Ordinanza n. 4/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/01/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice
penale militare di pace, promosso con l'ordinanza emessa il 26
gennaio 1988 dal Tribunale militare di Padova, nel procedimento
penale a carico di Giuliani Antonio, iscritta al n. 216 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23, prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza 26 gennaio
1988, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.
314 c.p.m.p. con riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione;
che la questione veniva sollevata in sede di riesame dell'ordine
di cattura emesso il 23 dicembre 1987, ai sensi dell'art. 314
c.p.m.p., dal Procuratore militare della Repubblica presso lo stesso
Tribunale, nei confronti di un imputato del delitto di diserzione
continuata, ai sensi dell'art. 148 n. 2 c.p.m.p. e 81, secondo comma,
cod.pen.;
che, peraltro, l'imputato - arrestato in flagranza di reato l'11
gennaio 1988 - era stato posto in libertà provvisoria il 18
successivo;
che, secondo l'ordinanza, la diversità di trattamento che si
verifica fra il militare sottoposto alla giurisdizione militare
(esposto alla cattura facoltativa per ogni reato non colposo che
comporti una pena non superiore nel massimo a tre anni di
reclusione), e quello sottoposto alla giurisdizione ordinaria nei
casi di connessione (cattura facoltativa solo per i delitti non
colposi puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni),
viola l'art. 3 Costituzione, ma anche l'art. 13 nella parte in cui
esprime il principio di favor libertatis;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
chiesto declararatoria d'inammissibilità della questione per
irrilevanza o, comunque, di infondatezza;
Considerato che, essendo stato l'imputato arrestato nella
flagranza del reato, la sua cattura era obbligatoria ex art. 308
c.p.m.p., poco rilevando che il P.M. avesse erroneamente invocato
nell'ordine di cattura l'art. 314 c.p.m.p., giacché il Tribunale
avrebbe dovuto comunque avere riguardo alla sostanza della situazione
giuridica nella quale l'imputato versava, e non a quella artificiosa
che veniva a crearsi per l'erronea procedura instaurata; in guisa che
la legittimità dell'art. 314 c.p.m.p. sarebbe dovuta semmai venire
in causa per l'erronea procedura instaurata; in guisa che la
legittimità dell'art. 314 c.p.m.p. sarebbe dovuta semmai venire in
causa per la sua erronea utilizzazione, e non per la sua
compatibilità costituzionale nella specie irrilevante;
che, d'altra parte, il riferimento all'art. 3 Costituzione viene
fondato sull'ipotesi di una connessione che trasferisca il
procedimento alla giurisdizione ordinaria: ipotesi la quale nemmeno
sussiste nella specie, essendo il procedimento pacificamente di
competenza del Giudice militare;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.m.p., sollevata dal
Tribunale militare di Padova con ordinanza 26 gennaio 1988 e con
riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte