Ordinanza n. 396/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5-bislegge 333/1992
- art. 3legge 359/1992
- art. 5-bislegge 359/1992
- art. 3legge 662/1996
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma
7-bis, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto
1992, n. 359, promossi con ordinanze emesse il 13 febbraio (n. 2
ordinanze) e l'11 marzo 1998 dal tribunale di Potenza, il 9 gennaio
1998 e il 21 novembre 1997 dal tribunale di Busto Arsizio, il 19
marzo 1998 dal tribunale di Udine e il 2 giugno 1997 dal tribunale di
Perugia, rispettivamente iscritte ai nn. 593, 594, 595, 637, 638, 693
e 727 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 36, 38, 40 e 41, prima serie speciale,
dell'anno 1998;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto
che, con tre ordinanze di identico contenuto, due delle quali
emesse in data 13 febbraio 1998, l'altra l'11 marzo 1998 (r.o. nn.
593, 594, e 595 del 1998), nel corso di altrettanti procedimenti
civili aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da c.d.
occupazione appropriativa, il tribunale di Potenza ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art.5-bis comma 7-bis
della legge 8 agosto 1992, n. 359 (recte: del d.-l. 11 luglio 1992,
n. 333, recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica", convertito, con modificazioni, nella detta legge n. 359
del 1992), introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
che, ad avviso del giudice a quo sarebbe irragionevole, pur nella
nuova misura prevista dalla norma in questione a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 369 del 1996, per il suo
carattere irrisorio, il quantum del risarcimento, nelle ipotesi di
occupazione illegittima della p.a., rispetto al ristoro integrale del
danno, donde il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 42, secondo
comma, e 97, primo comma, della Costituzione;
che, sotto altro profilo, la norma denunciata, unificando il
parametro assunto ai fini della determinazione del risarcimento
dovuto in tutti i casi di occupazione acquisitiva, determinerebbe una
irragionevole disparità di trattamento tra le ipotesi di accessione
invertita di suoli agricoli o non edificabili, rispetto ai quali
l'indennizzo verrebbe commisurato, ai sensi del comma 4 dell'art.
5-bis sulla base del valore agricolo medio, e, quindi, secondo un
criterio prossimo a quello venale, e le altre, quelle cioè, in cui,
in applicazione della norma di cui all'impugnato comma 7-bis
l'ammontare verrebbe ad essere quantificato ad un livello inferiore;
che nei giudizi introdotti con le ordinanze di cui si è
riferito, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha
preliminarmente eccepito la inammissibilità delle questioni
sollevate, osservando che l'assenza, nelle ordinanze di rimessione,
di qualsiasi cenno alla natura delle aree della cui occupazione si
tratta non consentirebbe la verifica della rilevanza delle questioni
stesse nei giudizi a quibus; e, nel merito, ha concluso per la
infondatezza escludendo il carattere irrisorio della differenza del
quantum risarcitorio rispetto a quello relativo alla indennità di
esproprio;
che la medesima questione è stata sollevata, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, con
due ordinanze del tribunale di Busto Arsizio, la prima delle quali
emessa il 21 novembre 1997, e pervenuta alla Corte il 14 agosto 1998
(r.o. n. 638 del 1998), l'altra il 9 gennaio 1998, pervenuta alla
Corte il 16 settembre 1998 (r.o. n. 727 del 1998), con le quali il
Collegio rimettente ha posto in evidenza la ingiustificata
parificazione che si verrebbe a creare tra i proprietari di beni
legittimamente espropriati e quelli che vengono illecitamente privati
di beni per effetto di accessione invertita, il cui diritto non
sarebbe adeguatamente tutelato;
che anche il tribunale di Udine, con ordinanza del 19 marzo 1998
(r.o. n. 693 del 1998), ha impugnato la stessa norma in riferimento
agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con argomentazioni analoghe a
quelle già riferite con riguardo alle altre ordinanze, cui ha
aggiunto il rilievo relativo alla lamentata irragionevolezza del
discrimine temporale, fissato nella normativa denunciata, tra le
occupazioni acquisitive anteriori al 30 settembre 1996, per le quali
valgono i criteri di liquidazione del danno introdotti con il comma
7-bis dell'art. 5-bis e quelle successive a tale data, che sarebbero,
invece, soggette al risarcimento integrale del danno;
che nel giudizio introdotto con la ordinanza r.o. n. 693 del
1988, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la infondatezza della questione;
che il tribunale di Perugia, con ordinanza del 2 giugno 1997,
pervenuta alla Corte il 16 settembre 1998 (r.o. n. 727 del 1998), ha
denunciato, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 42, secondo
comma, della Costituzione, il predetto comma 7-bis osservando che
esso riproduce quasi integralmente il contenuto della disposizione
già dichiarata costituzionalmente illegittima con la citata sentenza
della Corte costituzionale n. 369 del 1996;
che anche in tale giudizio ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura
generale dello Stato, che ha preliminarmente eccepito la
inammissibilità della questione per difetto di rilevanza nel
giudizio a quo nel quale si verte sulla occupazione illegittima di
aree non edificabili, mentre la norma in esame sarebbe applicabile
solo alle aree edificabili; nel merito, ha concluso per la
infondatezza.
Considerato che, avendo ad oggetto le diverse ordinanze di
rimessione identiche questioni, i relativi giudizi vanno riuniti per
essere decisi congiuntamente.
Considerato preliminarmente, che le eccezioni di inammissibilità
dedotte dall'Avvocatura generale dello Stato in riferimento alle
ordinanze r.o. nn. 593, 594, 595 e 727 del 1998, sono prive di
fondamento, in quanto le ordinanze di rimessione contengono una
motivazione non implausibile sulla rilevanza delle relative
questioni;
che identiche questioni di legittimità costituzionale sono state
già dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 148 del
1999 e che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano
indurre la Corte a modificare il proprio orientamento;
che le questioni sollevate devono essere, pertanto, dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma 7-bis
del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8
agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42,
secondo comma e 97, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di
Potenza; agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma della
Costituzione, dal tribunale di Busto Arsizio e da quello di Perugia;
agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal tribunale di Udine, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 13
ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte