Ordinanza n. 401/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 settembre
1999 dal Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia, nel
procedimento civile vertente tra Melis Bruno ed altra e Melis
Luigino, iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice onorario
della sezione distaccata di Carbonia del Tribunale di Cagliari, nel
corso di un giudizio di merito possessorio instaurato da Bruno Melis
e Luisella Falchi contro Luigino Melis, ha sollevato questione di
costituzionalità dell'articolo 184 del codice di procedura civile,
nella parte in cui considera inammissibili produzioni documentali
successive all'inutile scadenza del termine assegnato dal giudice,
salva l'ipotesi in cui la parte che vi sia incorsa possa invocare la
rimessione in termini ex art. 184-bis del codice di procedura civile;
che il rimettente riferisce che, decorsi i termini assegnati
per le deduzioni istruttorie e le relative repliche, il convenuto
aveva chiesto di essere autorizzato a produrre ulteriore
documentazione, "ex art. 184-bis c.p.c., senza peraltro allegare i
motivi che ne avevano impedito la produzione nei termini prefissati",
e gli attori si erano opposti, assumendo l'inammissibilità delle
produzioni per il decorso del termine perentorio concesso ai sensi
dell'art. 184 del codice di procedura civile;
che il rimettente - premesso che nel rito processuale
ordinario, alla fase delle allegazioni segue quella dell'acquisizione
del materiale probatorio in termini perentori, sia per le prove
precostituite che per le costituende - ritiene che tale disciplina
costituirebbe un "marcato scostamento", rispetto al processo del
lavoro, nel quale, secondo la Corte di cassazione, le prove
documentali possono essere prodotte in qualsiasi momento del giudizio
di primo grado, fino a quando non si sia aperta la discussione orale,
ed anche in appello;
che, ponendo a confronto tale prassi applicativa delle
preclusioni delle produzioni documentali nel rito del lavoro con la
diversa disciplina desumibile dall'art. 184 cod. proc. civ. per il
rito ordinario, il rimettente ravvisa una lesione dell'articolo 3
della Costituzione, sotto il profilo "dell'irrazionalità e
dell'ingiustificata disparità di trattamento del regime delle
prove", documentali, nonché una lesione dell'articolo 24 della
Costituzione, sotto il profilo della violazione del diritto di
difesa;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il quale in
primo luogo ha rilevato che, non avendo il rimettente offerto alcuna
motivazione sull'idoneità a risolvere il problema sollevato della
norma sulla rimessione in termini, di cui all'art. 184-bis la
questione - sia pure con riguardo alle prove documentali - sarebbe
inammissibile;
che nel merito la difesa erariale ha sostenuto l'infondatezza
della questione, assumendo in particolare che la Costituzione non
vincolerebbe il legislatore "all'attuazione di uno specifico modello
processuale" e che l'ordinario processo di cognizione risponde alle
esigenze di un'estrema ed indefinita varietà di controversie e non
di conflitti tipizzati come invece il processo del lavoro, onde la
scelta del legislatore di differenziare i due tipi di processo non
sarebbe arbitraria.
Considerato che il rilievo della difesa erariale
sull'inammissibilità della questione - inteso nel senso che il
rimettente non avrebbe motivato in ordine all'inapplicabilità nel
giudizio a quo dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per ammettere la
produzione documentale tardiva - non è fondato, perché l'ordinanza,
sottolineando che la richiesta di effettuare la produzione ex
art. 184-bis era stata formulata senza indicazione dei motivi che
avevano impedito di effettuarla tempestivamente, implicitamente
enuncia che della rimessione in termini non ricorrevano i
presupposti, e contiene una reiezione della stessa istanza;
che nel merito la questione, proposta sotto il profilo che la
diversità di disciplina delle produzioni documentali nel rito
ordinario ed in quello del lavoro integrerebbe una lesione
dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento, si
impernia sull'assunzione della disciplina del processo del lavoro
come tertium comparationis;
che la censura è manifestamente infondata in quanto -
secondo la giurisprudenza di questa Corte - non esiste un principio
costituzionale di necessaria uniformità di regolamentazione tra
diversi tipi di processo, ferma l'intrinseca ragionevolezza della
disciplina di ognuno (cfr. da ultimo le sentenze n. 165 e n. 18 del
2000 e l'ordinanza n. 217 del 2000; adde la sentenza n. 82 del 1996),
per cui non è possibile assumere l'uno dei due riti processuali a
modello, cui l'altro debba adeguarsi a pena di incostituzionalità,
per la diversità di caratteristiche strutturali e procedimentali
(cfr. da ultimo l'ordinanza n. 191 del 1999, ed in precedenza
l'ordinanza n. 104 del 1988 e la sentenza n. 65 del 1980), che
perdura anche dopo le recenti riforme, introduttive del principio di
preclusione nel rito ordinario (imperniato, a differenza di quello
del lavoro, su una netta distinzione fra la fase di fissazione del
thema decidendum e quella di fissazione del thema probandum);
che è manifestamente infondata la censura di violazione
dell'art. 3 della Costituzione per l'asserita intrinseca
irragionevolezza della disciplina, per cui, nel rito ordinario,
scaduti i termini concessi ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ.,
nuove produzioni documentali non sono più possibili in primo grado -
se non ove ricorrano gli estremi della rimessione in termini ex
art. 184-bis cod. proc. civ. - mentre sarebbero ammissibili in
appello;
che infatti - indipendentemente dalla plausibilità
dell'interpretazione data dal rimettente al nuovo art. 345 cod. proc.
civ. - la possibilità che un'attività probatoria rimasta preclusa
nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui
l'instaurazione del secondo grado di giudizio sia l'unico mezzo
attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di
per sé irragionevole;
che in questa prospettiva assume rilievo l'esigenza di
assicurare priorità al giudizio di primo grado (che ha ispirato le
ricordate riforme, e si è manifestata anche nell'introduzione
dell'immediata esecutività della sentenza), nel senso che il regime
delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione
di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua
effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre
la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un
temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta
discrezionale, come tale insindacabile;
che, infine, la pretesa violazione dell'art. 24 della
Costituzione, sotto il profilo della costrizione all'instaurazione
del giudizio di secondo grado per produrre il documento non prodotto
tempestivamente, è manifestamente infondata, non potendosi
ipotizzare lesione del diritto di difesa - che secondo consolidata
giurisprudenza di questa Corte ben può essere assoggettato a
limitazioni e condizioni d'esercizio, salvo il limite della
ragionevolezza - laddove il condizionamento al suo esercizio dipenda
da una libera scelta della parte, che, pur potendo produrre il
documento entro il termine ex art. 184 cod. proc. civ., non lo ha
fatto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 184 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, dal giudice onorario della sezione distaccata di
Carbonia del Tribunale di Cagliari, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte