Ordinanza n. 397/1991
Altra decisione · depositata il 31/10/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53d.P.R. 761/1979
- art. 1legge 413/1989
usata come parametro
citata
- art. 15legge 477/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unità
sanitarie locali), e dell'art. 1, comma quarto quinquies, del
decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in
materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle
categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico
impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1990, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1990 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Campania sui ricorsi
riuniti proposti da De Luca Antonino contro il Comitato regionale di
controllo di Napoli ed altra, iscritta al n. 309 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente,
primario di ruolo di Unità sanitaria locale, con trentasei anni
contributivi d'anzianità pensionabile, aveva impugnato i
provvedimenti che gli avevano precluso il trattenimento in servizio
sino al raggiungimento dell'anzianità massima ed oltre il
sessantacinquesimo anno di età, il Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1990,
ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 97, primo comma, e 38,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
(Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), e
dell'art. 1, comma quarto quinquies, del decreto-legge 27 dicembre
1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi
equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in
cui non consentono al personale medico delle Unità sanitarie locali
in posizione apicale di continuare a prestare servizio fino al
settantesimo anno di età per raggiungere od incrementare il minimo
della pensione;
che, in particolare, a parere del giudice rimettente, la seconda
delle citate disposizioni risulterebbe censurabile per non aver
esteso anche al personale in argomento la normativa di cui agli artt.
15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 10,
sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, come
convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 (concernente il
mantenimento in servizio fino al settantesimo anno del personale
della scuola), riconosciuta, invece, applicabile ai dirigenti dello
Stato, rispetto ai quali il trattamento riservato ai medici in
analoga posizione di vertice e di responsabilità si appaleserebbe
irrazionalmente deteriore, in quanto li priverebbe del diritto ad
un'adeguata pensione senza alcuna giustificazione, con l'ulteriore
conseguenza dell'impossibilità, per l'Amministrazione, di giovarsi
completamente dell'opera di personale qualificato;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha rilevato
l'identità della questione rispetto a quella decisa con la sentenza
n. 143 del 1991;
Considerato che identica questione è già stata sottoposta a
questa Corte, la quale ha disposto la restituzione degli atti ai
giudici a quibus per un riesame della rilevanza alla luce della
sopravvenuta legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul
collocamento a riposo del personale medico dipendente), che ha
consentito il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri sino
al settantesimo anno di età per il conseguimento del massimo della
pensione;
che analoga soluzione va adottata nel presente giudizio;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per la Campania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte