Ordinanza n. 396/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/12/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440
e 442 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 21 gennaio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Marco
Bonometti, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 21 gennaio 1998 il giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 101,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevedono che il giudice dell'udienza preliminare
possa sindacare il dissenso formulato dal pubblico ministero sulla
richiesta dell'imputato di trattazione del processo con il giudizio
abbreviato;
che, ad avviso del rimettente, di fronte al dissenso del pubblico
ministero, che in ipotesi potrebbe essere ingiustificato, il vincolo
per il giudice dell'udienza preliminare al mancato accordo sul rito e
la conseguente necessaria prosecuzione del processo nelle forme
ordinarie comporterebbero la violazione: a) dell'art. 101, secondo
comma, della Costituzione, poiché in tale ipotesi il giudice
dell'udienza preliminare, anziché essere soggetto soltanto alla
legge, sarebbe subordinato alle determinazioni di una parte (il
pubblico ministero) sindacabili solo successivamente dal giudice del
dibattimento; b) dell'art. 25, primo comma, della Costituzione,
poiché giudice naturale, in caso di richiesta di rito abbreviato,
non potrebbe essere altri che il giudice per l'udienza preliminare,
cui invece il mancato consenso viene a sottrarre il procedimento; c)
del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione),
determinandosi un duplice ordine di disparità ingiustificate, sia
tra organo di accusa e imputato - potendo il giudice verificare la
richiesta del secondo ma non il dissenso del primo -, sia tra
imputati diversi ma in condizioni processuali analoghe, ai quali
sarebbe accordato o negato l'accesso al rito alternativo solo in
conseguenza di scelte differenziate e non controllabili della parte
pubblica; d) delle garanzie difensive (art. 24 della Costituzione),
perché la sottoposizione dell'imputato al giudizio ordinario, anche
in caso di dissenso del pubblico ministero che risultasse
ingiustificato in dibattimento, comporterebbe comunque per l'imputato
aggravi processuali e la perdita dei vantaggi connessi alla
trattazione del processo con il rito alternativo;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per una declaratoria di inammissibilità o di
infondatezza della questione.
Considerato che il giudice rimettente chiede, attraverso una
pronuncia di incostituzionalità, che venga attribuito al giudice per
l'udienza preliminare il potere di effettuare un sindacato sulla
motivazione del dissenso del pubblico ministero alla trattazione del
processo con il giudizio abbreviato, e dunque di dare ingresso a
quest'ultimo qualora il dissenso risulti ingiustificato;
che questa Corte, nello stabilire l'obbligo di enunciazione delle
ragioni del dissenso del pubblico ministero, ha individuato nel
dibattimento la sede del controllo giudiziale sul dissenso medesimo,
alla stregua del criterio della definibilità del processo allo stato
degli atti, sul rilievo che il rito abbreviato non è instaurabile
allorché il pubblico ministero, manifestando il dissenso, esprime la
volontà che il processo sia definito nella fase cruciale del sistema
accusatorio, cioè in dibattimento, e ha specificamente osservato che
"il controllo sulla motivazione del diniego non può trovare posto
all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non può venir
affidato al giudice preposto ad essa" (sentenza n. 81 del 1991);
che la prospettazione del rimettente è dunque incompatibile con
la configurazione del giudizio abbreviato, giacché la declaratoria
di illegittimità costituzionale richiesta dal giudice a quo
comporterebbe una nuova complessiva disciplina del rito speciale
(ordinanza n. 33 del 1998);
che comunque l'innovazione richiesta a questa Corte si
scontrerebbe con l'esigenza che al giudice dell'udienza preliminare
non spetti "l'ultima parola, in modo preclusivo sulla decidibilità
allo stato degli atti" (sentenza n. 23 del 1992), ciò che per
l'appunto si verificherebbe invece qualora a detto giudice fosse
assegnato il potere di controllo sul dissenso dell'accusa, in luogo
del giudice del dibattimento, non apprestando il sistema rimedi
contro determinazioni, eventualmente erronee, del giudice medesimo;
che la richiesta del giudice a quo non può dunque trovare
ingresso, proprio alla luce dei parametri costituzionali invocati,
sulla cui base sono state adottate da questa Corte le decisioni sopra
citate, cosicché la sollevata questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte