Ordinanza n. 397/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2002 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 7legge 1150/1942
- art. 2legge 1150/1942
- art. 4Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 64Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 5legge 411/2001
- art. 1legge 463/2001
- art. 3legge 122/2002
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 1,
37, 38, e 39 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia
19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione
territoriale ed urbanistica), promosso con ordinanza emessa il
22 dicembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del
Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Marmifera Gorlato
s.r.l. contro il comune di Duino Aurisina ed altra, iscritta al n. 90
del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
Visti gli atti di costituzione della Marmifera Gorlato s.r.l.,
nonché della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2002 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato Vittorio Biagetti per Marmifera Gorlato s.r.l. e
l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friulia-Venezia Giulia.
Ritenuto che, nel corso del procedimento promosso avverso la
deliberazione del Consiglio comunale di Duino Aurisina n. 36 del
29-30 settembre 1999, con la quale era stata approvata la variante
generale n. 18 al piano regolatore generale, nonché avverso il
decreto n. 0173/pres. del 25 maggio 2000, con il quale il Presidente
della Giunta regionale aveva confermato la esecutività della
delibera di approvazione di detta variante, disponendo l'introduzione
delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve
formulate in ordine alla variante medesima, così reiterando i
vincoli urbanistici decaduti per scadenza del termine di legge,
l'adito Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia,
su eccezione della società ricorrente, ha sollevato, in riferimento
all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 36,
comma 1, 37, 38 e 39 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia
19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione
territoriale ed urbanistica);
che la questione è sollevata nella parte in cui detta
normativa consente all'amministrazione la reiterazione di vincoli
urbanistici scaduti, preordinati alla espropriazione o che comportino
l'inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo secondo
modalità legislativamente previste;
che, in punto di rilevanza della questione, il collegio
rimettente ha osservato che il precedente vincolo espropriativo,
rubricato "zona di interesse collettivo", poi decaduto, sull'area di
proprietà della società ricorrente, era stato reiterato con la
dicitura "servizi ed attrezzature collettive", senza alcuna
previsione di indennizzo;
che nella ordinanza di rimessione vengono richiamate le
argomentazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale
n. 179 del 1999, con la quale è stata dichiarata la illegittimità
costituzionale delle "analoghe" norme urbanistiche - combinato
disposto degli art. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto
1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e dell'art. 2, primo comma, della
legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge
urbanistica) -, nella parte in cui tale normativa consentiva
all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti,
preordinati all'espropriazione o che comportassero
l'inedificabilità, senza previsione di indennizzo;
che il collegio rimettente aggiunge che la legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo "Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia", all'art. 4, indica le materie,
tra le quali figura l'urbanistica, in cui la Regione esercita
potestà legislativa in armonia con la Costituzione, con i principi
generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme
fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi
internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi
nazionali e di quelli delle altre Regioni: da ciò il Tribunale
amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia trae la
conclusione che detta Regione, nel disciplinare i vincoli urbanistici
incidenti sulla proprietà privata, è soggetta in particolare alla
Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico della
Repubblica;
che nel giudizio si è costituita la parte privata del
procedimento a quo che ha concluso per la declaratoria di
illegittimità costituzionale della normativa censurata, alla stregua
di argomentazioni adesive a quelle illustrate nella ordinanza di
rimessione, insistendo in particolare sulla rilevanza della
questione;
che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha spiegato intervento,
concludendo per la inammissibilità o infondatezza della sollevata
questione di legittimità costituzionale;
che in una seconda memoria la difesa della Regione
Friuli-Venezia Giulia ha dedotto in via preliminare
l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza e per
difetto di motivazione sulla stessa: la caducazione della normativa
impugnata non produrrebbe alcun effetto nel giudizio a quo non
riguardando l'indennizzabilità dei vincoli ma la scadenza degli
stessi e il regime urbanistico del bene dopo tale scadenza;
che, secondo la Regione, le norme censurate non si
attaglierebbero alla fattispecie oggetto del giudizio a quo riferito
ad area soggetta non già a vincoli scaduti, ma a vincoli attuali ed
operanti, stabiliti da una variante generale. Inoltre vi sarebbe
incertezza sulla rilevanza allo stato degli atti; risulterebbe,
infatti, evidente che il ricorso, dal quale ha tratto origine il
procedimento a quo, mirerebbe in primo luogo non all'indennizzo, ma
alla liberazione dal vincolo di inedificabilità in relazione ad
argomentazioni non finanziarie, ma di stretta legittimità
urbanistica: sicché, solo ove tali ragioni si rivelassero infondate,
si porrebbe la questione dell'indennizzo;
che, sempre secondo la Regione, il giudice a quo avrebbe
dovuto, pertanto, prima di sollevare la questione di legittimità
costituzionale, procedere ad una verifica della infondatezza delle
domande poste in via principale, il cui accoglimento, tra l'altro,
avrebbe offerto migliore soddisfazione all'interesse del ricorrente
ad ottenere per la propria area una diversa destinazione urbanistica;
che nel merito, ad avviso della Regione, le stesse ragioni
addotte per argomentare la irrilevanza delle questioni sollevate
varrebbero altresì a dimostrarne la manifesta infondatezza, non
presentando le disposizioni impugnate il contenuto ad esse attribuito
dal giudice a quo; in realtà, in assenza di una normativa regionale
sulla reiterazione dei vincoli o sulla possibilità di indennizzo, il
giudice dovrebbe applicare i principi della disciplina statale in
materia, anche con riferimento alla sentenza della Corte
costituzionale n. 179 del 1999.
Considerato che è preliminare l'esame delle eccezioni di
inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione;
che dette eccezioni non possono essere accolte, in quanto
l'ordinanza di rimessione della questione fornisce una motivazione
plausibile circa la rilevanza della questione sulla base di
considerazioni sulla avvenuta reiterazione di un vincolo preordinato
alla espropriazione (servizi per attrezzature collettive) e
comportante la assoluta inedificabilità (verde pubblico), senza che
vi sia previsione di indennizzo, con conseguente asserita influenza
sulla legittimità degli atti impugnati e sulla pretesa di misura
riparatoria (indennizzo per la reiterazione del vincolo);
che non è possibile, in questa sede, ridiscutere ai fini
della rilevanza le considerazioni da cui risulta una motivazione
plausibile della stessa rilevanza, come valutata dal giudice a quo;
che, nel merito, è sufficiente osservare, ai fini del
giudizio di manifesta infondatezza della questione sollevata, che è
erroneo il presupposto interpretativo secondo il quale le
disposizioni denunciate consentirebbero una indiscriminata
reiterazione dei vincoli anzidetti e comporterebbero una esclusione
di indennizzo, nel caso che il vincolo sia reiterato;
che in realtà neppure si rinvengono altre disposizioni che
contengano una disciplina dello specifico settore
dell'indennizzabilità o meno dei vincoli urbanistici reiterati,
dettata dal legislatore regionale (Friuli-Venezia Giulia), in ogni
caso tenuto ad osservare i principi costituzionali desumibili
dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione ed indicati dalla
sentenza della Corte n. 179 del 1999;
che, di conseguenza, in base all'art. 64 dello statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, si sarebbe dovuta applicare la
disciplina relativa alla indennizzabilità degli anzidetti vincoli
dopo il primo periodo di durata temporanea (periodo di franchigia da
ogni indennizzo) contenuta nelle leggi statali, quale risultante
dall'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale
(sentenza n. 179 del 1999) del combinato disposto degli artt. 7,
numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 2, primo
comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui
consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici
scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino
l'inedificabilità, senza previsione di indennizzo;
che il giudice rimettente avrebbe dovuto applicare i principi
già esistenti nell'ordinamento e fare riferimento all'anzidetto
quadro normativo statale, quale risultante a seguito della citata
sentenza della Corte n. 179 del 1999, anche indipendentemente dalla
esistenza o dall'entrata in vigore di uno specifico intervento
legislativo sulla quantificazione e sulle modalità di liquidazione
dell'indennizzo e, quindi, anche prima della entrata in vigore del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita), già
prorogata dall'art. 5 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411
(Proroghe e differimenti di termini), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 463, e ulteriormente
differita, a norma dell'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di
edilizia e di espropriazione);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 1, 37, 38 e 39
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991,
n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma,
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del
Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte