Ordinanza n. 397/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, promosso con ordinanza
emessa il 23 gennaio 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Verbania sul ricorso proposto da Barbaglia Giovanni ed altri
contro l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n. 269 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 la
Commissione tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, "in
quanto non prevede che i dipendenti dello Stato, componenti di
commissione tributaria, possano assentarsi dal servizio, senza
autorizzazione, per il tempo necessario - determinato dal Presidente
del collegio giudicante - per l'espletamento del mandato", in
riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la manifesta indondatezza della questione;
Considerato che la questione già risolta da questa Corte con
l'ordinanza n. 581 del 1989 di manifesta infondatezza viene
riproposta dallo stesso giudice a quo, sull'avviso che, di fatto, in
assenza di una legge che assicuri l'indipendenza dei giudici
tributari sotto il profilo in oggetto, alcune autorità
amministrative "ritengono - pur dopo la citata pronuncia della Corte
costituzionale - di poter determinare, peraltro senza alcun elemento
di giudizio (ad es. numero dei ricorsi, difficoltà delle questioni
da decidere e da motivare, adempimenti istruttori etc.) il tempo
necessario per l'espletamento del mandato dei giudici tributari";
che va confermata la manifesta infondatezza della questione, non
essendovi, nelle impugnate norme sul contenzioso tributario, alcuna
disposizione di legge che preveda la censurata "autorizzazione" da
parte di autorità amministrative nei confronti dei giudici
tributari, la cui indipendenza risulta quindi sul punto pienamente
assicurata da tali leggi ex art. 108, secondo comma, Cost.;
che, d'altra parte, ove sussistano, come assunto, possibili
comportamenti diversi, non spetta a questa Corte censurarli, se non
venga denunciata la illegittimità costituzionale delle altre norme
di legge, sulle quali i provvedimenti relativi possano risultare
eventualmente fondati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3
novembre 1981, n. 739, in riferimento all'art. 108, secondo comma,
della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo
grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte