Ordinanza n. 400/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 90legge 353/1990
- art. 9legge 432/1995
- art. 90legge 432/1995
usata come parametro
citata
- art. 101Costituzione
- art. 104Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5,
della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il
processo civile), come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre
1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
al medesimo processo), convertito, con modificazioni, nella legge 20
dicembre 1995, n. 534, promossi con due ordinanze emesse il 30 maggio
e il 27 giugno 1997 dal tribunale di Lecce, nei procedimenti civili
vertenti tra Casciaro Donato e la Cassa di risparmio di Puglia e tra
Ferraro Massimo e altro e il Fallimento Cantine Giaffreda, iscritte
al n. 798 del registro ordinanze 1997, e al n. 158 del registro
ordinanze 1998, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997, e n. 12, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso di due distinte cause civili, pervenute
all'udienza collegiale, la parte convenuta rilevava che il Collegio
era costituito con la partecipazione di un vice pretore onorario ed
eccepiva, in riferimento agli artt. 3, 102, 106, primo e secondo
comma, e 97 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353
(Provvedimenti urgenti per il processo civile), come modificato
dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul
processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26
novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito,
con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534;
che tale disposizione, al fine di esaurire le controversie civili
pendenti, affida al Presidente del tribunale, in ragione di
particolari esigenze di servizio, il potere di disporre le supplenze
di cui all'art. 105 del regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
(Ordinamento giudiziario) e in assenza delle condizioni ivi
contemplate - qualora non possa provvedere a norma dell'art. 97 di
esso - anche il potere di nomina di più di due vice pretori onorari
per sede di pretura;
che, condividendo le censure mosse, il tribunale di Lecce ha
sollevato, in riferimento ai parametri indicati, questione di
legittimità costituzionale della disposizione richiamata, la quale
lederebbe innanzitutto l'art. 3, in quanto garantisce la decisione da
parte di magistrati togati soltanto nei giudizi instaurati dopo il 30
aprile 1995, mentre per quelli pendenti a tale data consente la
composizione del collegio anche con vice pretori, che sono giudici
sottratti al vaglio del concorso pubblico, all'espletamento di un
congruo periodo di tirocinio e alla verifica delle funzioni svolte;
che, in definitiva, si tratterebbe di giudici straordinari,
creati ad hoc e come tali in palese violazione dell'art. 102 della
Costituzione;
che, per il rimettente, vi sarebbe altresì lesione dell'art.
106, primo e secondo comma, della Costituzione, perché
risulterebbero vulnerate la regola del concorso e la disciplina che
l'ordinamento giudiziario detta per la nomina dei magistrati onorari
per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli;
che, ponendosi in un rapporto di strumentalità con i principi
contenuti negli artt. 101 e 104 della Costituzione, il concorso
pubblico - secondo l'ordinanza - assicura l'accesso di tutti i
cittadini alle magistrature, senza alcuna discriminazione, e nel
contempo permette di accertare la qualificazione professionale per
l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
che per quanto attiene, poi, alla disciplina della nomina dei
magistrati onorari, secundum constitutionem, essa escluderebbe la
loro partecipazione ai collegi giudicanti; né tale regola potrebbe
intendersi estesa dalla sentenza n. 99 del 1964 di questa Corte, non
ricorrendo, nella specie, le ipotesi di cui all'art. 105
dell'ordinamento giudiziario;
che, d'altro canto, l'art. 90, comma 5, censurato, non indica
(né potrebbe farlo) il termine in cui scade la supplenza, termine
che non si desumerebbe altrimenti, non potendosi prevedere quando si
esauriranno le controversie civili pendenti;
che vi sarebbe, infine, violazione dell'art. 97 della
Costituzione, perché non risultano stabilite, per i magistrati
onorari, le incompatibilità fissate per i togati, essendo loro
consentito lo svolgimento della libera professione nello stesso
circondario in cui esplicano la funzione giudicante.
Considerato che viene riproposta, in riferimento agli artt. 3,
102, 106, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5, della
legge n. 353 del 1990, come modificato dall'art. 9 del citato d.-l.
18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge n. 534 del 1995, la
quale prevede, per tutti gli affari pendenti alla data del 30 aprile
1995, la possibilità di disporre la supplenza dei magistrati
professionali chiamati a comporre il collegio giudicante del
tribunale, in materia civile, con vice pretori onorari;
che questa Corte, con la sentenza n. 103 del 1998, ha già
dichiarato non fondata identica questione di legittimità
costituzionale, restringendo l'ambito di operatività della norma
alla supplenza per "singole udienze o singoli processi" e, quanto al
fondamento, precisando che la chiamata dei vice pretori onorari
risponde alle "esigenze eccezionali" costituite dal limitato scopo
di esaurire i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, in modo
da consentire il ripristino dell'ordinario andamento della
giurisdizione civile;
che, del resto, il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
(Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado),
ha previsto una nuova figura di giudice onorario in sostituzione del
vice pretore onorario, stabilendo altresì che "le disposizioni del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte
dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al
tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il
tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando
non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni
della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma,
della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di
efficacia del presente decreto";
che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della
questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5, della
legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo
civile), come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n.
432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al
medesimo processo), convertito, con modificazioni, nella legge 20
dicembre 1995, n. 534, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102,
106, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione, dal tribunale di
Lecce con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:400 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte