Ordinanza n. 399/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24legge 153/1969
- art. 7legge 1338/1962
- art. 24legge 903/1965
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 n. 2 della
legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con
ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dal Pretore di Biella nel
procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e I.N.P.S.
iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 il Pretore
di Biella, nel procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e
I.N.P.S. (Reg. ord. n. 231/1991), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale "dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto
1962 n. 1338, così come modificato dall'art. 24 della legge 21
luglio 1965 n. 903, e ciò limitatamente al punto 2) là ove non è
previsto il diritto alla pensione di reversibilità in capo al
coniuge superstite, qualora il matrimonio sia durato meno di due
anni";
Considerato che, con sentenza n. 189 del 1991, questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,
n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel
testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale);
che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta
inammissibità della questione proposta;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
di sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge 12
agosto 1962 n. 1338, così come modificato dall'art. 24 della legge
21 luglio 1965 n. 903, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Biella con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte