Ordinanza n. 397/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 13Costituzione
- art. 303Codice di procedura penale
- art. 2d.l. 292/1991
citata
- art. 300Codice di procedura penale
- art. 314Codice di procedura penale
- art. 6Codice di procedura penale
- art. 73Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
- art. 15legge 332/1995
- art. 304legge 332/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304, sesto
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 4 giugno 1999 dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame,
sull'appello proposto da Brandi Enrico, iscritta al n. 679 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 4 giugno 1999, il
Tribunale di Napoli, adìto quale giudice di appello de libertate ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la
durata massima della custodia cautelare non possa comunque superare i
due terzi della pena concretamente irrogata, allorché questa risulti
non più modificabile in peius;
che il giudice a quo premette che nel corso di un
procedimento nei confronti di persone imputate del delitto di cui
all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il difensore
di uno degli imputati aveva proposto alla Corte di appello di Napoli
istanza di scarcerazione per decorso dei termini massimi di custodia
cautelare, avendo il proprio assistito sofferto un periodo di
custodia (due anni e undici mesi) di durata superiore ai due terzi
della pena concretamente inflittagli da essa Corte di appello
(quattro anni di reclusione), e dunque in assunto eccedente il limite
previsto dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., così come
interpretato con sentenza n. 292 del 1998 di questa Corte;
che avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza era
stato interposto il gravame oggetto del giudizio a quo, a sostegno
del quale la difesa dell'appellante aveva riproposto l'originaria
deduzione, eccependo, altresì, in via subordinata, l'illegittimità
costituzionale degli artt. 303, comma 4, e 304, comma 6, cod. proc.
pen.;
che, ad avviso del rimettente, il motivo principale di
gravame non poteva trovare accoglimento sulla base della attuale
situazione normativa: nella specie, infatti, essendo stato l'imputato
condannato tanto in primo grado che in appello, il termine massimo di
fase veniva a coincidere, in virtù dell'art. 303, comma 1, lettera
d), cod. proc. pen., con quello di durata complessiva della custodia
di cui al comma 4, lettera b), dello stesso art. 303 - quattro anni -
con la conseguenza che né il termine di fase né quello complessivo
potevano considerarsi scaduti;
che, allo stesso modo, doveva escludersi il superamento del
limite finale di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., in forza
del quale "la durata della custodia cautelare non può comunque
superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3
e i termini aumentati della metà previsti dall'art. 304, comma 4,
ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena
temporanea previsto per il reato contestato o ritenuto in sentenza":
giacché detto limite risultava pari, in base al primo criterio di
computo, ad anni sei (anni quattro, ex art. 303, comma 4, cod. proc.
pen., aumentati della metà), e, in base al secondo, ad anni tredici
e mesi quattro (due terzi di anni venti, pena massima prevista per il
reato per cui era intervenuta condanna);
che, peraltro, secondo il rimettente, l'art. 304, comma 6,
cod. proc. pen. confliggerebbe con gli invocati parametri
costituzionali, nella parte in cui àncora il limite massimo della
custodia cautelare ai due terzi della pena edittale, anziché della
pena concretamente inflitta, pure quando quest'ultima non risulti
più modificabile in peius - come nella specie - per mancata
impugnazione del pubblico ministero sul punto;
che il giudice a quo sottolinea, al riguardo, come - alla
stregua di quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 292 del
1998 - il limite in parola (da ritenere di valenza generale, e quindi
applicabile, se più favorevole, anche nei casi previsti
dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen.) costituisca attuazione del
canone della proporzionalità: nel senso che, "come la custodia può
essere imposta solo se risulti proporzionata all'entità del fatto e
alla sanzione che si ritiene possa esser irrogata (art. 275, comma
2), allo stesso modo la durata della misura non può eccedere lo
stesso parametro, perché non si corra il rischio di una consumazione
della pena in fase custodiale";
che l'accennato principio di proporzionalità - a cui tutela
è posto il quinto comma dell'art. 13 della Costituzione - sarebbe
peraltro violato dalla previsione di un termine massimo di custodia
di durata superiore all'entità della pena concretamente inflitta e
non più modificabile in senso peggiorativo: in questo modo, infatti,
la durata massima della custodia cautelare verrebbe praticamente a
coincidere - una volta rispettati i termini di fase - con la stessa
durata della pena irrogata, non potendo la misura cautelare mai
perdere efficacia in base alla norma impugnata, ma soltanto in virtù
del disposto dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. (secondo cui la
custodia cautelare deve cessare quando la sua durata non è inferiore
alla pena inflitta);
che verrebbero così irragionevolmente equiparate situazioni
disomogenee, quali quelle del condannato a pena non suscettibile,
ovvero ancora suscettibile di modifica peggiorativa: giacché, mentre
nel secondo caso l'eventuale mutamento in peius potrà far risultare
la durata della custodia non sproporzionata, ciò non potrà mai
verificarsi nella prima ipotesi, nella quale si realizzerà proprio
quello che il principio di proporzionalità, assunto a valore
costituzionale, tende ad evitare, vale a dire la sicura consumazione
della pena in fase custodiale (e ciò senza considerare che una
eventuale riduzione della pena per effetto dell'impugnazione
dell'imputato finirebbe per far scendere la sua entità al di sotto
della custodia presofferta, la cui eccedenza non risulterebbe neppure
fonte del diritto all'equa riparazione a norma dell'art. 314 cod.
proc. pen.);
che la norma impugnata sarebbe in contrasto con il principio
di ragionevolezza, ad avviso del giudice a quo anche sotto un
ulteriore profilo: giacché, a seguito delle modifiche apportate
dall'art. 2 del d.l. 9 settembre 1991, n. 292, convertito in legge 8
novembre 1991, n. 356, i termini relativi alla fase di appello, di
cui all'art. 303, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. -
originariamente riferiti alla pena prevista per il reato contestato -
sono stati invece parametrati all'entità della pena inflitta con la
sentenza di primo grado;
che, per effetto di tale modifica normativa, l'entità della
pena concretamente inflitta viene dunque a determinare la maggiore o
minore durata della custodia nella fase di appello e, di riflesso,
anche il termine finale di tale fase, di cui alla prima parte
dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., aggiunta dall'art. 15 della
legge 8 agosto 1995, n. 332: onde sarebbe del tutto incoerente, sul
piano sistematico, che la seconda parte dello stesso art. 304, comma
6, continui a far riferimento, come limite ormai residuale,
applicabile solo se più favorevole, ad un parametro - la pena
edittale per il reato ritenuto in sentenza - che lo stesso
legislatore ha per altro profilo abbandonato;
che, infine, quanto alla rilevanza della questione, la stessa
si connette al fatto che, ove la questione stessa fosse accolta,
l'imputato avrebbe maturato il diritto alla scarcerazione, trovandosi
in custodia cautelare da oltre due anni e nove mesi rispetto ad una
condanna a quattro anni di reclusione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di non fondatezza
della questione.
Considerato che il rimettente, prendendo le mosse da un obiter
dictum della sentenza n. 292 del 1998 di questa Corte ed
estrapolandolo dal tessuto argomentativo nel quale esso risultava
inserito, perviene ad una postulazione che stravolge completamente il
ruolo e la ratio dell'istituto dei termini finali nella cornice del
sistema;
che, come è noto, la disciplina dei termini di durata
massima di custodia cautelare - la quale, secondo quanto si ricorda
nella citata sentenza n. 292 del 1998, è il frutto di "numerosissime
stratificazioni e interpolazioni", le quali hanno finito per
imprimere ai relativi meccanismi connotati di rilevante complessità
- si fonda attualmente sulla distinzione tra termini di fase
(ragguagliati a ciascuna fase o grado del procedimento e
reciprocamente indipendenti), termini complessivi (riferiti a tutte
le fasi e gradi del procedimento cumulativamente considerati) e
termini finali (rapportati tanto ai termini di fase che ai termini
complessivi, che segnano limiti assolutamente invalicabili anche nel
caso di verificazione di particolari "accidenti");
che il compito di garantire il rispetto dell'art. 13, quinto
comma, Cost., è affidato, in via primaria e "normale", ai termini di
fase e complessivi; l'esigenza di prevedere, in aggiunta ad essi,
anche termini finali nasce, invero - come parimenti si ricorda nella
sentenza n. 292 del 1998 - dall'avvenuta introduzione di meccanismi
di "sfondamento" delle prime due classi di termini, connessi a
specifiche evenienze: donde la necessità di stabilire limiti
"comunque" insuperabili, che valgano ad evitare (ad esempio, di
fronte all'accumulo di ipotesi di sospensione) un prolungamento della
custodia cautelare sine die;
che, in tale ottica, la norma denunciata rappresenta una
attuazione di "secondo grado" dell'art. 13, quinto comma, Cost.: essa
fissa, cioè, dei limiti ulteriori - si parla ordinariamente di
"massimi dei massimi" - rispetto ai limiti di fase e complessivi, i
quali, proprio per tale loro ratio risultano logicamente più elevati
di questi ultimi (il che è evidente tanto per il termine finale
"principale" di cui alla prima parte dell'art. 304, comma 6, cod.
proc. pen., aggiunto dalla novella del '95, il quale corrisponde ad
un multiplo dei termini di fase e complessivi - rispettivamente il
doppio e una volta e mezzo - quanto per il termine finale "residuale"
di cui alla seconda parte della norma, che nel frangente viene in
considerazione, ragguagliato ai due terzi della pena massima prevista
per il reato contestato o ritenuto in sentenza: termine che si
applica solo se più favorevole del primo);
che, per converso, il giudice a quo richiede alla Corte una
sentenza "manipolativa" che muterebbe completamente il significato
del limite finale dei due terzi della pena, trasformandolo in un
correttivo verso il basso dei termini di fase e complessivi,
svincolato da ogni evento "anomalo" di "sfondamento", e tale da
comportare, in concreto, un drastico abbattimento dei termini stessi
(paradigmatico il caso di specie: a fronte di un termine complessivo
pari "fisiologicamente" a quattro anni, il criterio di computo
caldeggiato dal rimettente - due terzi della pena concretamente
inflitta - comporterebbe la riduzione del termine massimo a due anni
e nove mesi);
che, in realtà, una volta ricondotto l'istituto dei termini
finali alla corretta dimensione teleologica - stabilire, per
l'appunto, il "massimo dei massimi" - deve riconoscersi che il
riferimento del legislatore ai due terzi della pena edittale massima,
anziché della pena concretamente inflitta (anche se non più
modificabile in peius) non può ritenersi affatto irrazionale ed
arbitrario, né tantomeno confliggente con l'art. 13, quinto comma,
Cost.;
che l'adeguamento della durata della custodia cautelare alla
pena concretamente inflitta viene garantito dalla disciplina
ordinaria dei termini di fase, e segnatamente proprio dalle lettere
c) e d) dell'art. 303, comma 1, cod. proc. pen., che il giudice a quo
invoca come tertium comparationis: tali disposizioni, infatti,
parametrano la durata massima della custodia cautelare nel giudizio
di secondo grado e nella fase successiva (fino alla sentenza
definitiva) per l'appunto sull'entità della condanna concretamente
inflitta all'imputato;
che, d'altro canto - come lo stesso rimettente sottolinea -
la disciplina ordinaria dei termini di fase serve di base anche per
il computo del termine finale "principale" di cui alla prima parte
dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. (doppio dei termini di fase):
sicché, in sostanza, anche tale termine risulta di norma parametrato
sulla pena concretamente irrogata;
che, tuttavia - ed è da questa previsione che nasce, in
realtà, il problema che il giudice a quo ha inteso risolvere tramite
l'intervento della Corte - la lettera d) dell'art. 303, comma 1, cod.
proc. pen. esclude l'applicabilità di un autonomo termine (basato
sulla pena concretamente inflitta) per la fase successiva al giudizio
di secondo grado nel caso di "doppia conforme" (quando, cioè, come
nella specie, l'imputato sia stato condannato tanto in primo che in
secondo grado): ipotesi nella quale trova applicazione solo il
termine complessivo (parametrato invece sulla pena edittale);
che il legislatore ha cioè ritenuto - ed anche questa
soluzione non è manifestamente irrazionale ed arbitraria - che nel
caso di duplice riconoscimento di responsabilità dell'imputato debba
stabilirsi una disciplina più rigorosa, stante l'incremento delle
probabilità che la decisione assunta sia corretta, fermo restando,
comunque, lo sbarramento dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., a
fronte del quale - anche a prescindere dal superamento dei termini
massimi - la custodia cautelare deve cessare quando la sua durata
risulti pari a quella della pena concretamente inflitta;
che, in tale prospettiva, appare dunque evidente come il
radicale mutamento della valenza dell'istituto del termine finale,
conseguente all'accoglimento della questione - termine che perderebbe
il suo significato di "garanzia supplementare" rispetto ai termini di
fase e complessivi, intesa ad arginare gli effetti dei meccanismi di
"sfondamento", per diventare invece un limite "equiordinato" e
suscettivo di determinare l'"abbattimento" di tali termini anche in
un ordinario svolgersi degli eventi - rappresenti una scelta di
natura essenzialmente "politica", rientrante, come tale, nella
discrezionalità del legislatore.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 304, sesto comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della
Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte