fra
l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della
ricerca anche grazie all'organizzazione dipartimentale e alle
opportune disposizioni in materia di personale, stabilendo principi
correttamente attuati dal d.lgs. n. 517 del 1999, allo scopo di
garantire la tutela della salute pubblica;
che nei giudizi instaurati con le ordinanze di rimessione
iscritte al n. 453, dal n. 455 al n. 458, ai numeri 798 e 799, dal
n. 803 al n. 805, dal n. 841 al n. 846, dal n. 848 al n. 850 del
registro ordinanze dell'anno 2000, nonché dal n. 10 al n. 12, ai
numeri 15, 17, 19, 21, 23 e 24, dal n. 31 al n. 36, dal n. 38 al
n. 40, ai numeri 75, 149 e 150 del registro ordinanze dell'anno 2001
si sono costituiti tutti o alcuni dei ricorrenti i quali, con
argomentazioni in larga misura coincidenti, ribadite nelle memorie
depositate in prossimità dell'udienza pubblica, hanno fatto proprie
le ragioni svolte dal Tribunale amministrativo regionale, chiedendo
l'accoglimento delle questioni;
che, in particolare, alcuni di essi hanno eccepito
l'illegittimità delle norme impugnate in riferimento anche
all'art. 9 della Costituzione, censurando altresì l'art. 72 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448; altri hanno sostenuto che le norme in
esame violerebbero il principio di autonomia universitaria, poiché
avrebbero realizzato un assetto nel quale il rapporto tra università
e S.s.n. sarebbe stato disciplinato con eccessivo squilibrio in
favore dell'attività assistenziale; altri hanno contestato che la
distinzione del rapporto di lavoro in esclusivo e non esclusivo possa
riguardare i medici universitari, sostenendo che per essi non
potrebbe essere prevista una "attività assistenziale esclusiva", sia
in quanto quest'ultima sarebbe integrata con quella didattica e di
ricerca, sia in quanto non sarebbero configurabili due distinti
rapporti di lavoro, con l'università e con l'azienda
ospedaliero-universitaria;
che nel giudizio instaurato con l'ordinanza iscritta nel
registro ordinanze al n. 454 dell'anno 2000 si è costituita
l'Azienda policlinico universitario Umberto I di Roma, chiedendo che
le questioni siano dichiarate infondate;
che in cinque giudizi, promossi con i provvedimenti di
rimessione iscritti ai nn. dal 661 al 664 del registro ordinanze
dell'anno 2000 ed al n. 15 del registro ordinanze dell'anno 2001, si
è costituita l'Università cattolica del Sacro cuore, svolgendo
"profili di illegittimità diversi da quelli sollevati dal giudice
remittente", riferiti anche ad ulteriori norme del d.lgs. n. 517 del
1999 - in particolare a quelle che prevedono la costituzione delle
aziende ospedaliero-universitarie secondo un modello appiattito sulle
esigenze sanitarie, onerando le università di fornire alle nuove
aziende personale docente e non docente, nonché beni mobili ed
immobili, senza che sia previsto alcun indennizzo - chiedendo che la
Corte dichiari l'illegittimità delle norme impugnate e sollevi
innanzi a sé questione di legittimità costituzionale di quelle
ulteriori da essa indicate;
che la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana hanno
rispettivamente depositato atti di intervento in due ed in uno dei
giudizi instaurati innanzi a questa Corte (iscritti ai numeri 803,
844 e 832 del registro ordinanze dell'anno 2000), sostenendo
anzitutto di essere legittimate all'intervento e, nel merito,
chiedendo - anche nelle memorie depositate in prossimità
dell'udienza pubblica - che la Corte dichiari infondate le questioni;
che, in particolare, ad avviso della Regione Emilia-Romagna,
il d.lgs. n. 254 del 2000 e le linee guida in materia di protocolli
di intesa tra regioni ed università stabilite con d.P.C.m. 24 maggio
2001 influirebbero sulle argomentazioni svolte dal Tribunale
amministrativo regionale e, secondo entrambe le intervenienti, le
censure sarebbero comunque infondate, in quanto le norme impugnate
garantirebbero la cooperazione delle facoltà di medicina e chirurgia
alla realizzazione dei fini del S.s.n., in virtù di un modello
organizzativo positivamente valutato da questa Corte con la sentenza
n. 71 del 2001;
che, nel giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al n. 842
del registro ordinanze dell'anno 2000, ha depositato atto di
intervento il Coordinamento italiano medici ospedalieri -
Associazione sindacale medici dirigenti (Cimo-Asmd), il quale ha
altresì depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica,
deducendo di essere legittimato ad intervenire e chiedendo che la
Corte dichiari infondate le questioni;
che all'udienza pubblica le parti private e gli intervenienti
hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle
difese scritte.
Considerato che l'identità della massima parte delle norme
impugnate, delle censure proposte e dei parametri costituzionali
invocati, nonché la sostanziale coincidenza delle argomentazioni
svolte nelle ordinanze di rimessione rendono opportuna la riunione
dei giudizi;
che, in linea preliminare, vanno dichiarate inammissibili per
tardività le costituzioni dei ricorrenti nei giudizi promossi con i
provvedimenti di rimessione iscritti ai numeri 798, 799, 803, 804 ed
805 del registro ordinanze dell'anno 2000, in quanto effettuate oltre
il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo
1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ex
plurimis ordinanza n. 210 del 2001);
che, ancora in linea preliminare, sciogliendo la riserva
formulata all'udienza pubblica del 9 ottobre 2001, in conformità al
principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, della
generale corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale di
costituzionalità con quelle del giudizio principale, deve essere
dichiarata l'inammissibilità dell'intervento del Cimo-Asmd, poiché
non è parte in causa nel processo a quo ed è portatore di un
interesse riflesso ed eventuale rispetto al thema decidendum (per
tutte, sentenza n. 333 del 2001; ordinanza n. 517 del 2000);
che va, invece, dichiarata l'ammissibilità degli interventi
delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, poiché sussiste un interesse
specifico, giuridicamente rilevante, di entrambe all'esito del
giudizio di costituzionalità, dato che esso ha ad oggetto anche
norme che riguardano profili dell'organizzazione del servizio
sanitario attribuiti alla loro competenza, cosicché un'eventuale
pronunzia di accoglimento appare suscettibile di incidere
direttamente su un profilo della situazione giuridica soggettiva di
entrambe (cfr. sentenze n. 314 del 1992, n. 20 del 1982);
che, nel merito, successivamente alla pronunzia delle
ordinanze di rimessione - eccettuate quelle n. 803, n. 804 e n. 805
del registro ordinanze 2000 e quelle n. 149 e n. 150 del registro
ordinanze 2001 - l'art. 3 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, ha
modificato l'art. 15-quinquies, comma 10, del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 - al quale rinvia l'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517
del 1999 - consentendo, nel testo così vigente, "in caso di carenza
di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento
delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale,
limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2003,
l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità
previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000" e disponendo
altresì che resta fermo "per l'attività libero professionale in
regime di ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448";
che in data posteriore a tutte le ordinanze di rimessione è
sopravvenuto l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2001),
recante le linee guida concernenti i protocolli di intesa da
stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle
attività assistenziali delle università nel quadro della
programmazione sanitaria nazionale e regionale, il quale, tra
l'altro, stabilisce le direttive riguardanti le modalità della
collaborazione tra detti enti, allo scopo di assicurare
l'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di
ricerca, fissando inoltre i criteri per l'organizzazione interna
delle aziende ospedaliero-universitarie;
che, inoltre, l'art. 71, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, ha disposto che "cessano di produrre effetti" - tra gli
altri, l'art. 35 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il quale reca
una norma che stabilisce che il rapporto di lavoro del personale
medico può essere a tempo pieno o a tempo definito; norma
applicabile anche ai professori universitari che svolgono attività
assistenziale, in forza dell'espresso richiamo contenuto
nell'art. 102, ottavo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica italiana 11 luglio 1980, n. 382;
che, infine, questa Corte, con la sentenza n. 71 del 2001, ha
dichiarato, per l'assenza dei previsti protocolli d'intesa tra
università e regioni relativi alle attività assistenziali da
affidare ai medici universitari cessati dal servizio,
l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 15-nonies, comma
2, del d.lgs. n. 502 del 1992, disposizione alla quale espressamente
rinviano il comma 3, nonché il comma 11 dell'art. 5 del d.lgs.
n. 517 del 1999, entrambi oggetto di impugnazione da parte dei
giudici a quibus;
che, in definitiva, gli atti legislativi e regolamentari
sopra indicati, nonché la citata sentenza n. 71 del 2001 di questa
Corte influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento nel
quale si inscrivono i diversi profili delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate e, conseguentemente, impongono un nuovo
esame da parte dei giudici a quibus dei termini delle questioni e
della loro perdurante rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sezione III.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001 .
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte