Ordinanza n. 395/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 16d.P.R. 245/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo
comma, della legge della Regione siciliana 23 dicembre 1985, n. 53
(Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli
uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di
comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito
alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio
1985, n. 246), nel testo sostituito dall'art. 16 della legge
regionale 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed
economico del personale dell'Amministrazione regionale per il
triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa
concernente lo stesso personale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 settembre 1989 dalla Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sul ricorso
proposto da Costa Licia contro l'Assessorato dei beni culturali,
ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana,
iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 dalla Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Regione siciliana sul ricorso proposto
da Catalano Giuseppe ed altri, contro il Presidente della Regione
siciliana ed altro, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione di Costa Licia e di Catalano
Giuseppe ed altri nonché gli atti di intervento della Regione
siciliana;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1980 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 22 settembre 1989
(pervenuta il 27 aprile 1990) e il 19 gennaio 1990 dalla Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, è stata
sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 9, secondo comma, della legge della Regione siciliana 23
dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del ruolo speciale transitorio per
i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in
posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale
trasferito alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e
14 maggio 1985, n. 246), nel testo sostituito dall'art. 16 della
legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato
giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale
per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa
concernente lo stesso personale), "nella parte in cui non estende
l'attribuzione dell'assegno mensile integrativo di pensione al
personale statale collocato a riposo per limiti di età anteriormente
al 1° gennaio 1984", in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.;
che, avendo il legislatore stabilito una decorrenza del
beneficio in parola (1° gennaio 1984), non sarebbe contestabile
"l'esistenza di ingiustificata disparità di trattamento tra il
personale collocato a riposo dal 1° gennaio 1984 e quello collocato a
riposo anteriormente" (come è il caso dei ricorrenti);
che è intervenuta in giudizio la Regione siciliana, deducendo
la razionalità della scelta del legislatore regionale che avrebbe
introdotto "una eccezione nel sistema retributivo del personale
statale già collocato a riposo quando ancora il relativo originario
rapporto di impiego non aveva subito modificazioni per non essere
transitato detto personale in ruoli regionali";
che viene quindi richiamata la giurisprudenza costituzionale in
ordine alla legittimità di un differenziato trattamento applicato
alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo,
concludendosi per l'infondatezza della questione.
Considerato che le suddette ordinanze sollevano questioni
identiche, talché possono essere decise con un'unica pronuncia;
che va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale, giacché, come dedotto dalla Regione,
l'innovazione in oggetto non è in sé irrazionale, mentre, come da
giurisprudenza costante di questa Corte, "la fissazione di un momento
temporale di decorrenza è inevitabile nel caso di qualunque
modificazione normativa", anche se ciò comporti "un differenziato
trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti
diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di
per sé un elemento diversificatore";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma,
della legge della Regione siciliana 23 dicembre 1985, n. 53
(Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli
uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di
comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito
alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio
1985, n. 246), nel testo sostituito dall'art. 16 della legge
regionale 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed
economico del personale dell'Amministrazione regionale per il
triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa
concernente lo stesso personale), in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte