Ordinanza n. 398/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 31legge 265/1999
citata
- art. 70Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- art. 3legge 154/1981
- art. 8legge 154/1981
- art. 8d.lgs. 502/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 63, 66 e 274,
lettera l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso con
ordinanza del 20 dicembre 2001 dal Tribunale di Forlì, iscritta al
n. 108 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
Visti gli atti di costituzione di Giancarlo Biserna ed altro e di
Franco Rusticali, nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2002 il Giudice
relatore Valerio Onida;
Uditi gli avvocati Antonio Zavoli e Paolo Santoro per Giancarlo
Biserna ed altro, Guido Calvi per Franco Rusticali.
Ritenuto che, con ordinanza del 20 dicembre 2001, pervenuta a
questa Corte il 15 febbraio 2002, il Tribunale di Forlì ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, degli articoli 63, 66 e 274,
lettera l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
che il remittente premette che due elettori hanno proposto
azione popolare, ai sensi dell'art. 70 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, per la decadenza dalla carica del
Sindaco di Forlì, sostenendone la incompatibilità, ai sensi degli
articoli 3 e 8, numero 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154, vigente
all'epoca delle elezioni, in quanto dipendente, in qualità di
primario ospedaliero, della azienda sanitaria locale di Forlì,
nonché "per conflitto di interessi in violazione dell'art. 97 della
Costituzione"; che l'eletto resisteva eccependo anzitutto
"l'inammissibilità dell'azione popolare per il mancato rispetto del
termine perentorio di cui all'art. 82 d.P.R. n. 570 del 1960
richiamato dall'art. 70 d.lgs. n. 267 del 2000", e sostenendo, nel
merito, la riconducibilità del rapporto contestato alla disciplina
normativa sopravvenuta, che avrebbe abrogato le incompatibilità
sussistenti al momento delle elezioni;
che il giudice a quo ritiene di dover valutare la sussistenza
della incompatibilità alla stregua della normativa in vigore alla
scadenza del termine di dieci giorni dalla proposizione del ricorso,
momento al quale la fattispecie si "cristallizzerebbe", escludendo
sia la possibilità di rimuovere successivamente la causa di
incompatibilità, sia la rilevanza di "cause legittimanti" derivanti
da norme sopravvenute rispetto a tale data; e pertanto, nella specie,
alla stregua delle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, già in
vigore alla data predetta: testo unico che da un lato ha
disciplinato, agli artt. 63 e 66, le situazioni di incompatibilità
con la carica di sindaco, senza riprodurre la causa di
incompatibilità già prevista dall'art. 8, numero 2, della legge
n. 154 del 1981 per i dipendenti delle unità sanitarie locali
rispetto alla carica, fra l'altro, di sindaco del comune il cui
territorio coincide con quello dell'unità sanitaria locale da cui
dipendono (mentre è sancita solo la incompatibilità delle cariche
di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore
sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere con la
carica, fra l'altro, di sindaco: art. 66 del testo unico); dall'altro
lato, ha operato l'abrogazione della legge n. 154 del 1981, fatte
salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali
(art. 274, lettera l);
che, peraltro, a giudizio del remittente, l'art. 274, lettera
l, del citato testo unico non andrebbe esente da censura di
incostituzionalità nella parte in cui, abrogando la legge n. 154 del
1981, non fa salva, quanto alla funzione di primario di divisione
ospedaliera nella locale unità sanitaria, l'incompatibilità già
prevista da tale legge al numero 2 dell'art. 8 per i dipendenti delle
unità sanitarie locali;
che detta abrogazione sarebbe, in primo luogo, in contrasto
con l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega, in relazione
all'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, contenente la delega a
riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni vigenti in
materia di ordinamento degli enti locali, che indica, fra le leggi
alle quali si sarebbe dovuto avere riguardo, anche la legge n. 154
del 1981: la delega, anche se interpretata nel senso di un'attività
non meramente compilativa, non si sarebbe estesa all'innovazione
sostanziale della disciplina e all'abrogazione di norme esistenti; e
in ogni caso, nella fattispecie, l'abrogazione della causa di
incompatibilità prevista dall'art. 8, numero 2, della legge n. 154
del 1981 non risponderebbe a nessuna esigenza di coordinamento e di
coerenza dell'assetto normativo nella materia considerata;
che, in secondo luogo, l'abrogazione della incompatibilità
fra la carica di sindaco e la funzione di primario ospedaliero
sarebbe in contrasto con i principi di imparzialità e di buon
andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della
Costituzione, né si giustificherebbe, sotto il profilo del principio
di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e del principio
di ragionevolezza, rispetto alla previsione di altre cause di
incompatibilità legate alle nuove figure di dirigenti delle aziende
sanitarie, in quanto, pur dopo la riforma di dette aziende, che ha
ridotto i poteri gestori dei comuni nei confronti di esse,
permarrebbero funzioni di controllo e di indirizzo del comune, per il
ruolo rilevante del sindaco, da solo o nel contesto della conferenza
dei sindaci, nella formazione del programma, nell'indirizzo sanitario
e nel controllo contabile dell'azienda: ciò che metterebbe in
evidenza una immanente possibilità di conflitto di interessi tra
sindaco e componente della struttura sanitaria;
che per gli stessi motivi incorrerebbero nel dubbio di
costituzionalità, secondo il remittente, gli artt. 63 e 66 del testo
unico n. 267 del 2000 nella parte in cui non prevedono
l'incompatibilità della carica di sindaco con la funzione di
primario di divisione nella locale unità sanitaria;
che si sono costituiti i due elettori, ricorrenti con azione
popolare nel giudizio a quo chiedendo, in via principale, che la
questione sia dichiarata inammissibile, o infondata, tra l'altro, per
avere il remittente ritenuto pregiudiziale lo scioglimento del dubbio
di costituzionalità, riferito ad una causa di incompatibilità,
laddove avrebbe potuto comunque pronunciare la decadenza dell'eletto
in relazione ad altre due cause di incompatibilità prospettate
nell'atto introduttivo, e per aver presupposto l'applicabilità della
disciplina dell'elettorato passivo vigente al momento della
proposizione dell'azione, e non di quella vigente all'epoca
dell'elezione, violando così il principio di irretroattività delle
leggi; e, in subordine, che il d.lgs. n. 267 del 2000 sia dichiarato
costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega, per aver
abrogato la disposizione dell'art. 8, numero 2, della legge n. 154
del 1981, che prevedeva la causa di incompatibilità non riprodotta
nel testo unico;
che si è costituito il Sindaco eletto, eccependo anzitutto
l'inammissibilità della questione per irrilevanza, per non avere
l'ordinanza di rimessione valutato l'eccezione pregiudiziale,
sollevata nel giudizio a quo, di inammissibilità dell'azione
popolare, perché proposta oltre il termine perentorio fissato
dall'art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1980; e, nel merito, concludendo
per la manifesta infondatezza, in quanto all'epoca del conferimento,
con la legge n. 265 del 1999, della delega legislativa per il testo
unico, la causa di incompatibilità prevista dall'art. 8, numero 2,
della legge n. 154 del 1981 sarebbe già stata abrogata dalla riforma
del sistema sanitario realizzata dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
e, quindi, dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che avevano sottratto
le neo istituite aziende sanitarie alla dipendenza ed al controllo
del comune;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
eccependo in primo luogo l'inammissibilità della questione, tra
l'altro, per non essersi pronunciato il remittente sull'eccezione di
inammissibilità, per tardività, dell'azione popolare proposta; e
chiedendo, nel merito, che la questione sia dichiarata infondata, in
quanto il legislatore delegato, non inserendo nel testo unico
sull'ordinamento degli enti locali la causa di incompatibilità già
prevista dall'art. 8, numero 2, della legge n. 154 del 1981, avrebbe
preso atto dell'evoluzione del quadro normativo, rimuovendo
dall'ordinamento una norma non più attuale e virtualmente superata
dalla riforma dell'ordinamento sanitario, disegnata con il d.lgs.
n. 502 del 1992, il quale peraltro aveva previsto, all'art. 3, comma
9, specifiche cause di incompatibilità riferite alle sole figure del
direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore
sanitario delle aziende sanitarie.
Considerato che l'ordinanza di rimessione riferisce che il
Sindaco eletto, resistendo alla domanda diretta a farne pronunciare
la decadenza per incompatibilità, ha eccepito fra l'altro
l'inammissibilità dell'azione popolare per il mancato rispetto del
termine perentorio di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1960 (ai
cui sensi il ricorso contro le deliberazioni del consiglio comunale
in materia di eleggibilità deve essere proposto entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data finale di pubblicazione,
ovvero dalla data di notificazione, quando sia necessaria, della
deliberazione impugnata), richiamato dall'art. 70, comma 3, del testo
unico approvato con d.lgs. n. 267 del 2000 (che, nel disciplinare
l'azione giudiziale popolare per la dichiarazione di decadenza degli
amministratori locali, dispone che per tali giudizi si osservano le
norme di procedura e i termini stabiliti dal citato art. 82 del
d.P.R. n. 570 del 1960);
che la medesima ordinanza omette, però, qualsiasi
motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il giudicante a
non pronunciarsi su detta eccezione, logicamente preliminare, e a
sollevare, invece, una questione di legittimità costituzionale
rilevante solo ai fini della decisione di merito ad esso richiesta;
che tale omissione si traduce in un palese difetto di
motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità
costituzionale, la quale deve pertanto essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento
agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Forlì
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte