Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - IN GENERE Interposizione fittizia, negozio fiduciario o di interposizione reale, contratto a favore del terzo - Deducibilità in appello della diversa qualificabilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Censurabilità per cassazione - Limiti.
La diversa qualificabilità di un'operazione negoziale in termini di interposizione fittizia, negozio fiduciario o interposizione reale, contratto a favore del terzo non è deducibile per la prima volta in appello, in quanto si tratta di istituti giuridici diversi, fondati rispettivamente sull'apparenza del negozio (interposizione fittizia), sulla sua effettiva esistenza (negozio fiduciario o 52 <!-- pag. 53 --> interposizione reale) o sulla determinabilità e adesione del terzo beneficiario degli effetti (contratto a favore del terzo): sicché non è censurabile la decisione del giudice d'appello che abbia considerato la diversa qualificazione giuridica nuova, e quindi inammissibile, in mancanza di allegazione della sua avvenuta deduzione dinanzi al giudice di primo grado, con indicazione dello specifico atto in cui ciò è avvenuto.
Cass. civ. n. 1237/2026Sez. 2Rv. 677567-01
Riguarda ancheart. 1414 Codice civileart. 366 Codice di procedura civileart. 1411 Codice civile
Precedenti: 587663-01, 488185-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE Domanda di addebito - Violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro - Prova - Esame complessivo degli esiti istruttori – Necessità - Prova di un unico episodio di violenza - Sufficienza - Fondamento.
In tema di separazione personale dei coniugi, nell'esame della domanda di addebito la valutazione dei singoli fatti accertati va condotta nel quadro complessivo degli esiti istruttori, alla luce del principio per cui la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di aggressione fisica, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel rigettare la domanda di addebito per inammissibilità delle richieste di assunzione di prova testimoniale e di consulenza medico-legale, aveva svalutato la valenza dimostrativa della documentazione prodotta dalla ricorrente, relativa a lesioni personali dalla medesima riportate).
Cass. civ. n. 1007/2026Sez. 1Rv. 676830-02
Riguarda ancheart. 151 Codice civileart. 244 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civile
Precedenti: 627364-01, 638487-01, 620253-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Atti che dimostrano la correttezza dell'attività processuale - 345 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
La produzione di atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale non incorre nel divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 c.p.c., riferendosi quest'ultimo esclusivamente ai documenti o alle prove relative al merito della causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata della Corte d'appello, che aveva ritenuto la validità della notificazione telematica dell'atto di citazione sulla base dei documenti prodotti in giudizio dall'appellato, al fine di dimostrarne la sua correttezza).
Cass. civ. n. 86/2026Sez. 1Rv. 676782-01
Precedenti: 652767-01, 654404-01
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione dei termini feriali - Causa di primo grado non soggetta a sospensione - Domanda nuova in appello soggetta a sospensione - Ricorso per cassazione - Termini - Sospensione - Inapplicabilità.
Ove il giudizio di primo grado non sia soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, l'introduzione, in grado di appello, di una domanda nuova inammissibile non muta il regime della controversia, sicché l'impugnazione in cassazione, pur se concernente la sola declaratoria di inammissibilità di tale domanda, non soggiace alla menzionata sospensione.
Cass. civ. n. 32872/2025Sez. 3Rv. 677146-01
Riguarda ancheart. 3 legge 742/1969art. 92 r.d. 12/1941
Precedenti: 658080-01, 673179-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio di appello - Produzione di consulenza di parte volta a confutare la c.t.u. svolta in primo grado - Violazione dell'art. 345 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Utilizzabilità ai fini della decisione. · PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.
La produzione, in grado di appello, di una consulenza di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell'art. 345 c.p.c., dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 30996/2025Sez. 3Rv. 676718-01
Riguarda ancheart. 195 Codice di procedura civile
Precedenti: 671542-02, 675346-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Rigetto della domanda nel merito - Conseguente rigetto implicito dell'eccezione di prescrizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Delibazione dell'eccezione - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE In genere.
Il rigetto della domanda nel merito non implica implicito rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, la quale resta, invece, assorbita, poiché l'accertamento della prescrizione presuppone logicamente l'esistenza del diritto, con la conseguenza che, non formandosi il giudicato interno, la questione può essere delibata dal giudice d'appello a seguito di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, per avere esaminato l'eccezione di prescrizione dei diritti discendenti da un contratto di assicurazione della responsabilità civile in assenza di impugnazione incidentale della compagnia, vittoriosa in primo grado in ragione della ritenuta inoperatività della polizza).
Cass. civ. n. 26999/2025Sez. 3Rv. 676663-01
Riguarda ancheart. 2938 Codice civileart. 2952 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 346 Codice di procedura civileart. 276 Codice di procedura civile
Precedenti: 644305-01
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - IN GENERE Eccezione di avveramento della condizione risolutiva - Mancato avveramento condizione sospensiva - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.
L'eccezione di avveramento della condizione risolutiva costituisce un'eccezione in senso stretto, rilevabile solo dalla parte interessata; il mancato avveramento della condizione sospensiva, invece, determina la mancanza di un elemento costitutivo e, come tale, è rilevabile dal giudice d'ufficio, purché ciò risulti dagli atti di causa. (In una fattispecie nella quale la parte, in primo grado, aveva fondato la propria pretesa esclusivamente sull'avveramento della condizione risolutiva e non sull'inefficacia del contratto ab origine, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che, nell'esaminare il diverso profilo relativo al mancato avveramento della condizione sospensiva, aveva correttamente esercitato il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, accertando l'inefficacia originaria del titolo).
Cass. civ. n. 24860/2025Sez. 2Rv. 675817-01
Riguarda ancheart. 1353 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 661486-01, 613795-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità ex art. 40 della l. n. 47 del 1985 (applicabile ratione temporis) - Natura formale - Conseguenze - "Conferma" ex artt. 17 e 40 della citata legge - Carattere tipico - Conseguenze.
In tema di compravendita immobiliare, la nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 (applicabile ratione temporis), per omessa indicazione (o allegazione), nell'atto, degli estremi dei titoli edilizi relativi all'immobile alienato, riveste carattere formale, sicché, da un lato, per la sua configurazione è sufficiente che si riscontri la mancanza di tale indicazione nel contratto, senza che occorra interrogarsi sulla reale esistenza di detti titoli, mentre, dall'altro, essa può essere sanata solo nei modi tipici previsti dal legislatore - e, cioè, mediante la "conferma" prevista dalla citata l. n. 47, la quale consiste in un nuovo e distinto atto con cui si provveda alla comunicazione dei dati mancanti o all'allegazione dei documenti, avente i medesimi requisiti formali del precedente, ed in forme che non ammettono equipollenti - la cui disciplina non è passibile di interpretazione estensiva né analogica, avendo la sanatoria di un atto nullo carattere eccezionale.
Cass. civ. n. 21440/2025Sez. 2Rv. 676013-01
Riguarda ancheart. 1418 Codice civileart. 17 legge 47/1985art. 40 legge 47/1985
Precedenti: 644670-01
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Non contestazione dei fatti - Elemento di prova - Configurabilità - Prova legale - Esclusione - Conseguenze in appello - Giudice del gravame svincolato da condotta processuale del convenuto in primo grado - Condizioni.
La non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì mero elemento di prova, sicché il giudice d'appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio.
Cass. civ. n. 20416/2025Sez. 2Rv. 675528-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civile
Precedenti: 644025-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Novità della domanda ex art. 345 c.p.c. - Presupposti - Mutamento della domanda con riguardo al petitum - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
A norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come emendatio la sostituzione della domanda - avanzata dai fideiussori di una correntista - di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute con quella di rideterminazione del saldo del conto corrente, depurato dagli importi illegittimamente addebitati a titolo di interessi, capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto, sul presupposto che, fermi restando i fatti allegati in primo grado - segnatamente, l'invalidità delle clausole che prevedevano i predetti addebiti -, gli appellanti si erano limitati a insistere sulla richiesta di accertamento del saldo effettivo del conto, da ritenersi inclusa in quella di restituzione degli indebiti indebitamente trattenuti dalla banca).
Cass. civ. n. 19750/2025Sez. URv. 675633-01
Riguarda ancheart. 171 Codice di procedura civileart. 1260 Codice civileart. 1846 Codice civile
Precedenti: 605818-01, 658987-01, 635536-01
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Domanda di condanna in solido 195 <!-- pag. 196 --> dei corresponsabili di un fatto illecito - Giudicato sull’accertamento della concausazione del danno - Esclusione - Domanda di uno dei convenuti - Necessità - Fattispecie. · RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.
Quando il danneggiato da condotte illecite ascrivibili a più soggetti esercita l'azione di risarcimento dei danni cumulativamente nei confronti di tutti, postulandone la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., il giudicato, in mancanza di una espressa domanda sul punto, non si estende anche all'accertamento della concausazione collettiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti di una struttura sanitaria e del Ministero della Salute, in cui quest'ultimo, restando contumace, non aveva proposto alcuna domanda nei confronti dell'altro convenuto, si fosse formato il giudicato sulla loro responsabilità comune, preclusivo del successivo accertamento, in distinto giudizio, della responsabilità esclusiva del Ministero stesso).
Cass. civ. n. 19484/2025Sez. 3Rv. 675433-01
Riguarda ancheart. 2055 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 1298 Codice civileart. 1299 Codice civile
Precedenti: 656631-01, 617520-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Giudizio di cassazione - Dedotta erroneità dell'ammissione o della dichiarata inammissibilità di una prova documentale nel giudizio di appello - Carattere decisivo della prova - Risultante dalla motivazione della sentenza impugnata - Rilevabilità da parte della S.C. - Ragioni - Limiti. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE In genere.
Qualora nel giudizio di legittimità venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale intervenuta in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire il carattere decisivo della prova, cioè se la stessa fosse idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, nei limiti in cui esso risulti dalla motivazione della pronuncia impugnata e purché il ricorrente abbia allegato, sia pure senza specifica articolazione espositiva, l'anzidetta qualità.
Cass. civ. n. 17591/2025Sez. 2Rv. 675752-01
Precedenti: 594921-01, 669354-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE "Principio di non dispersione della prova" - Documento oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado - Utilizzabilità - Documento richiamato in atto di appello - Prova del fatto storico rappresentato - Ammissibilità - Condizioni.
In applicazione del principio di non dispersione della prova ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice di appello può utilizzare il documento che ha formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado per come in essa descritto; in caso, invece, di mancato esame nel giudizio di prime cure del documento richiamato nell'atto di impugnazione, il giudice di appello - se trattasi di documento prodotto in primo grado dalla controparte, che non si è costituita in appello o che, comunque, pur essendosi costituita, non ha riprodotto l'atto - può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo.
Cass. civ. n. 17128/2025Sez. 3Rv. 675120-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 115 Codice di procedura civile
Precedenti: 666889-05
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Giudizio di appello - Prova indispensabile ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Presupposti - Decadenza colpevole della parte in primo grado - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di rito del lavoro in appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato inammissibili le richieste di integrazione probatoria avanzate dal lavoratore in appello, in quanto afferenti a documenti - nella specie, comunicazioni UNILAV su assunzione e licenziamento; estratto contributivo INPS; modello C2/storico - di epoca antecedente al deposito del ricorso e non prodotti tempestivamente in primo grado, senza tuttavia considerare che gli esiti del giudizio ne avevano evidenziato l'indispensabilità ai fini della prova del rapporto di lavoro controverso).
Cass. civ. n. 16646/2025Sez. LRv. 675604-01
Riguarda ancheart. 437 Codice di procedura civile
Precedenti: 671437-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda nuova in appello - Nozione - Domanda aggiuntiva rispetto a quella originaria - Domanda sostitutiva rispetto a quella originaria - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
La domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, comma 1, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale, mentre non possono essere considerate nuove, e sono quindi ammissibili, le domande "diverse" che si sostituiscono a quelle originarie, ponendosi, rispetto a queste, in rapporto di alternatività, in ragione dell'esigenza di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale, così da evitare che le parti tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, rispetto alla domanda svolta in primo grado, in cui il diritto all'ostensione del nominativo del "nuovo" beneficiario di una 83 <!-- pag. 84 --> polizza vita era stato fondato dall'attrice sulla sua nomina originaria e sull'invalidità della successiva designazione, costituisse un'inammissibile domanda nuova l'aver fondato il medesimo diritto sulla qualità di erede legittimario e sulla necessità di far valere i conseguenti diritti ereditari sulla quota di legittima, in quanto, a prescindere dal dubbio carattere di novità, la domanda si era sostituita, e non aggiunta, a quella originaria).
Cass. civ. n. 15880/2025Sez. 3Rv. 674991-01
Precedenti: 669201-01, 670081-01, 635536-01
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI Violazione dell’art. 345 c.p.c. - Questione rilevabile d'ufficio - Omesso rilievo e mancata eccezione in grado d'appello - Deduzione con il ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
La violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello è rilevabile d'ufficio e può essere eccepita dalla parte per tutta la durata del giudizio di appello, ma, se non rilevata né eccepita in tale fase, non può essere prospettata quale motivo di ricorso per cassazione, dovendosi ritenere consumato il potere di far valere la relativa questione in ragione della mancata previsione della sua rilevabilità in ogni stato e grado del processo.
Cass. civ. n. 15756/2025Sez. 3Rv. 675346-01
Riguarda ancheart. 54 d.l. 83/2012
Precedenti: 671542-02, 666968-01
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezione di intervenuta transazione - Qualificazione come eccezione in senso stretto - Esclusione - Conseguenze.
La eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto - per la quale la legge consente solo alla parte di rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi - e, pertanto, non soggiace alla decadenza dettata dall'art. 167, comma 2, c.p.c., ma è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis".
Cass. civ. n. 15589/2025Sez. 3Rv. 675393-01
Riguarda ancheart. 1965 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 112 Codice di procedura civileart. 115 Codice di procedura civile
Precedenti: 669335-01, 668017-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Domanda di accertamento della nullità proposta per la prima volta in appello - Inammissibilità - Riqualificazione come eccezione ex art. 345, secondo comma, c.p.c. - Fondamento - Conseguenze - Declaratoria di inammissibilità - Esclusione - Esame nel merito - Necessità. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE In genere.
La domanda di nullità negoziale proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 345, stante la doverosità del rilievo officioso di ogni possibile causa di nullità, previa indicazione alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la domanda non va dichiarata inammissibile in ragione della sua novità ma esaminata nel merito, all'esito della relativa conversione. 121 <!-- pag. 122 -->
Cass. civ. n. 15277/2025Sez. LRv. 675591-01
Riguarda ancheart. 1325 Codice civileart. 1418 Codice civileart. 1421 Codice civileart. 99 Codice di procedura civileart. 101 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 655652-01, 633566-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - OGGETTO - NAVIGAZIONE AEREA: AEROMOBILE - DURATA - A VIAGGIO Art. 523, comma 2, cod. nav. - Cambiamento di viaggio - Incidenza sulla verificazione del sinistro - Onere della prova - A carico dell'assicuratore. · ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - IN GENERE In genere.
In caso di perdita totale della nave, la domanda diretta ad ottenere dall'assicuratore il pagamento dell'indennità a titolo di abbandono della nave non può considerarsi nuova rispetto a quella volta ad ottenere la medesima indennità a titolo di avaria, dal momento che, pur postulando l'applicazione di norme di legge diverse (rispettivamente, gli artt. 540 e ss. e 469 e ss. cod. nav.), le stesse sono accomunate dall'identità di petitum. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la domanda proposta in sede di impugnazione - qualificata dalla corte di appello come azione di abbandono - dovesse considerarsi nuova rispetto a quella di avaria, originariamente proposta con l'atto di citazione in primo grado e successivamente rinunciata, sul presupposto che, essendo andata l'imbarcazione completamente distrutta, in entrambi i casi il diritto all'indennizzo corrispondeva all'intero valore assicurato).
Cass. civ. n. 15028/2025Sez. 3Rv. 675881-02
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Pretesa contrattuale - Omesso rilievo officioso in primo grado della nullità del contratto - Possibilità di un siffatto rilievo nel giudizio di appello in cui si invochi il riconoscimento di quella pretesa - Sussistenza - Ragioni.
Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto deve essere esercitato anche dal giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, senza che a tale esercizio possa essere di impedimento il divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c., il quale deve essere coordinato con l'obbligo del giudice, che non conosce limiti di grado, di rilevare d'ufficio una nullità negoziale.
Cass. civ. n. 14537/2025Sez. 3Rv. 674981-01
Riguarda ancheart. 1419 Codice civileart. 1421 Codice civile
Precedenti: 643337-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).