Ordinanza n. 40/2001
Altra decisione · depositata il 14/02/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, commi 1
e 4, 441 e 443, comma 3, del codice di procedura penale, promosso
nell'ambito di un procedimento penale con ordinanza emessa il 4
luglio 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Napoli, iscritta al n. 615 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 44, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che, con ordinanza in data 4 luglio 2000, il giudice per
le indagini preliminari del tribunale di Napoli, in funzione di
giudice della udienza preliminare, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale:
dell'art. 438, commi 1 e 4, del codice di procedura penale,
in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione,
"nella parte in cui non prevede il contraddittorio con il p.m. nella
richiesta di giudizio abbreviato e non conferisce efficacia giuridica
alle sue richieste eventualmente contrarie all'ammissibilità del
rito";
dell'art. 441 cod. proc. pen., in riferimento al medesimo
parametro, "nella parte in cui non prevede che il p.m. abbia autonoma
facoltà di formulare richieste di prova";
dell'art. 441 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 111,
terzo comma, Costituzione, "nella parte in cui non prevede che il
p.m. abbia autonoma facoltà di interrogare e far interrogare,
davanti al giudice, le persone che rendono dichiarazioni a carico
dell'imputato";
dell'art. 438, comma 4, cod. proc. pen., in riferimento
all'art. 111, primo, secondo e sesto comma, Costituzione, "nella
parte in cui non prevede che l'ordinanza con la quale il giudice
ammette la richiesta di giudizio abbreviato debba essere giustificata
da una valutazione della compatibilità del procedimento con la
semplificazione (almeno parziale) dell'istruttoria propria del rito
abbreviato, sulla base del controllo dei presupposti che giustificano
il beneficio della riduzione della pena", nonché, per i delitti
punibili con l'ergastolo, anche in riferimento agli artt. 3, 25,
primo comma, 102, terzo comma, Costituzione, "nella parte in cui, in
base a mera richiesta dell'imputato, determina automaticamente la
sottrazione al giudice naturale indicato dall'art. 5 c.p.p. e
l'applicazione di una pena di specie diversa da quella edittale
prevista per lo stesso fatto";
dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento agli
artt. 111, secondo comma, e 112 Costituzione, "nella parte in cui non
consente al p.m. di proporre appello contro le sentenze di condanna";
che il rimettente precisa in fatto che, in sede di udienza
preliminare, due imputati per il delitto di cui all'art. 416-bis del
codice penale e per altri reati di competenza della Corte di assise,
punibili con l'ergastolo, avevano chiesto di essere giudicati con il
rito abbreviato;
che la nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta
dalla legge "n. 497" (recte, n. 479) del 1999 comporta "la completa
estromissione del p.m. dalla decisione del rito correlata al mancato
riconoscimento dell'iniziativa di chiedere prove", e "l'automatismo
della [...] ammissione [di tale rito] che determina, a priori, il
diritto a uno sconto di pena e, nel caso dei delitti punibili con
l'ergastolo, ad una pena di specie diversa";
che nel sistema accusatorio la sede naturale per la
formazione della prova è il dibattimento, sicché impedire al
pubblico ministero la facoltà sia di interloquire, quanto meno a
livello meramente consultivo, sugli aspetti attinenti alla
ammissibilità e procedibilità del rito, sia di assumere iniziative
probatorie a seguito della unilaterale richiesta di giudizio
abbreviato formulata dall'imputato, pone l'organo dell'accusa in una
condizione di inferiorità, contrastante con l'art. 111, secondo
comma, Costituzione, secondo cui "ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a
giudice terzo e imparziale";
che tale precetto non sarebbe derogato da quello recato dal
successivo comma quinto del medesimo articolo (alla stregua del quale
"la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo
in contraddittorio per consenso dell'imputato"), che va correlato
alla precedente disposizione del comma quarto, quale eccezione al
principio del contraddittorio "nella formazione della prova", mentre
la previsione del comma secondo riveste una portata più ampia e
riguarda tutte le fasi del procedimento;
che, nel caso di specie, trattandosi di accusa fondata
essenzialmente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia,
l'imputato può ben rinunciare alla facoltà "di interrogare o di far
interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico", ma
senza che ciò possa "neutralizzare il paritetico diritto dell'accusa
di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a suo
carico" mediante l'unilaterale opzione di un rito;
che, ancora, l'automatismo della sostituzione della pena
dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta non è
necessariamente giustificato dalla prospettiva premiale correlata
alla esigenza di semplificazione del procedimento, in quanto, specie
nei procedimenti che si basano su dichiarazioni di collaboratori di
giustizia, "si potrebbe prospettare la necessità di un'istruttoria
d'ufficio paritetica a quella dibattimentale", sicché l'introduzione
del rito diverrebbe "mero strumento per la cancellazione non motivata
della pena dell'ergastolo" e "per la sottrazione alla competenza
[della Corte di assise] di cui agli artt. 102, terzo comma [Cost.] e
5 c.p.p.";
che, infine, anche il disposto dell'art. 443, comma 3, cod.
proc. pen., nella parte in cui non consente al pubblico ministero,
salvo casi limitati, di proporre appello avverso le sentenze di
condanna, "appare del tutto sproporzionato, nei casi come quello in
oggetto concernente reati astrattamente punibili con l'ergastolo";
che successivamente lo stesso giudice ha trasmesso a questa
Corte il verbale di una udienza preliminare tenuta il 12 gennaio
2001, in pendenza della sospensione del procedimento, nel corso della
quale il giudice, preso atto della "rinuncia" di uno degli imputati
al rito abbreviato e tenuto conto del decreto-legge 24 novembre 2000,
n. 341, revocava l'ordinanza di sospensione del processo "per la
sopravvenuta irrilevanza della questione" di legittimità
costituzionale e disponeva, all'esito dell'udienza, il rinvio a
giudizio dell'imputato.
Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione è
intervenuto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni
urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della
giustizia), convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;
che l'art. 7 dello stesso decreto-legge, da un lato, ha
fornito interpretazione autentica dell'art. 442, comma 2, ultimo
periodo, cod. proc. pen., affermando che l'espressione "pena
dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza
isolamento diurno e, dall'altro, ha modificato l'art. 442 cod. proc.
pen., aggiungendo, in fine al comma 2, il periodo "Alla pena
dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e
di reato continuato, è sostituta quella dell'ergastolo.";
che l'art. 8 del medesimo decreto-legge ha espressamente
previsto che nei processi penali in corso alla data della sua entrata
in vigore, quando è applicabile la pena dell'ergastolo con
isolamento diurno, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio
abbreviato, e che in tali casi il procedimento prosegue secondo il
rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata
fatta la richiesta;
che pertanto, procedendo il giudice rimettente con il rito
abbreviato per reati punibili con l'ergastolo con isolamento diurno,
si impone la restituzione degli atti allo stesso giudice affinché
verifichi se le questioni siano tuttora rilevanti nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte