Ordinanza n. 398/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e
54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
il 12 febbraio 1985 dal Pretore di Modena nel procedimento civile
vertente tra Selmi Renzo ed altra e l'Ufficio del Registro di Modena,
iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento innanzi alla
Commissione Tributaria di primo grado di Modena, avente ad oggetto la
corresponsione di imposta complementare di registro, i contribuenti
Selmi Renzo e Bonetti Alfonsa hanno chiesto al Pretore di Modena di
sospendere ex art. 700 del codice di procedura civile la esecuzione
coattiva;
che il Pretore adito ha emesso il provvedimento di urgenza e
poi, con ordinanza del 12 febbraio 1985 (R.O. n. 294 del 1990), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15,
39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui
dette norme escludono dalle attribuzioni del giudice ordinario il
potere di sospendere il procedimento di riscossione coattiva fiscale;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme censurate
violerebbero gli artt. 24 e 113 della Costituzione, risolvendosi in
una negazione della tutela giurisdizionale;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo per la inammissibilità, e, nel merito, per la manifesta
infondatezza della questione;
Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunziata
dopo che il Pretore ha emanato il richiesto provvedimento cautelare
di sospensione dell'esecuzione ex art. 700 del codice di procedura
civile, e che, quindi, essendo il giudizio a quo già esaurito, la
questione sollevata non è rilevante;
che, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile alla stregua della costante giurisprudenza di questa
Corte (v. ordinanze nn. 252 del 1985, 68 del 1986, 428 del 1987, 142
e 1158 del 1988, 92 del 1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte