Art. 308 c.p. — Cospirazione: casi di non punibilita'
[1]Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo e' intervenuto o l'associazione e' costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:
[2]1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;
[3]2° non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.
[4]Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo e' intervenuto o l'associazione e' stata costituita.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva