Ordinanza n. 400/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 438Codice di procedura penale
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 27legge 479/1999
- art. 30legge 479/1999
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 438legge 479/1999
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del
codice di procedura penale promosso, nell'ambito di un procedimento
penale, dal Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 4 gennaio
2001, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il Giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 438 e 442 del
codice di procedura penale, come modificati dagli artt. 27 e 30 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479 - recante, tra l'altro, "Modifiche
alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura
penale" - , nella parte in cui non prevede che in esito al
dibattimento di primo grado il giudice, ritenendo ingiustificato il
rigetto da parte del giudice dell'udienza preliminare della richiesta
di giudizio abbreviato ex art. 438, comma 5, codice procedura penale,
motivato dalla non necessità dell'integrazione probatoria, possa
applicare la riduzione di pena di cui all'art. 442 codice procedura
penale;
che il rimettente premette che in sede di conclusioni il
difensore dell'imputato ha chiesto, in caso di condanna, la riduzione
di un terzo della pena "per ingiustificato rigetto" da parte del
giudice dell'udienza preliminare della richiesta di giudizio
abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria (nella specie,
assunzione di una testimonianza come prova d'alibi);
che al riguardo il giudice a quo osserva che gli artt. 438 e
seguenti codice procedura penale, quali risultano dopo le modifiche
introdotte dalla legge n. 479 del 1999, non prevedono che il giudice
in esito al dibattimento possa sindacare la valutazione operata dal
giudice dell'udienza preliminare in ordine alla necessità della
prova ai fini della decisione e, quindi, applicare la riduzione di
pena prevista per il rito abbreviato qualora ritenga ingiustificato
il rigetto della richiesta;
che il rimettente rileva che la Corte costituzionale, con
sentenza n. 23 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità del combinato
disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 codice procedura penale, nel
testo allora vigente, nella parte in cui non prevedono che il
giudice, all'esito del dibattimento, possa applicare la riduzione di
un terzo della pena qualora ritenga che il processo poteva essere
definito allo stato degli atti;
che, in particolare, la Corte aveva allora affermato che non
può spettare al giudice dell'udienza preliminare "l'ultima parola,
in modo preclusivo, sulla decidibilità allo stato degli atti, con
una pronuncia che, senza possibilità di controllo, incide sulla
misura della pena";
che ad avviso del giudice a quo tale principio deve valere,
pur nel mutato quadro normativo che non prevede più il presupposto
della decidibilità allo stato degli atti, anche per la disciplina
del giudizio abbreviato modificata dalla legge n. 479 del 1999;
che, infatti, la valutazione espressa a norma dell'art. 438,
comma 5, codice procedura penale dal giudice dell'udienza preliminare
sulla non necessità dell'integrazione probatoria chiesta
dall'imputato comporterebbe, analogamente al giudizio sulla non
decidibilità allo stato degli atti, "una pronuncia che, senza
possibilità di controllo, incide sulla misura della pena", con
conseguente irragionevole limitazione del diritto di difesa in merito
alla concreta determinazione della sanzione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, in base
al rilievo che la situazione sottoposta all'esame del giudice
rimettente non è omologabile a quella che a suo tempo aveva indotto
la Corte costituzionale a pronunciare la sentenza n. 23 del 1992 a
causa delle profonde modifiche normative introdotte in tema di
giudizio abbreviato dalla legge n. 479 del 1999, nonché in materia
di indagini difensive dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397.
Considerato che il giudice rimettente chiede a questa Corte, in
relazione alla nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta
dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, una pronuncia che consenta al
giudice, in esito al dibattimento di primo grado, ove ritenga che la
prova richiesta dall'imputato ai sensi dell'art. 438, comma 5, codice
procedura penale sia necessaria ai fini della decisione, di applicare
la riduzione di pena prevista dall'art. 442 codice procedura penale,
analogamente a quanto deciso con la sentenza n. 23 del 1992 nel caso
in cui il giudice dell'udienza preliminare avesse ritenuto che il
processo non poteva essere definito allo stato degli atti;
che il giudice a quo, nel motivare sulla rilevanza della
questione, si limita ad osservare che l'eventuale accoglimento
comporterebbe - in caso di condanna dell'imputato - il riconoscimento
della riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato, ma
omette qualsiasi considerazione sulle ragioni per cui nella specie
l'integrazione probatoria sarebbe stata necessaria e dovrebbe,
quindi, ritenersi ingiustificata la decisione del giudice
dell'udienza preliminare di non ammettere il rito;
che proprio il fatto che il rigetto della richiesta di
giudizio abbreviato sia ingiustificato costituisce il presupposto
della dedotta questione di legittimità costituzionale, come emerge
dalla constatazione che è lo stesso rimettente a chiedere, in base
alla ratio della sentenza n. 23 del 1992, che al giudice del
dibattimento sia consentito applicare la diminuzione di pena ove
ritenga ingiustificata la decisione con cui il giudice dell'udienza
preliminare, valutando l'integrazione probatoria non necessaria ai
fini della decisione, abbia respinto la richiesta di giudizio
abbreviato;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438 e
442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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