Ordinanza n. 395/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d. 267/1942
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con
ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dal Tribunale di Bologna sul
ricorso proposto da s.n.c. Autotre Ricambi ed altra c/ s.d.f.
Carrozzeria Caselle ed altri, iscritta al n. 310 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Bologna, nel giudizio promosso da
s.c.n. Autotre Ricambi contro la s.d.f. Carrozzeria Caselle ed altri,
costituita tra artigiani, per la dichiarazione di fallimento di
questa ultima, con ordinanza dell'8 gennaio 1991 (R.O. n. 310 del
1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
nella parte in cui esclude che siano considerate piccoli imprenditori
le società artigiane non costituite nella forma di società a
responsabilità limitata;
che, a parere del remittente, sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di
trattamento che si verifica tra i piccoli imprenditori artigiani e le
società artigiane di modeste dimensioni come quella in controversia;
b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto non
sarebbe possibile alla società artigiana di modeste dimensioni
provare la possidenza dei requisiti richiesti per la qualifica di
piccolo imprenditore;
c) l'art. 45, secondo comma, della Costituzione, in combinato
disposto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione, in quanto non
sarebbe consentito alla società artigiana di modeste dimensioni di
provare la prevalenza del lavoro dei soci sul capitale, nonostante
l'avvenuta iscrizione nell'albo delle imprese artigiane;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la inammissibilità della questione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991, ha già
dichiarato la illegittimità costituzionale della norma ora di nuovo
denunciata;
che, pertanto, essa è ormai espunta dall'ordinamento giuridico;
che, quindi, la questione sollevata deve dichiararsi
manifestamente infondata;
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), in riferimento agli artt. 3, 24,
secondo comma, 35, primo comma, e 45, secondo comma, della
Costituzione, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte