Ordinanza n. 399/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale:
dell'art. 511, comma 2, del codice di procedura penale, promossi,
nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Asti con
ordinanze emesse il 13 novembre 2000 (n. 5 ordinanze), iscritte ai
nn. 85, 141, 167, 259 e 260 del registro ordinanze 2001 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 10, 11, 15, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001;
dell'art. 525, comma 2, del codice di procedura penale, promosso,
nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Foggia con
ordinanza emessa il 16 novembre 2000, iscritta al n. 227 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con cinque ordinanze di identico contenuto il
Tribunale di Asti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101
e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 511, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte
in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di
cassazione, "prevede che il giudice, a fronte di un'istanza di parte
con la quale si chiede la rinnovazione dell'esame dei testimoni già
escussi nello stesso procedimento davanti a giudice-persona fisica
diversa, deve disporre la ripetizione degli atti già compiuti non
potendo valutare la irrilevanza o manifesta superfluità del mezzo
istruttorio richiesto";
che il rimettente premette che nel giudizio a quo è stata
disposta la rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento
della persona fisica del giudice e che la difesa ha chiesto un nuovo
esame dei testi già escussi, negando il consenso alla lettura delle
dichiarazioni rese di fronte al giudice-persona fisica diversa;
che la medesima questione di legittimità costituzionale era
già stata sollevata dal Tribunale di Asti nell'ambito degli stessi
procedimenti e con riferimento agli stessi parametri costituzionali,
ad eccezione dell'art. 111 della Costituzione;
che questa Corte, con ordinanza n. 307 del 2000, aveva
disposto la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo
esame della rilevanza della questione a seguito delle modifiche
introdotte nell'art. 111 della Costituzione dalla legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 e dalle relative norme
transitorie;
che il rimettente ripropone la questione affermandone la
perdurante rilevanza in base alla considerazione che le testimonianze
di cui si chiede la "ripetizione" sono state assunte nel
dibattimento, nella pienezza del contraddittorio, di tal che sarebbe
"ininfluente che le prove in questione siano state assunte da un
giudice-persona fisica diverso da quello che mediante "semplice"
lettura [...] le farà proprie e le utilizzerà per la decisione";
che, quanto ai profili di non manifesta infondatezza, il
giudice a quo, riproducendo integralmente la motivazione delle
precedenti ordinanze, ritiene che il principio affermato dalle
Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 1 del 15 gennaio
1999 - secondo cui "nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa
del mutamento della persona del giudice monocratico o della
composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal
primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice
lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa
aver luogo e sia richiesto da una delle parti" - sia in contrasto con
gli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, in quanto viene
irragionevolmente vanificato il principio di non dispersione della
prova riconosciuto dalla Corte costituzionale e sacrificato "il bene
dell'efficienza del processo, enucleabile dai principi costituzionali
che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale (artt. 25,
comma 1, e 101, comma 2, della Costituzione)";
che, in particolare, il rimettente ritiene che nella diversa
ipotesi di dichiarazioni rese in altro procedimento, acquisite al
fascicolo dibattimentale ex art. 238 codice procedura penale, il
giudice potrebbe rigettare la richiesta di nuovo esame del
dichiarante proposta da una delle parti, ove la ritenga
manifestamente superflua o irrilevante, e sostituire con la lettura
"una (pur possibile) escussione";
che il rimettente rileva inoltre che la disposizione
censurata, imponendo "la ripetizione degli atti già compiuti e
legittimamente inseriti nel fascicolo del dibattimento", si pone in
contrasto con l'art. 111 della Costituzione e, segnatamente, con il
principio della ragionevole durata del processo, in quanto comporta
una "ingiustificata dilatazione dei tempi processuali";
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, rilevando, da un lato (r.o. nn. 141, 167, 259 e
260 del 2001), che la questione proposta non presenta profili di
novità rispetto a quella già decisa con l'ordinanza n. 307 del 2000
di restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame,
e riportandosi, dall'altro (r.o. n. 85 del 2001), all'atto di
intervento a suo tempo depositato nel giudizio, concernente questione
analoga, decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 95 del 2000 di
restituzione degli atti alla luce delle modifiche dell'art. 111 della
Costituzione intervenute dopo le ordinanze di rimessione;
che, in particolare, l'Avvocatura rileva che l'integrale
rinnovazione del dibattimento comporta che "anche al "nuovo giudice
sono restituiti quei poteri di controllo sulla legittimità,
rilevanza e superfluità che sono propri dell'ordinario regime
dell'ammissione della prova" rendendo la disciplina delle prove
assunte in un diverso procedimento ed acquisite ex art. 238 cod.
proc. pen. del tutto omogenea a quella relativa alle prove assunte
nello stesso procedimento davanti a giudice-persona fisica diversa;
che il Tribunale di Foggia ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 525, comma 2, del codice di procedura
penale;
che il rimettente premette in fatto che nel giudizio a quo,
celebrato davanti a un giudice-persona fisica diversa rispetto a
quello davanti al quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale,
la difesa si era opposta alla utilizzazione degli atti istruttori
già assunti, ritenendo ostativo il disposto dell'art. 525, comma 2,
cod. proc. pen., interpretato alla luce della sentenza delle Sezioni
unite della Corte di cassazione del 15 gennaio 1999;
che, in particolare, ad avviso del rimettente "la scelta di
ritenere il giudice sempre vincolato alla richiesta delle parti di
rinnovare l'istruttoria dibattimentale in caso di mutamento della
persona fisica del giudice o di uno o più membri del collegio, anche
nell'ipotesi in cui i verbali delle prove testimoniali già
legittimamente assunte nel contraddittorio delle parti appaiano
complete[i] e esaurienti", viola l'art. 111 della Costituzione,
nonché l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto determina un
irragionevole allungamento della durata dei processi;
che il giudice a quo evoca anche la violazione dell'art. 3
della Costituzione, per la disparità di trattamento tra la
disciplina censurata e quella dettata per le dichiarazioni rese in
altro procedimento e acquisite ex art. 238 cod. proc. pen., che
consentirebbe invece di utilizzare i verbali di prove assunte in
altro processo "prescindendo dall'eventuale mancanza di consenso
delle parti";
che, infine, risulterebbe violato l'art. 101 della
Costituzione, non comprendendosi le ragioni per le quali "il giudice
persona fisica che è chiamato a sostituire, nell'ipotesi di un
mutamento fisiologico delle funzioni, il precedente giudice persona
fisica, debba per qualche motivo non essere considerato uguale al
collega visto che i giudici sono tutti uguali dinanzi alla legge
...";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che, in particolare, l'Avvocatura rileva che il principio di
immediatezza, espresso dalla disposizione censurata, appare in
assoluta sintonia con gli altri principi che regolano il processo
penale e certo non in contrasto con l'art. 111 della Costituzione
che, ovviamente, offre solo un criterio di massima in ordine alla
durata del processo.
Considerato che le questioni sollevate dal Tribunale di Asti e
dal Tribunale di Foggia, pur investendo rispettivamente gli
artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, del codice di procedura penale,
sono sostanzialmente identiche, e che pertanto va disposta la
riunione dei relativi giudizi;
che entrambi i rimettenti lamentano che, in caso di
rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona fisica
diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria
dibattimentale, le norme censurate impongono, alla luce
dell'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione,
di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza che il
giudice possa valutarne la irrilevanza o manifesta superfluità in
quanto la prova era già stata assunta dal primo giudice;
che tale disciplina si porrebbe in contrasto con i principi
di non dispersione della prova e di efficienza del processo,
desumibili dagli artt. 3, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della
Costituzione, con il principio di eguaglianza, a causa della
disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 238
cod. proc. pen., che consentirebbe di rigettare la richiesta di un
nuovo esame del testimone escusso in altro procedimento, ove la prova
sia ritenuta manifestamente superflua o irrilevante, nonché con il
canone della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111
della Costituzione, in quanto la rinnovazione di atti già
legittimamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento
determinerebbe una irragionevole dilatazione dei tempi processuali;
che l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui i
giudici chiamati a decidere debbono essere i medesimi che hanno
partecipato al dibattimento, conferma la tradizionale regola della
immutabilità del giudice (v. anche art. 472, secondo comma, cod.
proc. pen. del 1930), attraverso la quale trova attuazione il
principio di immediatezza, connaturale alla stessa essenza del
processo, che esige, salve le deroghe espressamente previste dalla
legge, l'identità tra il giudice che acquisisce le prove e quello
che decide;
che al riguardo questa Corte ha affermato che, in caso di
mutamento del giudice, il rispetto del principio sancito
dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. impone di procedere alla
integrale rinnovazione del dibattimento e che la disciplina relativa
alla utilizzazione dei precedenti verbali non può che essere
rinvenuta nell'art. 511 cod. proc. pen., in quanto detti verbali
fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a
disposizione del nuovo giudice (sentenza n. 17 del 1994);
che, nel richiamarsi a tale decisione, le Sezioni unite della
Corte di cassazione (sentenza n. 1 del 1999) hanno tra l'altro
precisato "che è invero da escludere che quando l'ammissione della
prova sia nuovamente richiesta, il giudice che la ammetta ai sensi
degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. abbia il potere di disporre la
lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente alla
quale non consentano entrambe le parti, senza previo riesame del
dichiarante";
che alla stregua di tale interpretazione, sulla quale si
incentra la questione di costituzionalità posta dai rimettenti, la
rinnovazione della prova non contrasta con gli artt. 25 e 101 della
Costituzione in quanto imposta solo nell'ipotesi in cui sia possibile
disporre l'esame e la parte ne abbia fatto espressa richiesta, mentre
la prova medesima potrà comunque essere recuperata, attraverso il
meccanismo della lettura, qualora il nuovo esame non abbia luogo per
sopravvenuta impossibilità o per mancata richiesta delle parti;
che, quanto alla supposta irragionevole disparità di
trattamento in ordine all'ammissione della prova che emergerebbe dal
confronto tra gli artt. 511, comma 2, e 238 codice procedura penale,
appare erroneo il richiamo, come tertium, alla disciplina dettata
dall'art. 238 (ed a quella relativa agli atti assunti mediante
incidente probatorio e versati nel fascicolo per il dibattimento a
norma dell'art. 431 codice procedura penale), che ad avviso dei
rimettenti consentirebbe al giudice, nonostante la richiesta di nuovo
esame avanzata da una delle parti, di utilizzare direttamente
mediante lettura le precedenti dichiarazioni assunte da diverso
giudice qualora la "ripetizione" dell'esame sia ritenuta
manifestamente superflua o irrilevante;
che infatti la acquisizione dei verbali di prova di altri
procedimenti, come di quelli versati nel fascicolo per il
dibattimento ex art. 431 codice procedura penale, non esclude affatto
- salva l'ipotesi di cui all'art. 190-bis codice procedura penale -
che anche in tali situazioni trovino applicazione le regole generali
dettate dagli artt. 190, 493 e 495 codice procedura penale in tema di
ammissione della prova (v., in particolare, gli artt. 238, comma 5, e
511-bis, disposizione quest'ultima che richiama espressamente
l'art. 511, comma 2, codice procedura penale);
che la disciplina sull'ammissione della prova va mantenuta
distinta da quella sulle modalità di assunzione dei mezzi di prova,
tra cui rientra appunto la regola, contenuta nell'art. 511, comma 2,
codice procedura penale, che prescrive che sia data lettura di
verbali di dichiarazioni solo dopo l'esame del dichiarante, ma non
priva il giudice del potere di delibazione in ordine all'ammissione
delle prove;
che pertanto il giudice, ove abbia ammesso la prova richiesta
in quanto non manifestamente superflua o irrilevante, è poi tenuto
ad assumerla secondo le modalità prescritte dalla legge e, cioè,
nel caso di specie, disponendo la lettura dei verbali delle
precedenti dichiarazioni solo dopo l'esame;
che i rimettenti hanno invece sovrapposto i due momenti
dell'ammissione e dell'assunzione della prova, traendone erronee
conseguenze in ordine alla prospettata disparità di trattamento tra
la disciplina dell'ammissione delle prove provenienti da altro
procedimento e quella relativa alle prove che si sono formate davanti
a un giudice-persona fisica diversa;
che, quanto alla denunciata violazione dell'art. 111 della
Costituzione, il principio della ragionevole durata del processo deve
essere contemperato con le esigenze di tutela di altri diritti e
interessi costituzionalmente garantiti rilevanti nel processo penale,
la cui attuazione positiva, ove sia frutto di scelte assistite, come
nel caso di specie, da valide giustificazioni, non è sindacabile sul
terreno costituzionale (v. ordinanze nn. 204 e 32 del 2001);
che, infine, del tutto incongrue sono le considerazioni
addotte a sostegno della supposta violazione dell'art. 101 Cost;
che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2,
del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Asti e di
Foggia, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte