Art. 66
Incompatibilita' per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e' incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunita' montana.
Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva