Ordinanza n. 396/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1996 dal T.A.R. della
Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto
da De Stefano Silvana ed altri contro il Provveditorato agli Studi di
Reggio Calabria ed altri, iscritta al n. 1368 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,
prima serie speciale dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria,
sezione distaccata di Reggio Calabria, giudicando su alcuni ricorsi
volti a ottenere l'annullamento di atti di trasferimento di docenti
di scuola media e superiore, ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate), sostenendo che il trasferimento
alla sede più vicina comporterebbe la perpetuazione dei benefici
anche quando siano cessate le esigenze di assistenza del disabile;
che risulterebbe vulnerato il principio di buon andamento della
pubblica amministrazione, perché la norma denunciata non contempera,
secondo il Collegio rimettente, le esigenze del disabile (e del
familiare lavoratore che lo assiste) con quelle degli altri
lavoratori;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel senso
dell'inammissibilità e comunque dell'infondatezza, rilevando come
l'irragionevole definitività del beneficio, denunciata dal giudice a
quo, derivi dalle modalità attraverso cui le singole amministrazioni
disciplinano in concreto la facoltà attribuita dall'art. 33, comma
5, ai soggetti interessati;
che l'Avvocatura richiama la sentenza n. 325 del 1996 di questa
Corte, affermando che in essa l'art. 33, comma 5, è stato
interpretato come mera salvaguardia dell'assistenza in atto,
accettata dal disabile, sì che la disposizione menzionata sarebbe
"neutrale" rispetto al problema della definitività degli effetti;
Considerato che le censure mosse dal Collegio rimettente riguardano
non tanto il meccanismo normativo introdotto dall'art. 33, comma 5,
della citata legge n. 104 del 1992, ma le sue modalità di
applicazione;
che spetta al giudice di merito interpretare la norma in modo da
evitare tali effetti, e la possibile lesione di altri interessi
costituzionalmente rilevanti;
che, inoltre, il contratto collettivo decentrato, relativo alla
mobilità del personale della scuola, prevede oneri di documentazione
per i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento grazie a tale
norma, consentendo trasferimenti condizionati al permanere, per un
quinquennio, delle condizioni richieste (v., dapprima, il contratto
collettivo decentrato, siglato il 22 dicembre 1995, e il relativo
decreto ministeriale 29 dicembre 1995, n. 382; e, poi, il contratto
collettivo sottoscritto il 15 novembre 1996 e il decreto ministeriale
20 novembre 1996, n. 711: in tale contratto v. in particolare l'art.
5, che reca chiarimenti interpretativi sulle certificazioni
concernenti la situazione di handicap);
che risultano dunque manifestamente infondati i dubbi di
legittimità costituzionale avanzati dal rimettente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate), sollevata dal Tribunale
amministrativo regionale per la Calabria, sezione distaccata di
Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente e redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte