Ordinanza n. 397/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260 c.p.m.p.,
promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1986 dal Tribunale
Militare di Padova, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 prima
serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto, in fatto, che con ordinanza 30 aprile 1986 il Tribunale
militare di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 260 c.p.m.p., in riferimento agli artt. 2, 3, 28 e 52
Cost.,
che, ad avviso del Tribunale rimettente, la norma impugnata,
esigendo per la procedibilità, in ordine ai reati punibili con la
reclusione militare non superiore a sei mesi, la richiesta del
Comandante, violerebbe:
a) l'art. 3 Cost., in quanto determinerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento del militare rispetto ad ogni altra
persona;
b) gli artt. 2 e 52 Cost., in quanto vi sarebbe un
inammissibile affievolimento dei diritti della persona quando sieno
offesi nell'ambito delle F.F.A.A., dato che all'interessato non è
concessa tutela penale senza la richiesta del Comandante;
c) l'art. 28 Cost. perché, escludendo la diretta
responsabilità del militare secondo le leggi penali, priverebbe
l'offeso di ogni garanzia, instaurando una sostanziale
depenalizzazione, inammissibile per i delitti lesivi dei diritti
soggettivi;
che interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale chiedeva che la questione fosse dichiarata inammissibile e
comunque infondata;
Considerato, in diritto, che l'art. 3 Cost. non può venire in
considerazione, dato che la situazione del militare è, per certi
aspetti, sicuramente diversa da quella dei civili;
che tale diversità non vien meno solo perché nel reato di
lesioni personali sono coinvolti i diritti della persona, dato che
l'art. 260 c.p.m.p. limita l'esigenza della richiesta del Comandante
alle ipotesi di scarsa rilevanza (come è quella di specie, nella
quale si trattava di graffi al viso), là dove sicuramente prevale
l'offesa all'interesse militare;
che, per questa stessa ragione, non ostano nemmeno gli artt. 2 e
52, terzo co., Cost. dato che lo spirito democratico della Repubblica
non è compromesso dal fatto che, in ipotesi di lesioni lievissime,
normalmente punibili a querela dell'offeso, il c.p.m.p. sostituisca a
quest'ultima la richiesta del Comandante, per consentire
l'apprezzamento dell'interesse pubblico militare, pregiudicabile
dalla pubblicità del dibattimento, rispetto alla tenuità
dell'interesse della persona offesa, che peraltro trova comunque
tutela in sede civile;
che, quanto poi all'art. 28 Cost., non si vede in qual modo la
norma impugnata si renda incompatibile, dato che la richiesta del
Comandante ha carattere esclusivamente processuale trattandosi
sicuramente di una mera condizione di procedibilità: ne deriva che,
mentre l'illecito penale - pur non essendo perseguibile per ragioni
processuali - resta tuttavia tale, il militare dipendente rimane
comunque responsabile secondo la legge civile. D'altra parte, l'art.
28 si limita a costituzionalizzare la diretta responsabilità del
dipendente statale "secondo le leggi penali, civili e
amministrative": e, perciò, se in una determinata ipotesi, la
responsabilità penale non potesse esere accertata per carenza di una
condizione di procedibilità, è questo ciò che dispone la legge
penale ed è questo, quindi, quanto la Costituzione ha inteso
recepire riferendosi al disposto delle leggi ordinarie;
che, pertanto, non sussistono ragioni che consiglino alla Corte
di discostarsi dalla declaratoria d'infondatezza della sollevata
questione, già pronunziata con le sentenze n. 189 del 1976, n. 59
del 1978, n. 114 del 1982 e n. 42 del 1985;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 260 c.p.m.p., sollevata dal Tribunale
militare di Padova, con ordinanza 30 aprile 1986, in riferimento agli
artt. 2, 3, 28 e 52, terzo co. Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il
29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte