Art. 308 c.p.Cospirazione: casi di non punibilita'

[1]Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo e' intervenuto o l'associazione e' costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:

[2]1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;

[3]2° non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.

[4]Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo e' intervenuto o l'associazione e' stata costituita.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art308 · fonte su Normattiva